SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 novembre 2012 ( *1 )
«Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 1443/82 — Articolo 3, paragrafo 4 — Applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero — Eccedenza di zucchero constatata dalle autorità di uno Stato membro nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore — Considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la divergenza»
Nella causa C-131/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione dell’8 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2011, nel procedimento
Pfeifer & Langen KG
contro
Hauptzollamt Aachen,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2012,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Pfeifer & Langen KG, da D. Ehle e C.M. Hagemann, Rechtsanwälte; |
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per lo Hauptzollamt Aachen, da M. Lambertz e R.-M. Gleim-Arnold, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da P. Rossi e B. Schima, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17, e – rettifica – GU 1982, L 169, pag. 39), come modificato dal regolamento (CE) n. 392/94 della Commissione, del 23 febbraio 1994 (GU L 53, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1443/82»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pfeifer & Langen KG (in prosieguo: la «Pfeifer & Langen») e lo Hauptzollamt Aachen in merito a un’eccedenza di zucchero, constatata dalle autorità tedesche nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore, e alla campagna di commercializzazione alla quale tale eccedenza dev’essere imputata. |
Contesto normativo
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3 |
Il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), come modificato dal regolamento (CE) n. 1148/89 della Commissione, del 2 giugno 1998 (GU L 159, pag. 38; in prosieguo: il «regolamento di base»), mirava, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l’«OCM dello zucchero»), a mantenere le garanzie necessarie per quanto riguarda l’occupazione e il tenore di vita dei produttori di prodotti di base e dei fabbricanti di zucchero della Comunità europea, e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di zucchero per la globalità dei consumatori a prezzi ragionevoli, stabilizzando il mercato di tale prodotto. |
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4 |
A tal fine, il regolamento di base disciplinava la produzione, l’importazione e l’esportazione dello zucchero. Esso prevedeva in particolare un regime di quote di produzione attribuite alle imprese, che costituiva, secondo il suo quindicesimo considerando, un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione. |
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5 |
Nell’ambito di tale regime di quote, a ogni Stato membro veniva segnatamente attribuito un quantitativo di base per la produzione nazionale per ciascuna campagna di commercializzazione (ossia dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell’anno seguente). Tale quantitativo era ripartito, all’interno di ogni Stato membro, in funzione di criteri stabiliti dal regolamento di base, tra le imprese produttrici di zucchero sotto forma di quote di produzione A e B. |
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L’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base così disponeva: «Ai sensi del presente regolamento si intende per:
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Lo zucchero rientrante nella quota A, che rappresentava il consumo di zucchero nella Comunità, poteva essere liberamente commercializzato nel mercato comune e il suo smercio era garantito dal prezzo di intervento. Anche lo zucchero rientrante nella quota B poteva essere commercializzato liberamente nel mercato comune, ma senza la garanzia del prezzo d’intervento, o poteva essere esportato nei paesi terzi con una restituzione all’esportazione. Lo zucchero C non rientrava né nel regime di sostegno dei prezzi né in quello delle restituzioni all’esportazione. |
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Essendo l’OCM dello zucchero basato su un sistema di autofinanziamento, i costi delle restituzioni all’esportazione erano finanziati dai contributi alla produzione, mentre non veniva prelevato nessun contributo sulla produzione dello zucchero C. Inoltre, lo zucchero C doveva essere smerciato fuori della Comunità per essere venduto sul mercato mondiale. |
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A tale proposito, l’articolo 26 del regolamento di base così recitava: «1. (...) lo zucchero C non riportato a norma dell’articolo 27 (...) non p[uò] essere smerciat[o] sul mercato interno della Comunità e dev[e] essere esportat[o] come tal[e] anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa. (...) 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 41. Tali modalità prevedono fra l’altro la riscossione di un importo sullo zucchero C (...) di cui al paragrafo 1, la cui esportazione come tal[e] nel termine richiesto non è stata provata entro una data da determinare». |
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L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base così disponeva: «1. Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, in conto della produzione di tale campagna, tutto o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A. Tale decisione è irrevocabile. (...) 2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
(...)». |
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L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base così prevedeva: «Le modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere un limite ai quantitativi di zucchero di cui è ammesso il riporto, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 41. Tali modalità prevedono in particolare la riscossione di un importo sul quantitativo da immagazzinare (...) che è smerciato durante il periodo di magazzinaggio prescritto». |
