Causa C-245/11

K

contro

Bundesasylamt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof)

«Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Clausola umanitaria — Articolo 15 di tale regolamento — Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipendente dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento — Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo — Presupposti»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismo di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo – Regolamento n. 343/2003 – Clausola umanitaria – Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro, dipendente dall’assistenza di un familiare richiedente asilo in altro Stato membro – Competenza ad esaminare la domanda di asilo spettante al primo Stato membro – Clausola riferentesi anche alle persone che hanno legami familiari con il richiedente asilo

(Regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 15; regolamento della Commissione n. 1560/2003, art 11, § 4)

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali una persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipenda, in particolare a causa di una malattia grave, da un familiare che ha fatto domanda di asilo, che però, secondo i criteri elencati al capo III di tale regolamento, viene esaminata in un altro Stato membro, lo Stato membro in cui soggiornano tali persone diviene competente a esaminare la domanda di asilo.

Spetta a tale Stato membro assumere gli obblighi connessi a tale competenza e comunicarlo allo Stato membro anteriormente competente, anche qualora quest’ultimo non abbia presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Infatti l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è applicabile in una situazione di dipendenza in cui non è lo stesso richiedente asilo a dipendere dall’assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003, ma è il familiare che si trova in tale Stato membro diverso a dipendere dall’assistenza del richiedente asilo.

Tale disposizione è applicabile anche allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il richiedente asilo, persona alla quale quest’ultimo è in grado di fornire effettivamente l’assistenza necessaria conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1560/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003.

(v. punti 32, 43, 47, 54 e dispositivo)


Causa C-245/11

K

contro

Bundesasylamt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof)

«Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Clausola umanitaria — Articolo 15 di tale regolamento — Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipendente dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento — Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo — Presupposti»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Criteri e meccanismo di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo — Regolamento n. 343/2003 — Clausola umanitaria — Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro, dipendente dall’assistenza di un familiare richiedente asilo in altro Stato membro — Competenza ad esaminare la domanda di asilo spettante al primo Stato membro — Clausola riferentesi anche alle persone che hanno legami familiari con il richiedente asilo

(Regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 15; regolamento della Commissione n. 1560/2003, art 11, § 4)

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali una persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipenda, in particolare a causa di una malattia grave, da un familiare che ha fatto domanda di asilo, che però, secondo i criteri elencati al capo III di tale regolamento, viene esaminata in un altro Stato membro, lo Stato membro in cui soggiornano tali persone diviene competente a esaminare la domanda di asilo.

Spetta a tale Stato membro assumere gli obblighi connessi a tale competenza e comunicarlo allo Stato membro anteriormente competente, anche qualora quest’ultimo non abbia presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Infatti l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è applicabile in una situazione di dipendenza in cui non è lo stesso richiedente asilo a dipendere dall’assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003, ma è il familiare che si trova in tale Stato membro diverso a dipendere dall’assistenza del richiedente asilo.

Tale disposizione è applicabile anche allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il richiedente asilo, persona alla quale quest’ultimo è in grado di fornire effettivamente l’assistenza necessaria conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1560/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003.

(v. punti 32, 43, 47, 54 e dispositivo)