Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 – Commissione / Portogallo

(Causa C‑450/11)

«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di “viaggiatore” e di “cliente”»

1. 

Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui trattasi (v. punti 47, 48)

2. 

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Obiettivo — Approccio fondato sul cliente — Insussistenza di inadempimento — Approccio fondato sul viaggiatore — Non conformità al regime speciale delle agenzie di viaggio (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, §§ da 2 a 4, e 2006/112, artt. da 306 a 310) (v. punti 50-52, 60)

3. 

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Normativa nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Agenzie di viaggio che applicano detto regime in qualità di intermediari (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 306, § 1, secondo comma) (v. punto 59)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato - Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica portoghese.

3) 

La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 – Commissione / Portogallo

(Causa C‑450/11)

«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di “viaggiatore” e di “cliente”»

1. 

Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui trattasi (v. punti 47, 48)

2. 

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Obiettivo — Approccio fondato sul cliente — Insussistenza di inadempimento — Approccio fondato sul viaggiatore — Non conformità al regime speciale delle agenzie di viaggio (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, §§ da 2 a 4, e 2006/112, artt. da 306 a 310) (v. punti 50-52, 60)

3. 

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Normativa nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Agenzie di viaggio che applicano detto regime in qualità di intermediari (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 306, § 1, secondo comma) (v. punto 59)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato - Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica portoghese.

3) 

La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.