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L’articolo 28 del regolamento di base fissava i criteri per stabilire i contributi alla produzione, in particolare sulle produzioni di zucchero A e B. Tali contributi erano percepiti dagli Stati membri. |
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13 |
Adottato sul fondamento dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento di base, il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) n. 158/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996 (GU L 24, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2670/81»), specificava le condizioni in presenza delle quali l’esportazione dello zucchero C si considerava effettuata. |
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14 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81 era redatto nei termini seguenti: «L’esportazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento [di base] si considera effettuata se:
Salvo caso di forza maggiore, se l’insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C (...) in causa è considerato come smerciato sul mercato interno. In caso di forza maggiore, l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C (...) è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall’interessato. Qualora lo zucchero C (...) venga esportato a partire dal territorio di uno Stato membro diverso da quello ove è stato prodotto, dette misure sono prese previo parere, se del caso, delle autorità competenti di questo Stato membro». |
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L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81 così prevedeva: «Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote relativamente allo zucchero C per 100 kg di zucchero bianco o greggio secondo il caso (...) un importo pari alla somma:
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16 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1443/82 così recitava: «A norma degli articoli da 26 a 29 del regolamento [di base], per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:
(...)». |
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17 |
L’articolo 3 del regolamento n. 1443/82 così disponeva: «1. Gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione provvisoria di zucchero (...) della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio. (...) 3. Gli Stati membri, anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, stabiliscono, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva di zucchero (...) di ciascuna impresa. 4. Qualora, dopo aver stabilito la produzione definitiva per lo zucchero di cui al paragrafo 3, si accertino in seguito delle divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è accertata la divergenza». |
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L’articolo 4 del regolamento n. 1443/82 così recitava: «1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, s’intende, a norma degli articoli da 26 a 29 del regolamento [di base], per produzione di zucchero (...) di un’impresa, la quantità di zucchero (...) realmente fabbricata da tale impresa. 2. La produzione totale di zucchero di una campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1, maggiorata del quantitativo di zucchero riportato a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero riportata alla successiva campagna». |
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L’articolo 23 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 1967, n. 308, pag. 1), così prevedeva: «1. Gli Stati membri fissano una quota di base per ciascuno zuccherificio oppure per ciascuna impresa che produce zucchero nel loro territorio. Senza pregiudizio per le disposizioni adottate a norma dei paragrafi 3 o 4, detta quota di base è fissata applicando alla produzione annuale media di zucchero dello zuccherificio o dell’impresa in questione nelle campagne dal 1961/1962 al 1965/1966, un coefficiente che esprime la relazione tra la quantità di base dello Stato membro e la produzione annuale media di zucchero di quest’ultimo durante tale periodo. La quantità di base ammonta per la Germania a 1750000 tonnellate di zucchero bianco, la Francia a 2400000 tonnellate di zucchero bianco, l’Italia a 1230000 tonnellate di zucchero bianco, i Paesi Bassi a 550000 tonnellate di zucchero bianco, l’U.E.B.L. a 550000 tonnellate di zucchero bianco. 2. Nel caso in cui uno Stato membro fissi le quote di base per impresa, lo Stato stesso prende le misure necessarie onde tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canna. 3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali per l’applicazione del paragrafo 1 e le eventuali deroghe alle disposizioni di detto paragrafo. 4. Se risultano necessarie modalità di applicazione del presente articolo, esse sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 40». |
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20 |
Il regolamento n. 1009/67 è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1). |
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21 |
Il regolamento di base è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1). |
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22 |
Il regolamento n. 2670/81 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176, pag. 22). |
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23 |
Il regolamento n. 1443/82 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40). |
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24 |
Ciò nonostante, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, alla controversia principale continuano ad applicarsi il regolamento di base nonché i regolamenti nn. 2670/81 e 1443/82. |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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Dalla decisione di rinvio emerge che la Pfeifer & Langen produce zucchero nei suoi stabilimenti di Elsdorf, Euskirchen, Appeldorn e Lage (Germania). |
