Parole chiave
Massima

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1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Ambito di applicazione ratione materiae — Retribuzione — Nozione — Maggiorazione versata ad integrazione della retribuzione riconosciuta ai lavoratori che si trovano in un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età — Inclusione

(Art. 45 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, § 4)

2. Diritto dell’Unione — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Nozione — Discriminazione indiretta — Inclusione — Divieto

3. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Maggiorazione del trattamento corrisposto ai lavoratori che si trovano in un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età — Applicazione, nei confronti di un lavoratore soggetto ad imposta nel suo Stato membro di residenza e beneficiante di una convenzione contro la doppia imposizione, di una detrazione fittizia dell’imposta sugli stipendi dello Stato membro di impiego all’atto del calcolo di detta maggiorazione — Discriminazione indiretta — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

(Art. 45 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, § 4)

4. Diritti fondamentali — Diritto di negoziazione collettiva — Conciliazione con le esigenze inerenti alle libertà fondamentali garantite dal Trattato

Massima

1. Una prestazione come un importo di maggiorazione versato ad integrazione della retribuzione riconosciuta ai lavoratori che si trovano in regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età rientra, come parte della retribuzione, nell’ambito di applicazione ratione materiae delle disposizioni dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, che esplicita ed attua taluni diritti che ai lavoratori migranti derivano dall’articolo 45 TFUE, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento dell’importo di maggiorazione, in forza della normativa nazionale sul lavoro a tempo parziale per motivi di età, sia garantito in parte da fondi pubblici sotto forma di un rimborso al datore di lavoro.

(v. punti 37-38)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 39-40)

3. Gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ostano a clausole di contratti collettivi e individuali in base alle quali un importo di maggiorazione di trattamento, versato dal datore di lavoro nell’ambito di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età, deve essere calcolato in modo tale che l’imposta sui redditi da lavoro dovuta nello Stato membro di occupazione sia detratta fittiziamente all’atto della determinazione della base di calcolo di tale importo di maggiorazione allorché, conformemente ad una convenzione fiscale diretta ad evitare le doppie imposizioni, i trattamenti, gli stipendi e le retribuzioni analoghi versati ai lavoratori che non risiedono nello Stato membro di occupazione sono soggetti a tassazione nello Stato membro di residenza di questi ultimi. Ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 4, clausole siffatte sono nulle di diritto. L’articolo 45 TFUE nonché le disposizioni del regolamento n. 1612/68 lasciano agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo contemplato rispettivamente da queste disposizioni.

Infatti, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale o una clausola contrattuale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria laddove, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi.

(v. punti 41, 54 e dispositivo)

4. V. il testo della decisione.

(v. punto 50)


Causa C-172/11

Georges Erny

contro

Daimler AG - Werk Wörth

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein)

«Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 4 — Principio di non discriminazione — Importo di maggiorazione della retribuzione versato ai lavoratori posti in un regime di lavoro a tempo parziale che precede il pensionamento — Lavoratori frontalieri soggetti ad imposta sul reddito nello Stato membro di residenza — Presa in considerazione fittizia dell’imposta sugli stipendi dello Stato membro di impiego»

Massime della sentenza

  1. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Ambito di applicazione ratione materiae – Retribuzione – Nozione – Maggiorazione versata ad integrazione della retribuzione riconosciuta ai lavoratori che si trovano in un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età – Inclusione

    (Art. 45 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, § 4)

  2. Diritto dell’Unione – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Nozione – Discriminazione indiretta – Inclusione – Divieto

  3. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Maggiorazione del trattamento corrisposto ai lavoratori che si trovano in un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età – Applicazione, nei confronti di un lavoratore soggetto ad imposta nel suo Stato membro di residenza e beneficiante di una convenzione contro la doppia imposizione, di una detrazione fittizia dell’imposta sugli stipendi dello Stato membro di impiego all’atto del calcolo di detta maggiorazione – Discriminazione indiretta – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Art. 45 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, § 4)

  4. Diritti fondamentali – Diritto di negoziazione collettiva – Conciliazione con le esigenze inerenti alle libertà fondamentali garantite dal Trattato

  1.  Una prestazione come un importo di maggiorazione versato ad integrazione della retribuzione riconosciuta ai lavoratori che si trovano in regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età rientra, come parte della retribuzione, nell’ambito di applicazione ratione materiae delle disposizioni dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, che esplicita ed attua taluni diritti che ai lavoratori migranti derivano dall’articolo 45 TFUE, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento dell’importo di maggiorazione, in forza della normativa nazionale sul lavoro a tempo parziale per motivi di età, sia garantito in parte da fondi pubblici sotto forma di un rimborso al datore di lavoro.

    (v. punti 37-38)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 39-40)

  3.  Gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ostano a clausole di contratti collettivi e individuali in base alle quali un importo di maggiorazione di trattamento, versato dal datore di lavoro nell’ambito di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età, deve essere calcolato in modo tale che l’imposta sui redditi da lavoro dovuta nello Stato membro di occupazione sia detratta fittiziamente all’atto della determinazione della base di calcolo di tale importo di maggiorazione allorché, conformemente ad una convenzione fiscale diretta ad evitare le doppie imposizioni, i trattamenti, gli stipendi e le retribuzioni analoghi versati ai lavoratori che non risiedono nello Stato membro di occupazione sono soggetti a tassazione nello Stato membro di residenza di questi ultimi. Ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 4, clausole siffatte sono nulle di diritto. L’articolo 45 TFUE nonché le disposizioni del regolamento n. 1612/68 lasciano agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo contemplato rispettivamente da queste disposizioni.

    Infatti, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale o una clausola contrattuale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria laddove, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi.

    (v. punti 41, 54 e dispositivo)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 50)