Causa C-397/11

Erika Jőrös

contro

Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság)

«Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dall’accertamento del carattere abusivo della clausola»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione che presenta carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto del procedimento principale – Irricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

  2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obiettivo

    (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

  3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione – Portata

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  4. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Modalità processuali nazionali – Presupposti d’applicazione – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

  5. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Giudice nazionale che si pronuncia in appello – Potere del giudice nazionale di esaminare ogni causa di nullità risultante dagli elementi presentati in primo grado e di riqualificare il fondamento giuridico invocato per dichiarare l’invalidità di clausole – Obbligo per il giudice nazionale di valutare, d’ufficio o riqualificando il fondamento giuridico della domanda, il carattere abusivo di dette clausole rispetto ai criteri della direttiva

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  6. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Obbligo per il giudice nazionale di trarre d’ufficio tutte le conseguenze derivanti da siffatta constatazione – Obbligo per il giudice nazionale di valutare sulla base di criteri oggettivi la possibilità che il contratto possa sussistere senza detta clausola

    (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

  7. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Obbligo per il giudice nazionale di applicare le norme di procedura interne in modo da trarre tutte le conseguenze derivanti dalla menzionata constatazione

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 24)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25, 46)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26-28, 40-42, 51)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29, 30, 32)

  5.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che, qualora un giudice nazionale, chiamato in sede di appello a pronunciarsi su una controversia vertente sulla validità di clausole incluse in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore sulla base di un formulario preventivamente redatto da tale professionista, abbia il potere, secondo le sue norme interne di procedura, di esaminare qualsiasi causa di nullità che risulti chiaramente dagli elementi presentati in primo grado e, eventualmente, di riqualificare, in funzione dei fatti dimostrati, il fondamento giuridico invocato per dichiarare l’invalidità di tali clausole, detto giudice deve valutare, d’ufficio o riqualificando il fondamento giuridico della domanda, il carattere abusivo di dette clausole rispetto ai criteri di tale direttiva.

    (v. punto 38, dispositivo 1)

  6.  L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve, da un lato, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tal fine, trarre tutte le conseguenze che derivano, secondo il diritto nazionale, da tale accertamento affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da tale clausola e, dall’altro, valutare, in linea di principio sulla base di criteri oggettivi, se il contratto di cui trattasi possa sussistere senza detta clausola.

    (v. punto 48, dispositivo 2)

  7.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale che abbia constatato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve applicare, per quanto possibile, le sue norme interne di procedura in modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall’accertamento del carattere abusivo della clausola in parola affinché il consumatore non sia vincolato da quest’ultima.

    (v. punto 53, dispositivo 3)


Causa C-397/11

Erika Jőrös

contro

Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság)

«Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dall’accertamento del carattere abusivo della clausola»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni di carattere generale o ipotetico — Questione che presenta carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto del procedimento principale — Irricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

  2. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Obiettivo

    (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

  3. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione — Portata

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  4. Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Modalità processuali nazionali — Presupposti d’applicazione — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

  5. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Giudice nazionale che si pronuncia in appello — Potere del giudice nazionale di esaminare ogni causa di nullità risultante dagli elementi presentati in primo grado e di riqualificare il fondamento giuridico invocato per dichiarare l’invalidità di clausole — Obbligo per il giudice nazionale di valutare, d’ufficio o riqualificando il fondamento giuridico della domanda, il carattere abusivo di dette clausole rispetto ai criteri della direttiva

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  6. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Constatazione del carattere abusivo di una clausola — Portata — Obbligo per il giudice nazionale di trarre d’ufficio tutte le conseguenze derivanti da siffatta constatazione — Obbligo per il giudice nazionale di valutare sulla base di criteri oggettivi la possibilità che il contratto possa sussistere senza detta clausola

    (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

  7. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Constatazione del carattere abusivo di una clausola — Portata — Obbligo per il giudice nazionale di applicare le norme di procedura interne in modo da trarre tutte le conseguenze derivanti dalla menzionata constatazione

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 24)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25, 46)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26-28, 40-42, 51)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29, 30, 32)

  5.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che, qualora un giudice nazionale, chiamato in sede di appello a pronunciarsi su una controversia vertente sulla validità di clausole incluse in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore sulla base di un formulario preventivamente redatto da tale professionista, abbia il potere, secondo le sue norme interne di procedura, di esaminare qualsiasi causa di nullità che risulti chiaramente dagli elementi presentati in primo grado e, eventualmente, di riqualificare, in funzione dei fatti dimostrati, il fondamento giuridico invocato per dichiarare l’invalidità di tali clausole, detto giudice deve valutare, d’ufficio o riqualificando il fondamento giuridico della domanda, il carattere abusivo di dette clausole rispetto ai criteri di tale direttiva.

    (v. punto 38, dispositivo 1)

  6.  L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve, da un lato, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tal fine, trarre tutte le conseguenze che derivano, secondo il diritto nazionale, da tale accertamento affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da tale clausola e, dall’altro, valutare, in linea di principio sulla base di criteri oggettivi, se il contratto di cui trattasi possa sussistere senza detta clausola.

    (v. punto 48, dispositivo 2)

  7.  La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale che abbia constatato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve applicare, per quanto possibile, le sue norme interne di procedura in modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall’accertamento del carattere abusivo della clausola in parola affinché il consumatore non sia vincolato da quest’ultima.

    (v. punto 53, dispositivo 3)