SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
25 aprile 2013 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Ambito di applicazione — Regimi complementari di previdenza professionali — Regime a prestazioni definite e di equilibrio dei costi — Insufficienza delle risorse — Livello minimo di tutela — Crisi economica — Sviluppo economico e sociale equilibrato — Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle risorse — Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento»
Nella causa C-398/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con decisione del 20 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2011, nel procedimento
Thomas Hogan,
John Burns,
John Dooley,
Alfred Ryan,
Michael Cunningham,
Michael Dooley,
Denis Hayes,
Marion Walsh,
Joan Power,
Walter Walsh
contro
Minister for Social and Family Affairs,
Ireland,
Attorney General,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, da K. Lenaerts, E. Juhász (relatore), J. Malenovský e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
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per T. Hogan e a., da G. Byrne, solicitor, M. Collins, SC, e C. Donnelly, BL; |
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per il Minister for Social and Family Affairs, l’Ireland e l’Attorney General, da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da B. Murray, BL, nonché da E. Carolan, BL; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da G. Rozet e J. Enegren, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Hogan e altri ex dipendenti della Waterford Crystal Ltd (in prosieguo: la «Waterford Crystal») al Minister for Social and Family Affairs, all’Ireland e all’Attorney General in merito al recepimento della direttiva 2008/94. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 |
In forza dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, quest’ultima si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in parola. |
4 |
A norma dell’articolo 8 della direttiva di cui trattasi, gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere della insolvenza di quest’ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale. |
Il diritto irlandese
La pensione legale
5 |
Per quanto riguarda la pensione legale in Irlanda, dalla decisione di rinvio emerge che il governo detiene i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro tramite un fondo di previdenza sociale. Sebbene tali contributi siano denominati «contributi di assicurazione sociale connessa alla retribuzione» («Pay Related Social Insurance»), la pensione legale viene erogata indipendentemente dal livello dei redditi del lavoratore durante la sua carriera. |
6 |
La pensione di base ammonta a 230,30 euro settimanali e viene versata a chiunque raggiunga l’età pensionabile ed abbia versato un determinato livello di contributi di assicurazione sociale connessa alla retribuzione durante la propria carriera. Il funzionamento del regime pensionistico legale è indipendente rispetto ai diritti maturati da una persona in base ad un regime professionale, sia che si tratti di un regime a prestazioni definite o di un regime a contributi definiti. |
I regimi complementari di previdenza professionali a prestazioni definite
7 |
In Irlanda, nella maggior parte dei regimi complementari di previdenza professionali a prestazioni definite, poiché gli attivi dei regimi vengono affidati a trustees, amministratori di fondi, che li detengono nell’interesse esclusivo dei beneficiari del regime interessato, tali attivi non appartengono al datore di lavoro e non possono essere destinati al soddisfacimento dei suoi creditori in caso di sua insolvenza. |
8 |
In un siffatto regime, i lavoratori subordinati hanno diritto a una pensione soltanto a condizione che il loro regime disponga di attivi sufficienti. La protezione di tali attivi viene garantita facendo ricorso a un trust, il che li separa dal patrimonio del datore di lavoro. |
9 |
In base alla normativa nazionale, i regimi previdenziali complementari sono finanziati da contributi provenienti sia dai datori di lavoro sia dai lavoratori subordinati. Per questi ultimi viene versata ai fondi pensione una percentuale fissa della loro retribuzione, mentre i datori di lavoro versano un contributo annuo al fine di garantire che, a lungo termine, il regime previdenziale complementare disponga di attivi sufficienti per far fronte ai propri obblighi. |
10 |
Per determinare l’importo del contributo del datore di lavoro, la legge sulle pensioni del 1990 (Pensions Act, 1990), quale modificata, impone all’attuario di operare i propri calcoli secondo una norma specifica denominata «norma minima di copertura finanziaria» («Minimum Funding Standard»). Ne consegue che i regimi previdenziali complementari sono «di equilibrio dei costi», in quanto, ad integrazione dei contributi dei lavoratori, il datore di lavoro apporta annualmente la somma necessaria per un equilibrio, a lungo termine, tra attivi e passivi. |
11 |
Lo statuto del fondo pensione consente al datore di lavoro di liquidare i regimi previdenziali complementari in qualsiasi momento e quindi di porre fine al suo obbligo di contribuirvi. Tale statuto prevede che, in caso di liquidazione del fondo, che ciò avvenga a causa della decisione del datore di lavoro di porre fine ai propri obblighi, a causa della sua insolvenza o per qualsiasi altra ragione, i lavoratori percepiscano una parte degli attivi del fondo. |
12 |
