Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 – Commissione / Portogallo
(Causa C‑450/11)
«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di “viaggiatore” e di “cliente”»
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1. |
Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui trattasi (v. punti 47, 48) |
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2. |
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Obiettivo — Approccio fondato sul cliente — Insussistenza di inadempimento — Approccio fondato sul viaggiatore — Non conformità al regime speciale delle agenzie di viaggio (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, §§ da 2 a 4, e 2006/112, artt. da 306 a 310) (v. punti 50-52, 60) |
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3. |
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Normativa nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Agenzie di viaggio che applicano detto regime in qualità di intermediari (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 306, § 1, secondo comma) (v. punto 59) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato - Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica portoghese. |
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3) |
La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese. |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 – Commissione / Portogallo
(Causa C‑450/11)
«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di “viaggiatore” e di “cliente”»
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1. |
Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui trattasi (v. punti 47, 48) |
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2. |
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Obiettivo — Approccio fondato sul cliente — Insussistenza di inadempimento — Approccio fondato sul viaggiatore — Non conformità al regime speciale delle agenzie di viaggio (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, §§ da 2 a 4, e 2006/112, artt. da 306 a 310) (v. punti 50-52, 60) |
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3. |
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Normativa nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Agenzie di viaggio che applicano detto regime in qualità di intermediari (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 306, § 1, secondo comma) (v. punto 59) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato - Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica portoghese. |
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3) |
La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese. |