Causa C-199/11

Europese Gemeenschap

contro

Otis NV e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel te Brussel)

«Rappresentanza dell’Unione europea dinanzi ai giudici nazionali — Articoli 282 CE e 335 TFUE — Richiesta di risarcimento danni in ragione del pregiudizio causato all’Unione da un’intesa — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto ad un processo equo — Diritto di ricorso ad un giudice — Parità delle armi — Articolo 16 del regolamento n. 1/2003»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012

  1. Unione europea – Rappresentanza dinanzi ai giudici nazionali – Azione di risarcimento dei danni cagionati all’Unione da una pratica anticoncorrenziale che può aver influenzato appalti pubblici aggiudicati da istituzioni o da organi dell’Unione – Potere di rappresentanza della Commissione – Obbligo per la Commissione di disporre di un mandato a tale effetto conferito da dette istituzioni o detti organi – Insussistenza

    (Artt. 81 CE e 282 CE; art. 101 TFUE)

  2. Concorrenza – Intese – Divieto – Diritto di far valere la nullità di un’intesa vietata dall’articolo 81 CE e di chiedere il risarcimento del danno subito – Diritto spettante anche all’Unione

    (Art. 81 CE)

  3. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

  4. Concorrenza – Regole dell’Unione – Applicazione da parte dei giudici nazionali – Valutazione di un accordo o di una pratica già oggetto di una decisione della Commissione – Presupposti

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 16)

  5. Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Accertamento dell’invalidità – Incompetenza dei giudici nazionali

    (Art. 267 TFUE)

  6. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Sindacato di legittimità e di merito, tanto in diritto quanto in fatto – Violazione – Insussistenza

    (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 17 e n. 1/2003, art. 31)

  7. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Decisione della Commissione con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale – Azione intentata dalla Commissione dinanzi a un giudice nazionale per il risarcimento del danno subito dall’Unione in seguito a detta pratica anticoncorrenziale – Obbligo dei giudici nazionali di non adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale – Competenza dei giudici nazionali a valutare la sussistenza del danno causato e del nesso di causalità – Violazione – Insussistenza

    (Art. 81 CE; art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 16)

  1.  Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la Commissione europea rappresenti l’Unione europea dinanzi a un giudice nazionale investito di un’azione di risarcimento dei danni cagionati all’Unione da un’intesa o da una pratica vietata ai sensi degli articoli 81 CE e 101 TFUE, che può avere influenzato appalti pubblici aggiudicati da diverse istituzioni e/o diversi organi dell’Unione, senza necessità di un mandato da essi conferito a tal fine alla Commissione.

    (v. punto 36, dispositivo 1)

  2.  Qualsiasi singolo ha diritto a far valere in giudizio la violazione dell’articolo 81 CE e, di conseguenza, a invocare la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo. Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, la piena efficacia dell’articolo 81 CE e, in special modo, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di tale articolo, sarebbero messi in discussione se non fosse garantito a chiunque di poter chiedere il risarcimento del danno che gli avrebbe causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. Siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle norme in materia di concorrenza dell’Unione ed è in grado di scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. In quest’ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione.

    Ne deriva che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 81 CE. Tale diritto spetta, pertanto, anche all’Unione.

    (v. punti 40-44)

  3.  Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che è attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Detto articolo 47 garantisce, nell’ordinamento dell’Unione, la tutela conferita dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato nel suddetto articolo 47 è costituito da diversi elementi, tra cui, in particolare, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

    Quanto al diritto di ricorso ad un giudice, per poter decidere di una contestazione vertente su diritti e obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione in conformità con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice deve essere competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti alla controversia di cui è investito.

    Riguardo al principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo, esso implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, comprese le proprie prove, in condizioni che non la pongano in un posizione nettamente meno vantaggiosa rispetto ai propri avversari. Pertanto, il principio della parità delle armi è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo così che qualsiasi documento prodotto dinanzi al giudice possa essere esaminato e contestato da ciascuna di esse. Per contro, il danno causato dalla mancanza di tale equilibrio deve in linea di principio essere dimostrato da chi lo ha subìto.

    (v. punti 46-49, 71, 72)

  4.  I giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni in contrasto con quella adottata dalla Commissione. Tale principio vale altresì quando i giudici nazionali sono investiti di una domanda di risarcimento dei danni provocati da un’intesa o da una pratica che una decisione di detta istituzione abbia qualificato come contrarie all’articolo 101 TFUE. L’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione si fonda, pertanto, su un obbligo di leale cooperazione tra i giudici nazionali, da un lato, e, rispettivamente, la Commissione e i giudici dell’Unione, dall’altro, nell’ambito del quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato.

    Di conseguenza, la regola secondo cui i giudici nazionali non possono adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE è un’espressione specifica della ripartizione delle competenze, in seno all’Unione, tra i giudici nazionali, da un lato, e la Commissione e i giudici dell’Unione, dall’altro.

