Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2012 —
Commissione / Grecia

(causa C‑297/11)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell’Unione in materia di acque — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione»

1.                     Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 13, §§ 1‑3 e 6, 14, § 1, lettera c), e 15, § 1] (v. punto 13)

2.                     Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 14, 17)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, 14, paragrafo 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione delle copie dei piani di gestione.

Dispositivo

1)

Non avendo predisposto entro il 22 dicembre 2009 i piani di gestione dei bacini idrografici, tanto dei bacini idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei bacini idrografici internazionali, e non avendo inviato alla Commissione europea entro il 22 marzo 2010 una copia di tali piani, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, non avendo avviato entro il 22 dicembre 2008 la procedura di informazione e di consultazione pubblica in merito ai progetti di piani di gestione dei bacini idrografici, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.