Causa C-251/11

Martial Huet

contro

Université de Bretagne occidentale

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal tribunal administratif de Rennes)

«Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di siffatti contratti — Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato»

Massime della sentenza

Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.

(v. punto 46 e dispositivo)


Causa C-251/11

Martial Huet

contro

Université de Bretagne occidentale

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal tribunal administratif de Rennes)

«Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di siffatti contratti — Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato»

Massime della sentenza

Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.

(v. punto 46 e dispositivo)