    (v. punti 50-52, 54)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 53)

  6.  La regola secondo cui i giudici nazionali non possono adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE non implica che le parti dinanzi a un giudice nazionale perdano il diritto di ricorso ad un giudice.

    Infatti, il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 101 TFUE che offre tutte le garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, la decisione della Commissione può essere sottoposta a un controllo di legittimità da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

    Pur se negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse la Commissione dispone di potere discrezionale in materia economica, ciò non comporta che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, dei dati di natura economica. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Il giudice dell’Unione deve inoltre verificare d’ufficio se la Commissione abbia motivato la propria decisione e, in particolare, se abbia spiegato la ponderazione e la valutazione degli elementi considerati che essa ha effettuato. Il giudice dell’Unione ha inoltre il compito di effettuare il controllo di legittimità cui è tenuto sulla base degli elementi prodotti dalla parte ricorrente a sostegno dei suoi motivi. In occasione di tale controllo, il giudice non può fondarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri riguardanti la fissazione delle ammende indicati negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, per rinunciare a svolgere un controllo approfondito tanto in diritto quanto in fatto. Infine, il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 17 del regolamento n. 17 e attualmente dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in conformità dell’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata.

    Di conseguenza, il controllo previsto dai Trattati implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’ammontare delle ammende. Il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, prevista all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, risulta quindi conforme ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 54-57, 59-63)

  7.  L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che la Commissione europea intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subìti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica la cui contrarietà all’articolo 81 CE ovvero all’articolo 101 TFUE sia stata constatata con decisione di tale istituzione.

    Una siffatta azione di risarcimento implica non soltanto la constatazione della sopravvenienza di un fatto lesivo, ma anche la sussistenza di un danno e di un nesso diretto tra tale danno e il fatto lesivo. Se è vero che l’obbligo del giudice nazionale di non adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione con la quale sia constatata un’infrazione all’articolo 101 TFUE gli impone, certo, di ammettere l’esistenza di un’intesa o di una pratica vietata, resta di competenza del giudice nazionale valutare la sussistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità diretta tra detto pregiudizio e l’intesa o la pratica in discussione. Infatti, anche quando la Commissione è stata indotta a precisare gli effetti dell’infrazione nella sua decisione, spetta sempre al giudice nazionale determinare individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato un’azione di risarcimento. Una valutazione siffatta non è contraria all’articolo 16 del regolamento n. 1/2003.

    (v. punti 65, 66, 77, dispositivo 2)


Causa C-199/11

Europese Gemeenschap

contro

Otis NV e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel te Brussel)

«Rappresentanza dell’Unione europea dinanzi ai giudici nazionali — Articoli 282 CE e 335 TFUE — Richiesta di risarcimento danni in ragione del pregiudizio causato all’Unione da un’intesa — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto ad un processo equo — Diritto di ricorso ad un giudice — Parità delle armi — Articolo 16 del regolamento n. 1/2003»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012

  1. Unione europea — Rappresentanza dinanzi ai giudici nazionali — Azione di risarcimento dei danni cagionati all’Unione da una pratica anticoncorrenziale che può aver influenzato appalti pubblici aggiudicati da istituzioni o da organi dell’Unione — Potere di rappresentanza della Commissione — Obbligo per la Commissione di disporre di un mandato a tale effetto conferito da dette istituzioni o detti organi — Insussistenza

    (Artt. 81 CE e 282 CE; art. 101 TFUE)

  2. Concorrenza — Intese — Divieto — Diritto di far valere la nullità di un’intesa vietata dall’articolo 81 CE e di chiedere il risarcimento del danno subito — Diritto spettante anche all’Unione

    (Art. 81 CE)

  3. Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

  4. Concorrenza — Regole dell’Unione — Applicazione da parte dei giudici nazionali — Valutazione di un accordo o di una pratica già oggetto di una decisione della Commissione — Presupposti

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 16)

  5. Questioni pregiudiziali — Sindacato di validità — Accertamento dell’invalidità — Incompetenza dei giudici nazionali

    (Art. 267 TFUE)

  6. Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza — Sindacato di legittimità e di merito, tanto in diritto quanto in fatto — Violazione — Insussistenza

    (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 17 e n. 1/2003, art. 31)

  7. Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Decisione della Commissione con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale — Azione intentata dalla Commissione dinanzi a un giudice nazionale per il risarcimento del danno subito dall’Unione in seguito a detta pratica anticoncorrenziale — Obbligo dei giudici nazionali di non adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale — Competenza dei giudici nazionali a valutare la sussistenza del danno causato e del nesso di causalità — Violazione — Insussistenza

    (Art. 81 CE; art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 16)

  1.  Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la Commissione europea rappresenti l’Unione europea dinanzi a un giudice nazionale investito di un’azione di risarcimento dei danni cagionati all’Unione da un’intesa o da una pratica vietata ai sensi degli articoli 81 CE e 101 TFUE, che può avere influenzato appalti pubblici aggiudicati da diverse istituzioni e/o diversi organi dell’Unione, senza necessità di un mandato da essi conferito a tal fine alla Commissione.

