Causa C-439/11 P

Ziegler SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 81 CE e articolo 53 dell’accordo SEE — Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco — Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri — Valore giuridico — Obbligo di definire il mercato rilevante — Portata — Diritto ad un processo equo — Principio di buona amministrazione — Imparzialità oggettiva della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) — Proporzione del valore delle vendite — Obbligo di motivazione — Riduzione dell’ammenda in ragione dell’assenza di capacità contributiva o delle peculiarità di una controversia — Parità di trattamento»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013

  1. Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta – Ricevibilità di una domanda di sostituzione di elementi della motivazione costituente una difesa contro un motivo dedotto dalla controparte

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)

  2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Estensione di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

  3. Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti di cui non ha contestato gli elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo – Limitazione dell’esercizio del diritto di ricorso – Violazione dei principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa

    (Artt. 81 CE e 82 CE; art. 263, quarto comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1)

  4. Atti delle istituzioni – Linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio – Atto diretto a produrre effetti esterni – Portata

    (Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07)

  5. Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Portata

    (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, punto 55)

  6. Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Effetto sensibile

    (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07)

  7. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  8. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  9. Intese – Accordi fra imprese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri di valutazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  10. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

    (Art. 253 CE)

  11. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

  12. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  13. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Esigenza di imparzialità – Nozione – Violazione – Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47)

  14. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21)

  15. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Possibilità per la Commissione di discostarsi dalla metodologia generale per la fissazione delle ammende – Riduzione in ragione dell’assenza di capacità contributiva o delle peculiarità di una controversia – Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 35 e 37)

  1.  Una domanda di sostituzione di elementi della motivazione, per essere ricevibile, presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che essa deve essere idonea a procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta. Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione di elementi della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente.

    (v. punto 42)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45, 46)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 57)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 59-62)

  5.  In materia di concorrenza, ancorché la definizione di mercato rilevante per stabilire un pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 81 CE risulti superflua in alcune circostanze, vale a dire qualora, anche in assenza di tale definizione, sia possibile determinare che l’intesa in questione è tale da arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri e ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell’ambito del mercato comune, la verifica del superamento di una soglia di quote di mercato non può, per definizione, essere fatta in assenza di una qualsivoglia definizione del mercato medesimo. Al riguardo, il punto 55 delle linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81e 82 del Trattato prevede coerentemente che, per applicare la soglia basata sulla quota di mercato, è necessario determinare il mercato rilevante, e rinvia alla comunicazione sulla definizione del mercato di cui alla nota a piè di pagina situata nello stesso punto 55. La Commissione è quindi tenuta, nell’ambito delle linee direttrici, a definire il mercato rilevante.

    (v. punti 63, 64)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 71-73)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 74, 75, 86, 88, 161)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 81, 82, 149)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 92-95)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 113-116)

  11.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 127)

  12.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 132-134)

  13.  Se la Commissione non può essere qualificata come «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, essa è tuttavia tenuta al rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione nel corso del procedimento amministrativo, diritti tra i quali ricade quello ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che disciplina il procedimento amministrativo in materia di intese dinanzi alla Commissione.

    A termini dell’articolo 41 della suddetta Carta, ogni individuo ha diritto, in particolare, a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione. Tale esigenza di imparzialità riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio.

    In primo luogo, il fatto che la Commissione conduca un’indagine su un’intesa che ha leso gli interessi finanziari dell’Unione e la sanzioni non può comportare di per sé un suo difetto di imparzialità oggettiva. In secondo luogo, il fatto che i servizi della Commissione incaricati di perseguire infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione e quelli responsabili del pagamento delle prestazioni oggetto dell’intesa appartengano alla medesima struttura organizzativa non può tantomeno, di per sé, rimettere in questione l’imparzialità oggettiva dell’istituzione, in quanto tali servizi sono necessariamente parte della struttura alla quale appartengono. In terzo luogo, le decisioni della Commissione possono essere assoggettate al controllo del giudice dell’Unione e il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione, segnatamente di quelle relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 81 CE, che offre tutte le garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta. Pertanto, non si può, in ogni caso, ritenere che la Commissione possa essere al contempo vittima di un’infrazione e giudice della relativa sanzione.

    (v. punti 154, 155, 157-159)

  14.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 166, 167)

  15.  In materia di concorrenza, a termini del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, in circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. Tuttavia, il punto 37 di tali orientamenti prevede che, nonostante detti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodo o dai limiti fissati al punto 21. Ne consegue che, contrariamente al punto 35 di tali orientamenti, l’applicazione di detto punto 37 è indipendente dalla capacità contributiva dell’impresa interessata.

    Nondimeno, il disposto del menzionato punto 37 non esclude che l’assenza di capacità contributiva di un’impresa possa essere rilevante ai fini della decisione in ordine alla sua applicazione. Tuttavia, è necessario, per dare un effetto utile sia al punto 35 sia al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, che le condizioni della loro rispettiva applicazione siano distinte. Pertanto, l’assenza di capacità contributiva o una capacità contributiva ridotta ai sensi del menzionato punto 35 non può, di per sé, in ogni caso, essere considerata sufficiente ai fini dell’applicazione eventuale del punto 37 di tali orientamenti.

