Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Documenti provenienti da uno Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti — Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5)

2. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Documenti provenienti da uno Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti — Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, §§ 1-3 e 5)

3. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Documenti provenienti da uno Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti — Implicazioni procedurali — Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione — Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3)

4. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Documenti provenienti da uno Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti — Competenza del giudice dell’Unione a controllare la fondatezza del diniego — Esame dei documenti a porte chiuse

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3)

Massima

1. Nel momento in cui uno Stato membro ha esercitato la facoltà, ad esso riconosciuta dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, di chiedere che uno specifico documento da esso proveniente non sia divulgato senza il suo previo accordo, l’eventuale divulgazione di tale documento da parte dell’istituzione necessita del previo ottenimento dell’accordo di tale Stato membro. Ne consegue che, a contrario, l’istituzione che non dispone dell’accordo dello Stato membro interessato non è libera di divulgare il documento in parola.

(v. punti 55-56)

2. L’esercizio del potere attribuito dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, allo Stato membro interessato è circoscritto alle eccezioni specifiche elencate nei paragrafi da 1 a 3 di questo stesso articolo, riconoscendosi in proposito a tale Stato membro soltanto un potere di partecipazione alla decisione dell’istituzione. Il previo accordo dello Stato membro interessato cui fa riferimento detto articolo 4, paragrafo 5, si risolve così non in un diritto di veto discrezionale, ma in una forma di parere conforme circa l’assenza di motivi di eccezione ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 del medesimo articolo. Il processo decisionale in tal modo istituito da detto articolo 4, paragrafo 5, necessita quindi che l’istituzione e lo Stato membro interessati si attengano alle eccezioni specifiche previste da detti paragrafi da 1 a 3.

Per quanto riguarda la portata dell’articolo 4, paragrafo 5, del citato regolamento nei confronti dell’istituzione interpellata, l’intervento dello Stato membro interessato non influisce, rispetto al richiedente, sul carattere di atto dell’Unione della decisione a lui successivamente indirizzata dall’istituzione in risposta alla domanda di accesso che egli le ha rivolto in relazione a un documento da essa detenuto.

(v. punti 58, 60)

3. L’istituzione interpellata, in quanto autore di una decisione di rifiuto di accesso a documenti, è responsabile della legittimità di quest’ultima. Dunque, tale istituzione non può accogliere l’opposizione manifestata da uno Stato membro alla divulgazione di un documento da esso proveniente qualora tale opposizione sia priva di qualunque motivazione, o qualora i motivi dedotti da tale Stato a sostegno del rifiuto di accesso al documento di cui trattasi non si riferiscano alle eccezioni indicate all’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Di conseguenza, prima di negare l’accesso a un documento proveniente da uno Stato membro, l’istituzione interessata deve esaminare se quest’ultimo abbia fondato la propria opposizione sulle eccezioni suddette e se abbia debitamente motivato la sua posizione in proposito.

Al contrario, l’istituzione interpellata non deve effettuare una valutazione esaustiva della decisione di opposizione dello Stato membro interessato, svolgendo un controllo che si spingerebbe oltre l’accertamento della mera esistenza di una motivazione che si riferisca alle citate eccezioni. Infatti, esigere siffatta esaustiva valutazione potrebbe comportare che, una volta conclusa, l’istituzione interpellata possa, a torto, procedere alla comunicazione al richiedente del documento di cui trattasi, nonostante l’opposizione, debitamente motivata, da parte dello Stato membro dal quale tale documento proviene.

(v. punti 61-64)

4. L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non impedisce al giudice dell’Unione di procedere ad un controllo della decisione di rifiuto dell’istituzione che non si limiti ad un controllo prima facie ed implichi la valutazione di merito dell’applicabilità al caso di specie delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del citato regolamento.

Infatti, nel caso in cui lo Stato membro rifiuti motivatamente di autorizzare l’accesso al documento di cui trattasi e l’istituzione si trovi pertanto obbligata a respingere la domanda di accesso, l’autore di quest’ultima gode di una tutela giurisdizionale. Rientra nella competenza del giudice dell’Unione verificare, su domanda dell’interessato che si è visto opporre un diniego di accesso da parte dell’istituzione interpellata, se tale rifiuto potesse validamente fondarsi sulle menzionate eccezioni, e ciò indipendentemente dal fatto che detto rifiuto sia la conseguenza della valutazione di queste ultime effettuata dall’istituzione stessa oppure di quella compiuta dallo Stato membro interessato.

Pertanto, la garanzia di siffatta tutela giurisdizionale, a vantaggio del richiedente, al quale l’istituzione interpellata rifiuta l’accesso ad uno o più documenti provenienti da uno Stato membro successivamente all’opposizione da parte di quest’ultimo, presuppone che il giudice dell’Unione valuti la legittimità della decisione di rifiuto di accesso in concreto alla luce di tutti gli elementi rilevanti, tra i quali figurano innanzitutto i documenti dei quali è negata la divulgazione. Al fine di rispettare il divieto di divulgazione dei documenti di cui trattasi in assenza di previo accordo dello Stato membro interessato, il giudice dell’Unione deve consultare tali documenti a porte chiuse, in modo tale che le parti stesse non abbiano accesso ai documenti in parola.