In Irlanda un regime previdenziale complementare a prestazioni definite può tenere conto della pensione legale. Un siffatto regime viene denominato «pensione integrativa» («integrated pension»). |
Il recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 nel diritto irlandese
13 |
Il giudice del rinvio precisa che l’unico provvedimento di diritto nazionale adottato espressamente al fine di dare attuazione all’articolo 8 della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), divenuto l’articolo 8 della direttiva 2008/94, è l’articolo 7 della legge del 1984 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro [Protection of Employees (Employers’ Insolvency) Act, 1984], il quale prevede che ogni contributo dedotto da un datore di lavoro o dovuto da quest’ultimo, nei dodici mesi precedenti l’insorgere dell’insolvenza, venga versato al regime complementare di previdenza professionale. |
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 |
I ricorrenti nel procedimento principale sono dieci ex dipendenti della Waterford Crystal, impresa specializzata dal 1947 nella realizzazione di prodotti di cristallo di grande raffinatezza, situata nella città di Waterford (Irlanda). Per otto dei ricorrenti nel procedimento principale la data del pensionamento era programmata tra il 2011 e il 2013, per gli altri due nel 2019 e nel 2022. |
15 |
Per i suddetti ricorrenti una delle condizioni di assunzione era di aderire ad uno dei regimi complementari di previdenza a prestazioni definite istituiti dal loro datore di lavoro, il Waterford Crystal Limited Contributory Pension Scheme for Factory Employees o il Waterford Crystal Limited Contributory Pension Scheme for Staff, creati rispettivamente nel 1975 e nel 1960 con atto costitutivo di trust. |
16 |
Detti regimi prevedevano la possibilità, per i beneficiari che accedono alla pensione all’età ordinaria, di percepire una prestazione di vecchiaia la cui base è costituita dall’ultima retribuzione effettiva («actual final salary») da cui viene dedotta la pensione legale («State pension»). Una volta operata tale deduzione («final pensionable salary»), i due terzi dell’importo in tal modo ottenuto rappresentano la prestazione di vecchiaia dei regimi previdenziali complementari in esame. |
17 |
All’inizio del 2009 è stato nominato un amministratore straordinario per la Waterford Crystal ed è stato accertato che quest’ultima si trovava in stato d’insolvenza. I regimi previdenziali complementari creati da tale società sono stati liquidati il 31 marzo 2009, ove l’importo totale degli attivi ammontava a EUR 130 milioni, il passivo a complessivi EUR 240 milioni e il disavanzo era quindi pari a circa EUR 110 milioni. |
18 |
L’attuario assunto dai ricorrenti nel procedimento principale ha ritenuto che questi ultimi avrebbero percepito dal 18 al 28% delle somme loro spettanti qualora avessero ricevuto il valore attuale dei diritti alla prestazione di vecchiaia da essi maturati. L’attuario assunto dall’Ireland, nell’esprimere talune critiche riguardo a tale calcolo, ha ritenuto che tale percentuale fosse compresa tra il 16 e il 41% e non si avvicinasse al 49% menzionato dalla Corte nella sua sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05, Racc. pag. I-1053). |
19 |
I ricorrenti nel procedimento principale hanno dunque intentato un’azione giudiziaria deducendo che l’Ireland non aveva recepito correttamente l’articolo 8 della direttiva 2008/94, alla luce della citata sentenza Robins e a. |
20 |
L’Ireland sostiene invece di avere adottato, sia prima che in seguito alla citata sentenza Robins e a., numerosi e importanti provvedimenti destinati a tutelare gli interessi dei beneficiari dei regimi complementari di previdenza professionale. |
21 |
Ritenendo che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/94 fosse necessaria ai fini della propria decisione, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che essa si applica ai diritti degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia di un regime previdenziale complementare istituito dal loro datore di lavoro. |
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Nell’ambito di tale questione il giudice del rinvio si riferisce all’articolo 1, paragrafo 1, della suddetta direttiva e precisa che, nel diritto irlandese, in una situazione del genere, non sussiste alcun fondamento normativo che consenta ai ricorrenti nel procedimento principale di agire contro il loro datore di lavoro. |
24 |
Sul punto occorre sottolineare che, alla luce dell’obbligo imposto ai ricorrenti nel procedimento principale, al momento della loro assunzione, di aderire al regime di previdenza professionale istituito dal loro datore di lavoro, si deve considerare che i loro diritti a prestazioni di vecchiaia nell’ambito di tale regime derivino dai contratti o dai rapporti di lavoro che li vincolano al loro datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/94. |
25 |
Per quanto concerne l’articolo 8 della direttiva 2008/94, esso sancisce un obbligo specifico a carico degli Stati membri in favore dei lavoratori subordinati. Gli Stati membri possono ottemperare a tale obbligo in vari modi. Questo può consistere nell’accertarsi che il datore di lavoro sia in grado di fare fronte agli obblighi derivanti da un regime complementare di previdenza professionale o che l’ente pensionistico professionale, distinto dal datore di lavoro, abbia tale capacità. |
26 |
