SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

14 marzo 2013 ( *1 )

«Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata — Obiettivi di tale valutazione — Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali»

Nella causa C-420/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 21 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2011, nel procedimento

Jutta Leth

contro

Republik Österreich,

Land Niederösterreich,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen (relatore), dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per J. Leth, da W. Proksch, Rechtsanwalt;

per la Republik Österreich, da C. Pesendorfer e. P. Cede, in qualità di agenti;

per il Land Niederösterreich, da C. Lind, Rechtsanwalt;

per il governo ceco, da D. Hadroušek e M. Smolek, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da. E. Fitzsimons, SC;

per il governo ellenico, da G. Karipsiades, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

per il governo lettone, da I. Kalniņš e A. Nikolajeva, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da J. Beeko e L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti da E. Dixon, barrister;

per la Commissione europea, da P. Oliver e G. Wilms, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Leth, da un lato, e la Republik Österreich (Repubblica d’Austria) e il Land Niederösterreich (Land della Bassa Austria), dall’altro, in merito alla domanda della prima diretta, da un lato, al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito a causa della perdita di valore della sua casa ad uso abitativo, a seguito dell’ampliamento dell’aeroporto di Vienna-Schwechat (Austria), e, dall’altro, alla dichiarazione della responsabilità dei convenuti nel procedimento principale per i pregiudizi futuri.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 85/337

3

Il primo, terzo, quinto, sesto e undicesimo considerando della direttiva 85/337 sono formulati come segue:

«considerando che i programmi d’azione delle Comunità europee in materia ambientale (...) sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente; che a tal fine prevedono l’adozione di procedure per valutare queste ripercussioni;

(...)

considerando che risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell’ambiente e della qualità della vita;

(…)

considerando che occorre introdurre principi generali di valutazione dell’impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente;

considerando che l’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;

(...)

considerando che gli effetti di un progetto sull’ambiente debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita».

4

L’articolo 1 della direttiva 85/337 enuncia quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.

2.   Ai sensi della presente direttiva si intende per:

progetto:

la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

(...)».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

6

L’articolo 3 di detta direttiva dispone che:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

l’uomo, la fauna e la flora;

il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

i beni materiali ed il patrimonio culturale;

l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».

7

A termini dell’articolo 4, paragrafi 1-3, della direttiva 85/337:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a)

un esame del progetto caso per caso;

o

b)

soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.   Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III».

8

L’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva prevede che:

«1.   Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV, (…):

3.   Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

(...)

i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;

(…)».

9

Nel novero dei progetti contemplati dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 85/337 figurano, secondo l’allegato I, punti 7, lettera a), e 22 di essa, la «[c]ostruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (…) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m» e «[o]gni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato».

10

A termini dell’allegato II, punto 13, primo trattino, della direttiva 85/337, «[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I (...) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato I» rientrano nel novero dei progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.

11

L’allegato IV di detta direttiva, dal titolo «Informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1», ai punti 3-5 così recita:

«3.   Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.

4.   Una descrizione (...) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:

dovuti all’esistenza del progetto,

dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali,

dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,

e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente.

5.   Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente».

Il diritto austriaco

12

La direttiva 85/337 è stata recepita nell’ordinamento giuridico austriaco dall’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 1993 (legge del 1993 sulla valutazione dell’impatto ambientale; in prosieguo: l’«UVP-G 1993»), in vigore dal 1o luglio 1994 fino all’entrata in vigore, in data 11 agosto 2000, dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (legge del 2000 sulla valutazione dell’impatto ambientale), diretto a trasporre la direttiva 97/11.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Dal 1997 la sig.ra Leth, ricorrente nel procedimento principale, è proprietaria di un bene immobile situato nel perimetro di sicurezza dell’aeroporto di Vienna-Schwechat. Ella abita nella casa edificata su tale terreno.

14

A partire dall’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea, il 1o gennaio 1995, organi dei convenuti nel procedimento principale hanno autorizzato ed eseguito, senza aver proceduto ad alcuna valutazione dell’impatto ambientale, svariati progetti relativi alla ristrutturazione ed all’ampliamento dell’aeroporto suddetto. Con decisione del 21 agosto 2001, il ministro-presidente del Land Niederösterreich ha espressamente dichiarato che una procedura di valutazione dell’impatto ambientale non era necessaria per proseguire nella ristrutturazione dell’aeroporto di Vienna-Schwechat e procedere a taluni ampliamenti di esso.

