Causa C-367/11
Déborah Prete
contro
Office national de l’emploi
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]
«Libera circolazione delle persone — Articolo 39 CE — Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro — Parità di trattamento — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di primo impiego — Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni»
Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2012
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Divieto di discriminazione in base alla nazionalità – Articolo 39, paragrafo 2, CE – Applicazione di tale disposizione alle persone in cerca di occupazione
(Artt. 12 CE e 39 CE)
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di primo impiego – Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza
(Artt. 18 CE e 39 CE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 21-28)
L’articolo 39 CE osta ad una disposizione nazionale che subordina il diritto all’indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l’interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l’esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l’esistenza di un tale collegamento.
Infatti, tale disposizione subordina detto diritto ad un requisito idoneo ad essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali e rischia, pertanto, di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri.
Tale disposizione potrebbe essere esclusivamente giustificata se, tramite l’imposizione di tale requisito, il legislatore nazionale volesse assicurarsi dell’esistenza di un collegamento effettivo tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico del lavoro considerato.
Ciò non accade nel caso di una disposizione che non consente di prendere in considerazione, per valutare l’esistenza di siffatto collegamento, il fatto che il richiedente, facendo uso della libertà di circolazione garantita ai cittadini dell’Unione dall’articolo 18 CE, si sia trasferito nello Stato membro ospitante per stabilirvi la propria residenza coniugale, dopo aver contratto matrimonio con un cittadino di tale Stato, e vi abbia risieduto per qualche tempo e che da un certo periodo di tempo sia iscritto come persona in cerca di occupazione presso un ufficio di collocamento di detto Stato membro, pur potendo documentare iniziative concrete realizzate per trovare un’occupazione. Infatti, le summenzionate circostanze sono idonee a dimostrare l’esistenza di un tale collegamento.
(v. punti 31, 33, 40, 46-48, 50, 52 e dispositivo)
Causa C-367/11
Déborah Prete
contro
Office national de l’emploi
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]
«Libera circolazione delle persone — Articolo 39 CE — Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro — Parità di trattamento — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di primo impiego — Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni»
Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2012
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione in base alla nazionalità — Articolo 39, paragrafo 2, CE — Applicazione di tale disposizione alle persone in cerca di occupazione
(Artt. 12 CE e 39 CE)
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di primo impiego — Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza
(Artt. 18 CE e 39 CE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 21-28)
L’articolo 39 CE osta ad una disposizione nazionale che subordina il diritto all’indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l’interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l’esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l’esistenza di un tale collegamento.
Infatti, tale disposizione subordina detto diritto ad un requisito idoneo ad essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali e rischia, pertanto, di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri.
Tale disposizione potrebbe essere esclusivamente giustificata se, tramite l’imposizione di tale requisito, il legislatore nazionale volesse assicurarsi dell’esistenza di un collegamento effettivo tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico del lavoro considerato.
Ciò non accade nel caso di una disposizione che non consente di prendere in considerazione, per valutare l’esistenza di siffatto collegamento, il fatto che il richiedente, facendo uso della libertà di circolazione garantita ai cittadini dell’Unione dall’articolo 18 CE, si sia trasferito nello Stato membro ospitante per stabilirvi la propria residenza coniugale, dopo aver contratto matrimonio con un cittadino di tale Stato, e vi abbia risieduto per qualche tempo e che da un certo periodo di tempo sia iscritto come persona in cerca di occupazione presso un ufficio di collocamento di detto Stato membro, pur potendo documentare iniziative concrete realizzate per trovare un’occupazione. Infatti, le summenzionate circostanze sono idonee a dimostrare l’esistenza di un tale collegamento.
(v. punti 31, 33, 40, 46-48, 50, 52 e dispositivo)