È pacifico che i ricorrenti nel procedimento principale sono ex dipendenti di una società i quali fanno valere che i loro interessi, per quanto riguarda i diritti a prestazioni di vecchiaia da essi maturati in base ad un regime complementare di previdenza professionale, non erano tutelati dall’Ireland in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro. |
27 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai diritti degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia di un regime previdenziale complementare istituito dal loro datore di lavoro. |
Sulla seconda questione
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Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 8 della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se uno Stato membro abbia adempiuto l’obbligo previsto da tale articolo, possono essere prese in considerazione le prestazioni della pensione legale. |
29 |
Va rilevato che l’obiettivo dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 è di garantire, in caso di insorgenza dell’insolvenza del datore di lavoro, la tutela degli interessi dei lavoratori per quanto attiene ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia nell’ambito dei regimi complementari di previdenza professionali. Questa stessa disposizione indica che essa si riferisce esclusivamente ai regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali precisando che, nell’ambito di tale tutela, si tratta dei regimi «diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale». |
30 |
Vista la formulazione chiara dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, in sede di valutazione della questione se uno Stato membro abbia assolto l’obbligo previsto da tale articolo non possono essere prese in considerazione le prestazioni della pensione legale. |
31 |
Tale constatazione non può essere inficiata dall’esistenza di una disciplina di un regime complementare di previdenza professionale che, in sede di calcolo della prestazione di vecchiaia di tale regime, deduca le prestazioni della pensione legale dall’importo dell’ultima retribuzione effettiva che funge da base per tale calcolo («actual final salary»). |
32 |
Infatti, prendere in considerazione le prestazioni della pensione legale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, sarebbe contrario all’effetto utile della tutela imposta da tale articolo nell’ambito dei regimi complementari di previdenza professionali. |
33 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se uno Stato membro abbia adempiuto l’obbligo previsto da tale articolo, non possono essere prese in considerazione le prestazioni della pensione legale. |
34 |
Alla luce della risposta fornita alla seconda questione non è necessario esaminare la terza questione. |
Sulla quarta questione
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Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che, affinché esso trovi applicazione, è sufficiente che il regime complementare di previdenza professionale non goda di una copertura finanziaria sufficiente alla data in cui il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza e che, a causa della sua insolvenza, il datore di lavoro non disponga delle risorse necessarie per versare a tale regime contributi sufficienti per consentire l’erogazione integrale delle prestazioni dovute ai beneficiari del medesimo regime, o se sia necessario che questi ultimi dimostrino la sussistenza di altri fattori all’origine della perdita dei propri diritti a prestazioni di vecchiaia. |
36 |
Va rilevato che la direttiva 2008/94 mira alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro. Essa non tratta in alcun modo le cause che hanno provocato siffatta insolvenza. |
37 |
Per quanto riguarda la copertura insufficiente del regime complementare di previdenza professionale, essa può avere varie origini, ossia, in particolare, il mancato versamento dei contributi da parte dei lavoratori o del datore di lavoro, l’evoluzione sfavorevole dei mercati dei capitali, la cattiva gestione dei fondi del regime o norme di prudenza non sufficientemente rigorose. |
38 |
Nondimeno, l’articolo 8 della direttiva 2008/94 non opera alcuna distinzione tra queste possibili cause, ma sancisce un obbligo generale di tutela degli interessi dei lavoratori e demanda agli Stati membri il compito di definire, in conformità con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235, pag. 10), le modalità con cui adempiere tale obbligo. |
39 |
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, non è necessario individuare le cause che hanno condotto all’insolvenza del datore di lavoro né quelle che hanno provocato l’insufficiente copertura finanziaria del regime complementare di previdenza professionale. |
40 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, affinché esso trovi applicazione, è sufficiente che il regime complementare di previdenza professionale non goda di una copertura finanziaria sufficiente alla data in cui il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza e che, a causa della sua insolvenza, il datore di lavoro non disponga delle risorse necessarie per versare a tale regime contributi sufficienti per consentire l’erogazione integrale delle prestazioni dovute ai beneficiari. Non è necessario che questi ultimi dimostrino la sussistenza di altri fattori all’origine della perdita dei propri diritti a prestazioni di vecchiaia. |
Sulle questioni quinta e sesta
41 |