15

Nel 2009 la sig.ra Leth ha proposto dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna) un ricorso contro i due convenuti nel procedimento principale, nell’ambito del quale chiedeva, da un lato, che questi ultimi fossero condannati a versarle una somma pari a EUR 120000 a titolo di diminuzione del valore del suo bene immobile, in particolare a causa del rumore aereo, e, dall’altro, che fosse dichiarata la responsabilità di detti convenuti relativamente ai pregiudizi futuri, compresi i danni alla sua salute dovuti alla trasposizione tardiva e incompleta delle direttive 85/337, 97/11 e 2003/35, nonché conseguenti all’omessa valutazione dell’impatto ambientale al momento del rilascio delle diverse autorizzazioni concernenti la ristrutturazione dell’aeroporto di Vienna-Schwechat. Gli stessi convenuti hanno addotto il carattere legittimo e non colpevole del comportamento dei loro organi nonché la prescrizione dell’azione proposta.

16

Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha respinto integralmente il ricorso, in quanto i diritti invocati erano prescritti. Con sentenza d’appello parziale, l’Oberlandesgericht Wien ha confermato il rigetto della domanda di pagamento di EUR 120 000, ma ha annullato il rigetto della domanda diretta alla dichiarazione della responsabilità dei suddetti convenuti relativamente ai pregiudizi futuri, rinviando la causa dinanzi al giudice di primo grado affinché statuisse nuovamente su tale ultima domanda. In proposito, l’Oberlandesgericht Wien ha rilevato che la domanda di pagamento di un risarcimento pari a EUR 120000 concerneva soltanto un danno puramente patrimoniale, che non è riconducibile all’obiettivo di tutela perseguito dalle disposizioni del diritto dell’Unione, segnatamente quelle delle direttive pertinenti, e del diritto nazionale. Quanto alla domanda di dichiarazione della responsabilità relativamente ai pregiudizi futuri, tale giudice ha rilevato che essa non era prescritta. Sono stati quindi proposti dinanzi al giudice del rinvio un ricorso in «Revision» (cassazione) del rigetto della domanda di pagamento di detto risarcimento e un ricorso contro il rinvio della domanda di dichiarazione di responsabilità.

17

Quest’ultimo giudice ritiene che la decisione su tali domande, che in ogni caso non sono interamente prescritte, dipende dalla questione se l’obbligo a carico delle autorità competenti dello Stato membro interessato, previsto sia dal diritto dell’Unione sia dal diritto nazionale, di procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale sia atto a tutelare i singoli interessati contro danni puramente patrimoniali causati da un progetto che non sia stato sottoposto ad una simile valutazione.

18

In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l’articolo 3 della direttiva (...) 85/337(...), nella versione di cui alla direttiva (...) 97/11(...) e dalla direttiva 2003/35 (...) debba essere interpretato nel senso che:

1)

la nozione di “beni materiali” riguardi solo la sostanza degli stessi e non anche il loro valore;

2)

la valutazione dell’impatto ambientale abbia anche lo scopo di tutelare i singoli contro danni patrimoniali causati dalla diminuzione del valore di un bene immobile di loro proprietà».

Procedimento dinanzi alla Corte

19

Con lettera del 21 dicembre 2012 la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto la riapertura della fase orale, sostenendo che, da un lato, l’avvocato generale, esaminando nelle sue conclusioni presentate l’8 novembre 2012 la questione se la valutazione dell’impatto ambientale, prevista dall’articolo 3 della direttiva 85/337, includa la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore dei beni materiali, avrebbe introdotto una nuova questione che non è stata posta dal giudice del rinvio e che non è stata oggetto di discussione tra gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, conseguentemente, la prima questione posta dal giudice del rinvio non avrebbe ricevuto risposta. Dall’altro, ella sostiene che detti interessati non hanno avuto occasione di discutere sulle conseguenze da trarre dal fatto che il pubblico interessato non era informato dei progetti di cui trattasi e che esso, quindi, non ha potuto partecipare al processo decisionale.

20

A tale riguardo occorre rammentare che, in forza dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, sentito l’avvocato generale, può disporre in ogni momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o, tra l’altro, quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati da detto articolo 23.

21

Nel caso di specie, la Corte ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale non debba essere esaminata sulla base di argomenti che non sono stati oggetto di discussione dinanzi ad essa e stima di disporre di tutti gli elementi necessari per esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale.

