Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2012 — Commissione / Slovenia

(causa C‑185/11)

«Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita — Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE — Trasposizione inesatta e incompleta»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 21)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nonché degli articoli 29 e 39 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).

Dispositivo

1)

Avendo trasposto in modo inesatto e incompleto nell’ordinamento giuridico nazionale la Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, nonché la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239 e degli articoli 29 e 39 della direttiva 92/49.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica di Slovenia sopporteranno ciascuna le proprie spese.