(v. punti 70, 72-73)


Causa C-135/11 P

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 5 — Portata — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione di detto Stato membro alla divulgazione di tali documenti — Ampiezza del controllo da parte dell’istituzione e del giudice dell’Unione sui motivi di opposizione invocati dallo Stato membro — Produzione del documento controverso dinanzi al giudice dell’Unione»

Massime della sentenza

  1. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5)

  2. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Portata

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, §§ 1-3 e 5)

  3. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione – Portata

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3)

  4. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Competenza del giudice dell’Unione a controllare la fondatezza del diniego – Esame dei documenti a porte chiuse

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3)

  1.  Nel momento in cui uno Stato membro ha esercitato la facoltà, ad esso riconosciuta dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, di chiedere che uno specifico documento da esso proveniente non sia divulgato senza il suo previo accordo, l’eventuale divulgazione di tale documento da parte dell’istituzione necessita del previo ottenimento dell’accordo di tale Stato membro. Ne consegue che, a contrario, l’istituzione che non dispone dell’accordo dello Stato membro interessato non è libera di divulgare il documento in parola.

    (v. punti 55-56)

  2.  L’esercizio del potere attribuito dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, allo Stato membro interessato è circoscritto alle eccezioni specifiche elencate nei paragrafi da 1 a 3 di questo stesso articolo, riconoscendosi in proposito a tale Stato membro soltanto un potere di partecipazione alla decisione dell’istituzione. Il previo accordo dello Stato membro interessato cui fa riferimento detto articolo 4, paragrafo 5, si risolve così non in un diritto di veto discrezionale, ma in una forma di parere conforme circa l’assenza di motivi di eccezione ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 del medesimo articolo. Il processo decisionale in tal modo istituito da detto articolo 4, paragrafo 5, necessita quindi che l’istituzione e lo Stato membro interessati si attengano alle eccezioni specifiche previste da detti paragrafi da 1 a 3.

    Per quanto riguarda la portata dell’articolo 4, paragrafo 5, del citato regolamento nei confronti dell’istituzione interpellata, l’intervento dello Stato membro interessato non influisce, rispetto al richiedente, sul carattere di atto dell’Unione della decisione a lui successivamente indirizzata dall’istituzione in risposta alla domanda di accesso che egli le ha rivolto in relazione a un documento da essa detenuto.

    (v. punti 58, 60)

  3.  L’istituzione interpellata, in quanto autore di una decisione di rifiuto di accesso a documenti, è responsabile della legittimità di quest’ultima. Dunque, tale istituzione non può accogliere l’opposizione manifestata da uno Stato membro alla divulgazione di un documento da esso proveniente qualora tale opposizione sia priva di qualunque motivazione, o qualora i motivi dedotti da tale Stato a sostegno del rifiuto di accesso al documento di cui trattasi non si riferiscano alle eccezioni indicate all’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Di conseguenza, prima di negare l’accesso a un documento proveniente da uno Stato membro, l’istituzione interessata deve esaminare se quest’ultimo abbia fondato la propria opposizione sulle eccezioni suddette e se abbia debitamente motivato la sua posizione in proposito.

    Al contrario, l’istituzione interpellata non deve effettuare una valutazione esaustiva della decisione di opposizione dello Stato membro interessato, svolgendo un controllo che si spingerebbe oltre l’accertamento della mera esistenza di una motivazione che si riferisca alle citate eccezioni. Infatti, esigere siffatta esaustiva valutazione potrebbe comportare che, una volta conclusa, l’istituzione interpellata possa, a torto, procedere alla comunicazione al richiedente del documento di cui trattasi, nonostante l’opposizione, debitamente motivata, da parte dello Stato membro dal quale tale documento proviene.

    (v. punti 61-64)

  4.  L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non impedisce al giudice dell’Unione di procedere ad un controllo della decisione di rifiuto dell’istituzione che non si limiti ad un controllo prima facie ed implichi la valutazione di merito dell’applicabilità al caso di specie delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del citato regolamento.

    Infatti, nel caso in cui lo Stato membro rifiuti motivatamente di autorizzare l’accesso al documento di cui trattasi e l’istituzione si trovi pertanto obbligata a respingere la domanda di accesso, l’autore di quest’ultima gode di una tutela giurisdizionale. Rientra nella competenza del giudice dell’Unione verificare, su domanda dell’interessato che si è visto opporre un diniego di accesso da parte dell’istituzione interpellata, se tale rifiuto potesse validamente fondarsi sulle menzionate eccezioni, e ciò indipendentemente dal fatto che detto rifiuto sia la conseguenza della valutazione di queste ultime effettuata dall’istituzione stessa oppure di quella compiuta dallo Stato membro interessato.

    Pertanto, la garanzia di siffatta tutela giurisdizionale, a vantaggio del richiedente, al quale l’istituzione interpellata rifiuta l’accesso ad uno o più documenti provenienti da uno Stato membro successivamente all’opposizione da parte di quest’ultimo, presuppone che il giudice dell’Unione valuti la legittimità della decisione di rifiuto di accesso in concreto alla luce di tutti gli elementi rilevanti, tra i quali figurano innanzitutto i documenti dei quali è negata la divulgazione. Al fine di rispettare il divieto di divulgazione dei documenti di cui trattasi in assenza di previo accordo dello Stato membro interessato, il giudice dell’Unione deve consultare tali documenti a porte chiuse, in modo tale che le parti stesse non abbiano accesso ai documenti in parola.

    (v. punti 70, 72-73)