22

Di conseguenza, non va accolta la domanda della ricorrente nel procedimento principale, diretta allo svolgimento di una nuova udienza, né quella, presentata in subordine, diretta ad ottenere un’autorizzazione al deposito di osservazioni scritte supplementari.

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, la valutazione dell’impatto ambientale, prevista da tale articolo, include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali e che, dall’altro, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione delle prescrizioni di detta direttiva, conferisca ad un singolo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile in conseguenza dell’impatto ambientale del progetto di cui trattasi.

24

Per quanto riguarda la nozione di «beni materiali» ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 85/337, si deve ricordare che dalla necessità dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione discende che i termini di una disposizione di quest’ultimo, che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v. sentenze del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43, e del 22 dicembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, Racc. pag. I-14309, punto 45).

25

In applicazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337, occorre esaminare gli effetti diretti e indiretti di un progetto, tra l’altro, sull’uomo e sui beni materiali e, conformemente al quarto trattino di tale articolo, è altresì necessario esaminare siffatti effetti sull’interazione di tali due fattori. Pertanto, in particolare devono essere valutate le ripercussioni di un progetto sull’utilizzazione dei beni materiali ad opera dell’uomo.

26

Ne consegue che, al momento della valutazione di progetti come quelli in esame nel procedimento principale, atti a generare un aumento del rumore aereo, occorre esaminare gli effetti di quest’ultimo sull’utilizzo degli edifici da parte dell’uomo.

27

Tuttavia, come rilevato giustamente dal Land Niederösterreich e da vari governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, dal dettato del suddetto articolo 3 non può dedursi che la valutazione ambientale vada estesa al valore patrimoniale dei beni materiali, né ciò sarebbe conforme all’obiettivo della direttiva 85/337.

28

Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/337, nonché dal primo, terzo, quinto e sesto considerando di questa, risulta che obiettivo di tale direttiva è una valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, al fine di realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell’ambiente e della qualità della vita. È a questo stesso obiettivo che fanno riferimento le informazioni che devono essere fornite dal committente, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, e dall’allegato IV della stessa direttiva, nonché i criteri che consentono di valutare se i progetti di minor importanza, rispondenti alle caratteristiche elencate all’allegato III di essa, necessitino di una valutazione ambientale.

29

Di conseguenza, occorre prendere in considerazione unicamente le ripercussioni sui beni materiali che, per loro natura, sono altresì atte ad avere un impatto sull’ambiente. Pertanto, in applicazione dell’articolo 3 della suddetta direttiva, una valutazione dell’impatto ambientale effettuata in conformità a tale articolo è quella che individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti del rumore sull’uomo, nel caso di un utilizzo di un bene immobile interessato da un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

30

Pertanto, si deve constatare che la valutazione dell’impatto ambientale, prevista dall’articolo 3 della direttiva 85/337, non include quella delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali.

31

Tuttavia, tale constatazione non implica necessariamente che l’articolo 3 della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa in violazione di quanto prescritto da tale direttiva, in particolare una valutazione degli effetti su uno o più dei fattori elencati da tale articolo, diversi da quello dei beni materiali, non conferisca ad un singolo alcun diritto al risarcimento di un danno patrimoniale causato dalla diminuzione del valore dei suoi beni materiali.

32

A tale proposito, si deve anzitutto ricordare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un singolo può avvalersi dell’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, in combinato disposto con gli articoli 1, paragrafo 2, e 4 della stessa (v. sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C-201/02, Racc. pag. I-723, punto 61). Tale direttiva conferisce pertanto ai singoli interessati un diritto a che i servizi competenti valutino l’impatto ambientale del progetto di cui trattasi e li consultino a questo riguardo.

33

Pertanto, occorre esaminare se, nel caso di un’omissione della valutazione dell’impatto ambientale, l’articolo 3 della direttiva 85/337, in combinato disposto con l’articolo 2 della stessa, sia atto a conferire ai singoli un diritto al risarcimento di danni patrimoniali come quelli lamentati dalla sig.ra Leth.

34

A questo proposito, dal terzo e dall’undicesimo considerando della direttiva 85/337 risulta che essa ha l’obiettivo di realizzare uno degli obiettivi dell’Unione nel settore della protezione dell’ambiente e della qualità della vita e che gli effetti di un progetto sull’ambiente debbono essere valutati per contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita.