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In seguito a una dichiarazione di tale impresa in data 8 settembre 1998, con avviso del 25 settembre 1998 lo Hauptzollamt Köln-West ha constatato la produzione definitiva di zucchero di detta impresa per la campagna di commercializzazione 1997/1998. |
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27 |
Il 4 novembre 1999, lo Hauptzollamt für Prüfungen Köln ha avviato un controllo presso la Pfeifer & Langen. Il 16 gennaio 2003, lo Hauptzollamt Krefeld ha proseguito tale controllo, che riguardava in particolare il contributo alla produzione dello zucchero da assolvere per la campagna di commercializzazione 1997/1998. |
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28 |
Nella relazione del 9 maggio 2006, i funzionari addetti al controllo hanno indicato di avere rilevato un’eccedenza di produzione rispetto alla dichiarazione della Pfeifer & Langen. Di conseguenza, con avviso del 28 dicembre 2006, lo Hauptzollamt Aachen ha constatato che la Pfeifer & Langen aveva prodotto un’eccedenza di equivalente zucchero bianco di 9657,4 t per la campagna di commercializzazione 1997/1998. Con un altro avviso della stessa data, lo Hauptzollamt Aachen ha posto a carico della Pfeifer & Langen un contributo per zucchero C di EUR 5 810 857,58 a titolo di tale eccedenza di produzione. |
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La Pfeifer & Langen ha presentato reclami contro questi due avvisi, sostenendo in particolare che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 non consentiva di imputare l’asserita eccedenza di produzione alla campagna di commercializzazione 1997/1998 poiché essa non era stata rilevata prima del 1o ottobre 1998. |
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30 |
Con decisione del 27 aprile 2010 lo Hauptzollamt Aachen ha respinto i reclami della Pfeifer & Langen con la motivazione che, segnatamente, l’eccedenza di produzione constatata era stata correttamente imputata alla campagna di commercializzazione 1997/1998, poiché l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 poteva applicarsi soltanto a una produzione dichiarata dal fabbricante. Con riguardo alle eccedenze di produzione non dichiarate e constatate a posteriori, esse dovrebbero essere imputate alla campagna di commercializzazione nel corso della quale sono state fabbricate. |
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Peraltro, con avviso anch’esso in data 27 aprile 2010, lo Hauptzollamt Aachen ha modificato il suo avviso di accertamento del 28 dicembre 2006 e ha stabilito un’eccedenza di produzione di 6922,1 t per la campagna di commercializzazione 1997/1998. Con un altro avviso dello stesso giorno, esso ha modificato l’avviso sul contributo del 28 dicembre 2006 e ha posto a carico della Pfeifer & Langen un contributo alla produzione di EUR 4165027,57. |
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In udienza, la Pfeifer & Langen ha affermato che tale eccedenza rappresentava l’1,4% di tutta la sua produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione 1997/1998. |
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La Pfeifer & Langen ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf. |
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34 |
Secondo il giudice del rinvio, la soluzione della controversia principale dipende dalla questione se l’eccedenza di zucchero constatata dopo la fine della campagna di commercializzazione 1997/1998, nell’ambito del controllo effettuato presso la Pfeifer & Langen, dovesse essere imputata a tale campagna di commercializzazione o piuttosto a una campagna di commercializzazione successiva. |
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35 |
A tale proposito, il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 è conforme alla sentenza della Corte del 30 gennaio 1974, Hannoversche Zucker (159/73, Racc. pag. 121, punto 6), ma che tale sentenza riguardava eccedenze prodotte prima dell’entrata in vigore dell’OCM dello zucchero, il che non avverrebbe nel procedimento principale. |
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Peraltro, il giudice del rinvio rileva che, secondo il regolamento di base, le quote di produzione attribuite alle imprese riguardano quantitativi prodotti nel corso di una campagna di commercializzazione. Orbene, applicare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 ad eccedenze di zucchero constatate dopo la fine di una campagna di commercializzazione comporterebbe il riporto di tale produzione a una campagna di commercializzazione successiva. Stanti tali premesse, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di una tale interpretazione con il sistema delle quote di produzione. |
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Alla luce di tali circostanze, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ricomprende anche le eccedenze constatate a posteriori dall’autorità competente nell’ambito di un controllo effettuato presso il produttore». |
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 debba essere interpretato nel senso che si applica nella situazione in cui un’eccedenza di zucchero è stata constatata dalle autorità nazionali nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore. |
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39 |
In via preliminare, occorre ricordare che una campagna di commercializzazione si svolgeva dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell’anno seguente. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1443/82, gli Stati membri dovevano stabilire, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione provvisoria di zucchero della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio. In applicazione del paragrafo 3 di tale articolo, essi dovevano poi stabilire, anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, la produzione definitiva di zucchero di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione precedente. |
