Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 – Solvay / Commissione

(causa C‑455/11 P)

«Impugnazione — Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione dell’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Nozioni di “accordo” e di “pratica concordata” — Comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riduzione dell’ammenda»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 25, 26)

2. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio d’informazioni nell’ambito di un’intesa o in vista della sua preparazione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 36-40)

3. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Presunzione dell’esistenza di tale nesso causale — Onere di rovesciare tale presunzione incombente all’impresa interessata — Prove (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 42-44)

4. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Oggetto o effetto anticoncorrenziale — Criteri di valutazione — Applicazione dei medesimi criteri ad un accordo, una decisione o una pratica concordata — Conseguenze in ordine agli elementi di prova da raccogliere (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 53)

5. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Contesto giuridico — Orientamenti adottati dalla Commissione — Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2002/C 45/03) (v. punti 64-66)

6. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principio della parità di trattamento — Prassi decisionale della Commissione — Carattere indicativo (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 77, 78)

7. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 296 TFUE) (v. punti 89-91)

8. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Valutazione del grado di cooperazione fornita da ciascuna delle imprese nel corso del procedimento amministrativo — Rispetto del principio della parità di trattamento [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 21 e 23, b), commi 1 e 2] (v. punti 104, 105)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, Solvay/Commissione (T‑186/06), con la quale il Tribunale ha accolto in parte il ricorso diretto, da un lato, al parziale annullamento della decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54), riguardante un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti in scambi d’informazioni sui prezzi e i volumi di vendita, in accordi sui prezzi e sulla limitazione delle capacità di produzione nel SEE, nonché nel controllo dell’attuazione di tali accordi sul mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio, nonché, dall’altro, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Nozioni di «accordo» e di «pratica concordata».

Dispositivo

1) 

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2) 

La Solvay SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3) 

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 – Solvay / Commissione

(causa C‑455/11 P)

«Impugnazione — Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione dell’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Nozioni di “accordo” e di “pratica concordata” — Comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riduzione dell’ammenda»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 25, 26)

2. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio d’informazioni nell’ambito di un’intesa o in vista della sua preparazione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 36-40)

3. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Presunzione dell’esistenza di tale nesso causale — Onere di rovesciare tale presunzione incombente all’impresa interessata — Prove (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 42-44)

4. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Oggetto o effetto anticoncorrenziale — Criteri di valutazione — Applicazione dei medesimi criteri ad un accordo, una decisione o una pratica concordata — Conseguenze in ordine agli elementi di prova da raccogliere (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 53)

5. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Contesto giuridico — Orientamenti adottati dalla Commissione — Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2002/C 45/03) (v. punti 64-66)

6. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principio della parità di trattamento — Prassi decisionale della Commissione — Carattere indicativo (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 77, 78)

7. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 296 TFUE) (v. punti 89-91)

8. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Valutazione del grado di cooperazione fornita da ciascuna delle imprese nel corso del procedimento amministrativo — Rispetto del principio della parità di trattamento [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 21 e 23, b), commi 1 e 2] (v. punti 104, 105)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, Solvay/Commissione (T‑186/06), con la quale il Tribunale ha accolto in parte il ricorso diretto, da un lato, al parziale annullamento della decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54), riguardante un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti in scambi d’informazioni sui prezzi e i volumi di vendita, in accordi sui prezzi e sulla limitazione delle capacità di produzione nel SEE, nonché nel controllo dell’attuazione di tali accordi sul mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio, nonché, dall’altro, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Nozioni di «accordo» e di «pratica concordata».

Dispositivo

1) 

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2) 

La Solvay SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3) 

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.