    (v. punto 36, dispositivo 1)

  2.  Qualsiasi singolo ha diritto a far valere in giudizio la violazione dell’articolo 81 CE e, di conseguenza, a invocare la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo. Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, la piena efficacia dell’articolo 81 CE e, in special modo, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di tale articolo, sarebbero messi in discussione se non fosse garantito a chiunque di poter chiedere il risarcimento del danno che gli avrebbe causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. Siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle norme in materia di concorrenza dell’Unione ed è in grado di scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. In quest’ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione.

    Ne deriva che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 81 CE. Tale diritto spetta, pertanto, anche all’Unione.

    (v. punti 40-44)

  3.  Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che è attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Detto articolo 47 garantisce, nell’ordinamento dell’Unione, la tutela conferita dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato nel suddetto articolo 47 è costituito da diversi elementi, tra cui, in particolare, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

    Quanto al diritto di ricorso ad un giudice, per poter decidere di una contestazione vertente su diritti e obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione in conformità con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice deve essere competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti alla controversia di cui è investito.

    Riguardo al principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo, esso implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, comprese le proprie prove, in condizioni che non la pongano in un posizione nettamente meno vantaggiosa rispetto ai propri avversari. Pertanto, il principio della parità delle armi è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo così che qualsiasi documento prodotto dinanzi al giudice possa essere esaminato e contestato da ciascuna di esse. Per contro, il danno causato dalla mancanza di tale equilibrio deve in linea di principio essere dimostrato da chi lo ha subìto.

    (v. punti 46-49, 71, 72)

  4.  I giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni in contrasto con quella adottata dalla Commissione. Tale principio vale altresì quando i giudici nazionali sono investiti di una domanda di risarcimento dei danni provocati da un’intesa o da una pratica che una decisione di detta istituzione abbia qualificato come contrarie all’articolo 101 TFUE. L’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione si fonda, pertanto, su un obbligo di leale cooperazione tra i giudici nazionali, da un lato, e, rispettivamente, la Commissione e i giudici dell’Unione, dall’altro, nell’ambito del quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato.

    Di conseguenza, la regola secondo cui i giudici nazionali non possono adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE è un’espressione specifica della ripartizione delle competenze, in seno all’Unione, tra i giudici nazionali, da un lato, e la Commissione e i giudici dell’Unione, dall’altro.

    (v. punti 50-52, 54)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 53)

  6.  La regola secondo cui i giudici nazionali non possono adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE non implica che le parti dinanzi a un giudice nazionale perdano il diritto di ricorso ad un giudice.

    Infatti, il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 101 TFUE che offre tutte le garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, la decisione della Commissione può essere sottoposta a un controllo di legittimità da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

    Pur se negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse la Commissione dispone di potere discrezionale in materia economica, ciò non comporta che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, dei dati di natura economica. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Il giudice dell’Unione deve inoltre verificare d’ufficio se la Commissione abbia motivato la propria decisione e, in particolare, se abbia spiegato la ponderazione e la valutazione degli elementi considerati che essa ha effettuato. Il giudice dell’Unione ha inoltre il compito di effettuare il controllo di legittimità cui è tenuto sulla base degli elementi prodotti dalla parte ricorrente a sostegno dei suoi motivi. In occasione di tale controllo, il giudice non può fondarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri riguardanti la fissazione delle ammende indicati negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, per rinunciare a svolgere un controllo approfondito tanto in diritto quanto in fatto. Infine, il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 17 del regolamento n. 17 e attualmente dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in conformità dell’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata.

    Di conseguenza, il controllo previsto dai Trattati implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’ammontare delle ammende. Il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, prevista all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, risulta quindi conforme ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 54-57, 59-63)

  7.  L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che la Commissione europea intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subìti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica la cui contrarietà all’articolo 81 CE ovvero all’articolo 101 TFUE sia stata constatata con decisione di tale istituzione.

    Una siffatta azione di risarcimento implica non soltanto la constatazione della sopravvenienza di un fatto lesivo, ma anche la sussistenza di un danno e di un nesso diretto tra tale danno e il fatto lesivo. Se è vero che l’obbligo del giudice nazionale di non adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione con la quale sia constatata un’infrazione all’articolo 101 TFUE gli impone, certo, di ammettere l’esistenza di un’intesa o di una pratica vietata, resta di competenza del giudice nazionale valutare la sussistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità diretta tra detto pregiudizio e l’intesa o la pratica in discussione. Infatti, anche quando la Commissione è stata indotta a precisare gli effetti dell’infrazione nella sua decisione, spetta sempre al giudice nazionale determinare individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato un’azione di risarcimento. Una valutazione siffatta non è contraria all’articolo 16 del regolamento n. 1/2003.

    (v. punti 65, 66, 77, dispositivo 2)