Causa C-286/11 P

Commissione europea

contro

Tomkins plc

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei raccordi in rame ed in lega di rame — Responsabilità della società controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Principio del “ne ultra petita” — Effetto sulla situazione giuridica della società controllante di un annullamento disposto da una sentenza che riguarda una società controllata»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013

Ricorso di annullamento – Ricorsi presentati separatamente da una società controllante e dalla sua controllata contro una decisione della Commissione che imputa il comportamento illecito di quest’ultima alla società controllante – Presa in considerazione da parte del Tribunale, nell’ambito del ricorso della società controllante, dell’esito del ricorso proposto dalla controllata – Violazione del divieto di statuire ultra petita – Insussistenza

(Art. 81, § 1, CE e 256 CE)

Nel diritto della concorrenza, nel caso di un ricorso di annullamento proposto dalla società controllante contro una decisione della Commissione che le imputa la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata e la condanna al pagamento dell’ammenda inflitta, il giudice dell’Unione non statuisce ultra petita quando tiene conto della sentenza pronunciata nel ricorso di annullamento presentato parallelamente dalla società controllata avverso la medesima decisione, sentenza che, riscontrando un errore nella determinazione della durata dell’infrazione, ha parzialmente annullato tale decisione e ridotto l’ammenda.

Infatti, affinché si possa imputare una responsabilità ad una qualsiasi entità di un gruppo, occorre che sia prodotta la prova che almeno un’entità ha commesso un’infrazione delle regole di concorrenza dell’Unione e che tale circostanza sia rilevata in una decisione divenuta definitiva. Tale ipotesi non ricorre quando la responsabilità in solido della società controllante si fonda sulla decisione relativa all’infrazione della controllata che è stata parzialmente annullata in seguito alla constatazione della durata dell’infrazione commessa.

Pertanto, in un caso del genere, il giudice dell’Unione può, senza per questo statuire ultra petita, tener conto dell’esito del ricorso presentato dalla controllata ed annullare detta decisine anche per quanto riguarda la società controllante, per quanto la portata dei ricorsi di tali società e degli argomenti da esse dedotti non siano identiche.

(v. punti 37, 38, 43, 49)


Causa C-286/11 P

Commissione europea

contro

Tomkins plc

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei raccordi in rame ed in lega di rame — Responsabilità della società controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Principio del “ne ultra petita” — Effetto sulla situazione giuridica della società controllante di un annullamento disposto da una sentenza che riguarda una società controllata»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013

Ricorso di annullamento — Ricorsi presentati separatamente da una società controllante e dalla sua controllata contro una decisione della Commissione che imputa il comportamento illecito di quest’ultima alla società controllante — Presa in considerazione da parte del Tribunale, nell’ambito del ricorso della società controllante, dell’esito del ricorso proposto dalla controllata — Violazione del divieto di statuire ultra petita — Insussistenza

(Art. 81, § 1, CE e 256 CE)

Nel diritto della concorrenza, nel caso di un ricorso di annullamento proposto dalla società controllante contro una decisione della Commissione che le imputa la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata e la condanna al pagamento dell’ammenda inflitta, il giudice dell’Unione non statuisce ultra petita quando tiene conto della sentenza pronunciata nel ricorso di annullamento presentato parallelamente dalla società controllata avverso la medesima decisione, sentenza che, riscontrando un errore nella determinazione della durata dell’infrazione, ha parzialmente annullato tale decisione e ridotto l’ammenda.

Infatti, affinché si possa imputare una responsabilità ad una qualsiasi entità di un gruppo, occorre che sia prodotta la prova che almeno un’entità ha commesso un’infrazione delle regole di concorrenza dell’Unione e che tale circostanza sia rilevata in una decisione divenuta definitiva. Tale ipotesi non ricorre quando la responsabilità in solido della società controllante si fonda sulla decisione relativa all’infrazione della controllata che è stata parzialmente annullata in seguito alla constatazione della durata dell’infrazione commessa.

Pertanto, in un caso del genere, il giudice dell’Unione può, senza per questo statuire ultra petita, tener conto dell’esito del ricorso presentato dalla controllata ed annullare detta decisine anche per quanto riguarda la società controllante, per quanto la portata dei ricorsi di tali società e degli argomenti da esse dedotti non siano identiche.

(v. punti 37, 38, 43, 49)