Causa C‑418/11
Texdata Software GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck)
«Diritto delle società — Libertà di stabilimento — Undicesima direttiva 89/666/CEE — Pubblicità dei documenti contabili — Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro — Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013
Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della normativa nazionale
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione
(Art. 267 TFUE)
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 89/666 – Pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato – Pubblicità dei documenti contabili – Normativa nazionale che prevede, in caso di mancata pubblicità dei documenti contabili nel termine previsto, una sanzione pecuniaria nei confronti di una società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato – Assenza di sollecito preventivo – Assenza della possibilità di esprimersi sull’inadempimento addebitato – Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione – Ammissibilità
(Artt. 49 TFUE e 54 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; direttiva del Consiglio 89/666, art. 12)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29, 41)
V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 12 dell’undicesima direttiva 89/666, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede la possibilità di irrogare immediatamente, alla società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato, un’ammenda minima di EUR 700 nel caso d’inutile decorso del termine di nove mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza previo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.
Pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto dell’Unione siano punite con sanzioni che abbiano carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. In particolare, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il principio generale della proporzionalità.
A tale proposito, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, si deve bilanciare la severità di siffatta sanzione con gli interessi e i rischi finanziari ai quali possono essere esposti i partner commerciali e i terzi interessati se la situazione finanziaria reale di una società non è pubblicata. Spetta al giudice del rinvio valutare se la somma inflitta non sia eccessiva rispetto all’obiettivo legittimo perseguito.
Per quanto riguarda il termine di nove mesi dalla data di chiusura del bilancio entro il quale deve essere fatta la pubblicità, esso sembra essere sufficientemente ampio per permettere alle società di adempiere al proprio obbligo di pubblicità senza che sia rimesso in causa il carattere proporzionato del regime sanzionatorio. Infatti, un termine più lungo rischierebbe di mettere in pericolo la tutela dei terzi, in quanto questi ultimi non avrebbero accesso alle informazioni più recenti atte a permettere loro di conoscere la reale situazione della società interessata.
D’altro lato, se la società interessata rispetta l’obbligo legale di pubblicità come risulta dal diritto dell’Unione, e che si applica in tutti gli Stati membri, non viene irrogata nessuna sanzione. Pertanto, le eventuali sanzioni non sono suscettibili di impedire, ostacolare o scoraggiare una società soggetta al diritto di uno Stato membro dallo stabilirsi, mediante una succursale, nel territorio di un altro Stato membro.
Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali sono applicabili a una situazione in cui il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri, in forza dell’articolo 12 della direttiva 89/666, il compito di determinare le sanzioni appropriate, ossia sanzioni proporzionali, efficaci e dissuasive, al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di pubblicità. Infatti, la normativa nazionale che prevede tali sanzioni costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Infine, alla luce del carattere della violazione contestata, risulta che l’applicazione di una sanzione iniziale di EUR 700 senza preventivo sollecito né possibilità di contraddittorio prima che la sanzione sia irrogata non sia idonea a ledere il contenuto essenziale del diritto fondamentale del rispetto dei diritti della difesa, dal momento che la proposizione del ricorso motivato contro il provvedimento che ha inflitto l’ammenda la rende immediatamente inapplicabile e avvia il processo ordinario nell’ambito del quale il diritto al contraddittorio può essere rispettato.
(v. punti 50, 57, 59, 61, 68, 69, 74-76, 85, 88, 89 e dispositivo)
Causa C‑418/11
Texdata Software GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck)
«Diritto delle società — Libertà di stabilimento — Undicesima direttiva 89/666/CEE — Pubblicità dei documenti contabili — Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro — Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013
Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della normativa nazionale
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione
(Art. 267 TFUE)
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 89/666 — Pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato — Pubblicità dei documenti contabili — Normativa nazionale che prevede, in caso di mancata pubblicità dei documenti contabili nel termine previsto, una sanzione pecuniaria nei confronti di una società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato — Assenza di sollecito preventivo — Assenza della possibilità di esprimersi sull’inadempimento addebitato — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione — Ammissibilità
(Artt. 49 TFUE e 54 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; direttiva del Consiglio 89/666, art. 12)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29, 41)
V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 12 dell’undicesima direttiva 89/666, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede la possibilità di irrogare immediatamente, alla società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato, un’ammenda minima di EUR 700 nel caso d’inutile decorso del termine di nove mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza previo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.
Pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto dell’Unione siano punite con sanzioni che abbiano carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. In particolare, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il principio generale della proporzionalità.
A tale proposito, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, si deve bilanciare la severità di siffatta sanzione con gli interessi e i rischi finanziari ai quali possono essere esposti i partner commerciali e i terzi interessati se la situazione finanziaria reale di una società non è pubblicata. Spetta al giudice del rinvio valutare se la somma inflitta non sia eccessiva rispetto all’obiettivo legittimo perseguito.
Per quanto riguarda il termine di nove mesi dalla data di chiusura del bilancio entro il quale deve essere fatta la pubblicità, esso sembra essere sufficientemente ampio per permettere alle società di adempiere al proprio obbligo di pubblicità senza che sia rimesso in causa il carattere proporzionato del regime sanzionatorio. Infatti, un termine più lungo rischierebbe di mettere in pericolo la tutela dei terzi, in quanto questi ultimi non avrebbero accesso alle informazioni più recenti atte a permettere loro di conoscere la reale situazione della società interessata.
D’altro lato, se la società interessata rispetta l’obbligo legale di pubblicità come risulta dal diritto dell’Unione, e che si applica in tutti gli Stati membri, non viene irrogata nessuna sanzione. Pertanto, le eventuali sanzioni non sono suscettibili di impedire, ostacolare o scoraggiare una società soggetta al diritto di uno Stato membro dallo stabilirsi, mediante una succursale, nel territorio di un altro Stato membro.
Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali sono applicabili a una situazione in cui il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri, in forza dell’articolo 12 della direttiva 89/666, il compito di determinare le sanzioni appropriate, ossia sanzioni proporzionali, efficaci e dissuasive, al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di pubblicità. Infatti, la normativa nazionale che prevede tali sanzioni costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Infine, alla luce del carattere della violazione contestata, risulta che l’applicazione di una sanzione iniziale di EUR 700 senza preventivo sollecito né possibilità di contraddittorio prima che la sanzione sia irrogata non sia idonea a ledere il contenuto essenziale del diritto fondamentale del rispetto dei diritti della difesa, dal momento che la proposizione del ricorso motivato contro il provvedimento che ha inflitto l’ammenda la rende immediatamente inapplicabile e avvia il processo ordinario nell’ambito del quale il diritto al contraddittorio può essere rispettato.
(v. punti 50, 57, 59, 61, 68, 69, 74-76, 85, 88, 89 e dispositivo)