Con le sue questioni quinta e sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla citata sentenza Robins e a. soddisfano gli obblighi imposti da tale direttiva alla luce della necessità di uno sviluppo economico e sociale equilibrato, e se la situazione economica integri una circostanza eccezionale che possa giustificare un minor livello di tutela degli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti a prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale. |
42 |
Nella citata sentenza Robins e a., nell’interpretare l’articolo 8 della direttiva 80/987/CEE, divenuto articolo 8 della direttiva 2008/94, la Corte ha riconosciuto che gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale per determinare tanto il meccanismo quanto il livello di tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale in caso di insolvenza del datore di lavoro, che esclude un obbligo di garanzia integrale (sentenza Robins e a., punti 36 e da 42 a 45). |
43 |
Essa ha tuttavia considerato che disposizioni di diritto interno suscettibili di condurre a una garanzia delle prestazioni di un regime complementare di previdenza professionale limitata a meno della metà dei diritti che un lavoratore subordinato poteva far valere, non corrispondono alla definizione del termine «tutela» impiegato all’articolo 8 della direttiva 80/987 (sentenza Robins e a., cit., punto 57). |
44 |
Tale valutazione tiene conto dei requisiti di uno sviluppo economico e sociale equilibrato prendendo in considerazione, da un lato, l’evoluzione divergente e poco prevedibile della situazione economica degli Stati membri e, dall’altro, la necessità di assicurare ai lavoratori subordinati una garanzia minima di tutela in caso d’insolvenza del datore di lavoro dovuta, per esempio, ad un’evoluzione sfavorevole delle condizioni economiche. |
45 |
In tale contesto, non sono le specificità dei provvedimenti adottati da uno Stato membro a determinare se quest’ultimo abbia adempiuto correttamente gli obblighi previsti dall’articolo 8 della direttiva 2008/94, bensì il risultato derivante dall’applicazione di siffatti provvedimenti nazionali. |
46 |
Peraltro, il provvedimento menzionato dal giudice del rinvio, ripreso al punto 13 della presente sentenza, alla luce delle indicazioni riportate al punto 18 della presente sentenza, non sembra essere atto ad assicurare il livello minimo di tutela richiesto dalla citata sentenza Robins e a. |
47 |
Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che la direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla citata sentenza Robins e a. non soddisfano gli obblighi imposti da tale direttiva e che la situazione economica dello Stato membro interessato non configura una circostanza eccezionale che possa giustificare un minor livello di tutela degli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti a prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale. |
Sulla settima questione
48 |
Con la settima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che il fatto che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla menzionata sentenza Robins e a. non abbiano avuto come risultato di consentire ai ricorrenti nel procedimento principale di percepire più del 49% del valore dei diritti a prestazioni di vecchiaia da essi maturati in base al regime complementare di previdenza professionale, costituisce, di per sé, una violazione qualificata degli obblighi di tale Stato membro. |
49 |
I soggetti lesi hanno un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma di diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione di cui trattasi e il danno subito dai singoli (sentenze del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Racc. pag. I-2119, punto 20, nonché del 9 dicembre 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e a., C-568/08, Racc. pag. I-12655, punto 87 e giurisprudenza ivi citata). |
50 |
La settima questione riguarda la seconda di tali condizioni. |
51 |
A partire dalla data di pronuncia della citata sentenza Robins e a., ovvero il 25 gennaio 2007, gli Stati membri sono edotti del fatto che per un corretto recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 è necessario che un lavoratore percepisca, in caso di insolvenza del suo datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia derivanti dai diritti pensionistici maturati per i quali ha versato contributi nell’ambito di un regime complementare di previdenza professionale. |
52 |
Ciò premesso, va rilevato che sebbene la natura e la portata dell’obbligo gravante sugli Stati membri in forza dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, volto a conferire diritti ai singoli, fossero chiari e precisi, al più tardi a partire dal 25 gennaio 2007, l’Ireland non ha provveduto al corretto adempimento di siffatto obbligo, il che configura una violazione sufficientemente qualificata di tale norma di diritto nell’ambito di un eventuale esame della responsabilità di tale Stato membro per i danni cagionati ai singoli. |
53 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che la direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che il fatto che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla citata sentenza Robins e a. non abbiano avuto come risultato di consentire ai ricorrenti nel procedimento principale di percepire più del 49% del valore dei diritti a prestazioni di vecchiaia da essi maturati in base al regime complementare di previdenza professionale costituisce, di per sé, una violazione qualificata degli obblighi di tale Stato membro. |
Sulle spese
54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.