35

In circostanze in cui l’esposizione al rumore conseguente ad un progetto di cui all’articolo 4 della direttiva 85/337 abbia rilevanti effetti sull’uomo, nel senso che una casa ad uso abitativo interessata da tale rumore sia resa meno atta a svolgere la sua funzione e il contesto ambientale dell’uomo, la sua qualità di vita e, eventualmente, la sua salute siano pregiudicati, una diminuzione del valore patrimoniale di tale casa può, in effetti, essere una conseguenza economica diretta di tali effetti sull’ambiente, circostanza che va esaminata caso per caso.

36

Pertanto, occorre concludere che la prevenzione di danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, ricade nell’obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva 85/337. Dal momento che siffatti danni economici sono conseguenze dirette di tale impatto, essi devono essere distinti dai danni economici che non hanno la loro fonte diretta nell’impatto ambientale e che, quindi, non rientrano nell’obiettivo di protezione perseguito da tale direttiva, come, in particolare, taluni svantaggi concorrenziali.

37

Per quanto attiene al diritto al risarcimento di tali danni patrimoniali, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in virtù del principio di leale collaborazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a cancellare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione. In proposito, la Corte ha già dichiarato che, al fine di porre rimedio ad un’omissione della valutazione dell’impatto ambientale di un progetto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un’autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre detto progetto ad una valutazione del suo impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest’ultimo di pretendere il risarcimento del danno subito (v. sentenza Wells, cit., punti 66-69).

38

Le modalità procedurali applicabili sono definite dall’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v. sentenza Wells, cit., punto 67).

39

È quindi nell’ambito della normativa nazionale sulla responsabilità che lo Stato membro è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni assicurino in rispetto dei principi di equivalenza e di effettività richiamati al punto precedente (v. sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029, punto 67).

40

Occorre tuttavia ricordare che il diritto dell’Unione conferisce ai singoli, a determinate condizioni, un diritto al risarcimento per danni causati da violazioni del diritto dell’Unione. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata (v. sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C-429/09, Racc. pag. I-12167, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

41

A tale proposito la Corte ha reiteratamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito dai singoli (v. sentenze Fuß, cit., punto 47, nonché del 9 dicembre 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e a., C-568/08, Racc. pag. I-12655, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

42

Le tre condizioni succitate sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento avente il proprio fondamento direttamente nel diritto dell’Unione, senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato membro interessato possa essere accertata, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto nazionale (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 66).

43

In linea di principio, l’applicazione – fondata nel diritto dell’Unione – delle condizioni che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve essere operata dai giudici nazionali, in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione (v. sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 210 e giurisprudenza ivi citata).

44

A questo proposito, ai punti 32 e 36 della presente sentenza si è già rilevato che la direttiva 85/337 conferisce ai singoli interessati un diritto a che i servizi competenti dello Stato membro interessato valutino l’impatto ambientale del progetto di cui trattasi e che i danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, sono oggetto dell’obiettivo di protezione di detta direttiva.

45

Tuttavia, come indicato al punto 41 della presente sentenza, accanto alla necessità di verificare che la violazione della norma di diritto dell’Unione sia sufficientemente qualificata, ulteriore condizione indispensabile del diritto al risarcimento è la sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di cui trattasi e i danni subiti dai singoli, sussistenza che spetta del pari ai giudici nazionali verificare, conformemente agli orientamenti forniti dalla Corte.

46

A tal fine, si deve tener conto della natura della norma violata. Nel caso di specie, questa prescrive una valutazione dell’impatto ambientale, ma non enuncia né le regole sostanziali relative ad una ponderazione dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato con altri fattori, né vieta la realizzazione dei progetti atti ad avere un impatto negativo sull’ambiente. Tali elementi tendono ad indicare che, in linea di principio, la violazione dell’articolo 3 di detta direttiva, ossia, nel caso specifico, l’omessa valutazione prescritta dalla norma citata, non configura, di per sé, la causa della diminuzione del valore di un bene immobile.

47

Di conseguenza, risulta evidente che, in linea di principio, secondo il diritto dell’Unione, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto dalla direttiva 85/337, non conferisce ad un singolo, di per sé, un diritto al risarcimento del danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile conseguente ad un impatto ambientale. Tuttavia, in ultima istanza, spetta al giudice nazionale, il solo competente ad apprezzare i fatti della controversia di cui è investito, verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.

48

Pertanto, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore dei beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva. In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da tale direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

 

In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.