    (v. punti 171, 173)


Causa C-439/11 P

Ziegler SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 81 CE e articolo 53 dell’accordo SEE — Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco — Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri — Valore giuridico — Obbligo di definire il mercato rilevante — Portata — Diritto ad un processo equo — Principio di buona amministrazione — Imparzialità oggettiva della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) — Proporzione del valore delle vendite — Obbligo di motivazione — Riduzione dell’ammenda in ragione dell’assenza di capacità contributiva o delle peculiarità di una controversia — Parità di trattamento»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013

  1. Impugnazione — Interesse ad agire — Presupposto — Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta — Ricevibilità di una domanda di sostituzione di elementi della motivazione costituente una difesa contro un motivo dedotto dalla controparte

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)

  2. Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Estensione di un motivo precedentemente dedotto — Ricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

  3. Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Persone fisiche o giuridiche — Impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti di cui non ha contestato gli elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo — Limitazione dell’esercizio del diritto di ricorso — Violazione dei principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa

    (Artt. 81 CE e 82 CE; art. 263, quarto comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1)

  4. Atti delle istituzioni — Linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio — Atto diretto a produrre effetti esterni — Portata

    (Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07)

  5. Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri — Obbligo di delimitare il mercato in questione — Portata

    (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, punto 55)

  6. Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri — Effetto sensibile

    (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07)

  7. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  8. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  9. Intese — Accordi fra imprese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri di valutazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  10. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

    (Art. 253 CE)

  11. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

  12. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Limiti — Rispetto del principio di parità di trattamento — Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore — Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  13. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Principio di buona amministrazione — Esigenza di imparzialità — Nozione — Violazione — Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47)

  14. Diritto dell’Unione europea — Principi — Parità di trattamento — Nozione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21)

  15. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Possibilità per la Commissione di discostarsi dalla metodologia generale per la fissazione delle ammende — Riduzione in ragione dell’assenza di capacità contributiva o delle peculiarità di una controversia — Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 35 e 37)

  1.  Una domanda di sostituzione di elementi della motivazione, per essere ricevibile, presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che essa deve essere idonea a procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta. Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione di elementi della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente.

    (v. punto 42)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45, 46)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 57)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 59-62)

  5.  In materia di concorrenza, ancorché la definizione di mercato rilevante per stabilire un pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 81 CE risulti superflua in alcune circostanze, vale a dire qualora, anche in assenza di tale definizione, sia possibile determinare che l’intesa in questione è tale da arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri e ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell’ambito del mercato comune, la verifica del superamento di una soglia di quote di mercato non può, per definizione, essere fatta in assenza di una qualsivoglia definizione del mercato medesimo. Al riguardo, il punto 55 delle linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81e 82 del Trattato prevede coerentemente che, per applicare la soglia basata sulla quota di mercato, è necessario determinare il mercato rilevante, e rinvia alla comunicazione sulla definizione del mercato di cui alla nota a piè di pagina situata nello stesso punto 55. La Commissione è quindi tenuta, nell’ambito delle linee direttrici, a definire il mercato rilevante.

    (v. punti 63, 64)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 71-73)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 74, 75, 86, 88, 161)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 81, 82, 149)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 92-95)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 113-116)

  11.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 127)

  12.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 132-134)

  13.  Se la Commissione non può essere qualificata come «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, essa è tuttavia tenuta al rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione nel corso del procedimento amministrativo, diritti tra i quali ricade quello ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che disciplina il procedimento amministrativo in materia di intese dinanzi alla Commissione.

    A termini dell’articolo 41 della suddetta Carta, ogni individuo ha diritto, in particolare, a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione. Tale esigenza di imparzialità riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio.

    In primo luogo, il fatto che la Commissione conduca un’indagine su un’intesa che ha leso gli interessi finanziari dell’Unione e la sanzioni non può comportare di per sé un suo difetto di imparzialità oggettiva. In secondo luogo, il fatto che i servizi della Commissione incaricati di perseguire infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione e quelli responsabili del pagamento delle prestazioni oggetto dell’intesa appartengano alla medesima struttura organizzativa non può tantomeno, di per sé, rimettere in questione l’imparzialità oggettiva dell’istituzione, in quanto tali servizi sono necessariamente parte della struttura alla quale appartengono. In terzo luogo, le decisioni della Commissione possono essere assoggettate al controllo del giudice dell’Unione e il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione, segnatamente di quelle relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 81 CE, che offre tutte le garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta. Pertanto, non si può, in ogni caso, ritenere che la Commissione possa essere al contempo vittima di un’infrazione e giudice della relativa sanzione.

    (v. punti 154, 155, 157-159)

  14.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 166, 167)

  15.  In materia di concorrenza, a termini del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, in circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. Tuttavia, il punto 37 di tali orientamenti prevede che, nonostante detti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodo o dai limiti fissati al punto 21. Ne consegue che, contrariamente al punto 35 di tali orientamenti, l’applicazione di detto punto 37 è indipendente dalla capacità contributiva dell’impresa interessata.

    Nondimeno, il disposto del menzionato punto 37 non esclude che l’assenza di capacità contributiva di un’impresa possa essere rilevante ai fini della decisione in ordine alla sua applicazione. Tuttavia, è necessario, per dare un effetto utile sia al punto 35 sia al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, che le condizioni della loro rispettiva applicazione siano distinte. Pertanto, l’assenza di capacità contributiva o una capacità contributiva ridotta ai sensi del menzionato punto 35 non può, di per sé, in ogni caso, essere considerata sufficiente ai fini dell’applicazione eventuale del punto 37 di tali orientamenti.

    (v. punti 171, 173)