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40 |
In forza del paragrafo 4 del medesimo articolo, qualora, dopo aver stabilito tale produzione definitiva, «si accertino in seguito delle divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è accertata la divergenza». |
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41 |
Quest’ultima disposizione, che forma oggetto della questione pregiudiziale, è redatta nei medesimi termini con cui è formulato l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione, del 12 marzo 1973, che stabilisce talune modalità necessarie per l’applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero (GU L 67, pag. 12). Orbene, si deve rilevare che, nella citata sentenza Hannoversche Zucker, la Corte ha fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 700/73. |
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42 |
La causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava un’eccedenza di zucchero constatata mediante una rilevazione ufficiale delle scorte effettuata posteriormente al 1o luglio 1968, data dell’entrata in vigore dell’OCM dello zucchero, ma che era stata prodotta prima di tale data. |
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43 |
Come rilevato dalla Corte al punto 3 della citata sentenza Hannoversche Zucker, la questione sollevata era diretta a stabilire se, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, tale eccedenza dovesse essere imputata al periodo precedente l’entrata in vigore dell’OCM dello zucchero, alla prima campagna saccarifera sottoposta al regime di tale organizzazione, ovvero alla campagna durante la quale detta eccedenza era stata constatata. |
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44 |
A tale proposito, al punto 5 della richiamata sentenza, la Corte ha in particolare osservato che, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell’immagazzinamento dello zucchero, le rilevazioni delle scorte possono avere luogo solo a intervalli pluriennali e che, in pratica, allorché si accerta l’esistenza di un’eccedenza rispetto alle scorte che risultano dai documenti contabili del produttore, è difficile stabilire con esattezza quale sia in realtà l’annata di produzione dell’eccedenza stessa. |
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45 |
Allo stesso punto, la Corte ha aggiunto che imputare un’eccedenza ad una campagna saccarifera precedente avrebbe implicato la necessità di rettificare i dati sulla produzione, definitivamente calcolati per la campagna considerata, per quanto riguarda non solo la singola impresa, ma anche lo Stato membro interessato e l’intera Comunità, e che una rettifica siffatta, date le conseguenze che retroattivamente ne deriverebbero per il calcolo delle quote di produzione e dei contributi da riscuotere sulla produzione in eccedenza, darebbe luogo a complicazioni amministrative sproporzionate allo scopo perseguito. |
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46 |
Al punto 6 della medesima sentenza, la Corte ha concluso che, alla luce di tali circostanze, si doveva rispondere alle questioni sollevate nel senso che – come del resto espressamente stabilito dal regolamento n. 700/73, entrato in vigore il 15 marzo 1973 – una divergenza constatata dopo che era stata stabilita la produzione definitiva doveva essere presa in considerazione nella campagna durante la quale essa era stata constatata. |
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47 |
Si deve tuttavia rilevare che le circostanze del procedimento principale si distinguono da quelle della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Hannoversche Zucker, in quanto l’eccedenza di zucchero constatata in quest’ultima causa riguardava una produzione di zucchero che non era stata superiore alla quota stabilita dalla normativa vigente, ossia l’articolo 23 del regolamento n. 1009/67. Tale quota corrispondeva, in sostanza, al totale delle quote denominate «zucchero A» e «zucchero B» previste dal regolamento di base. |
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48 |
Orbene, è pacifico che l’eccedenza di zucchero constatata nel procedimento principale costituisce zucchero C, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, e non zucchero A o B. Tale circostanza non è peraltro contestata da nessuno degli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno presentato osservazioni alla Corte. |
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49 |
Di conseguenza, se è vero che la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza Hannoversche Zucker resta valida per quanto riguarda la determinazione della produzione definitiva di zucchero rientrante nelle quote A e B, occorre verificare se l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 sia applicabile anche quando l’eccedenza di zucchero constatata dalle autorità nazionali nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore costituisce zucchero C. |
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50 |
A tale proposito si deve constatare che il tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 non contiene nessun elemento che possa far ritenere che il suo campo di applicazione ratione materiae debba essere limitato allo zucchero A e B. |
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51 |
Tuttavia, tale disposizione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale nonché degli obiettivi della normativa dell’Unione relativa all’OCM dello zucchero. |
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52 |
A tale proposito è necessario tenere conto del fatto che il regolamento di base ha istituito un sistema specifico per il trattamento delle eccedenze che costituiscono zucchero C. Secondo tale sistema, il produttore di zucchero che aveva ecceduto le quote di zucchero A e B e che possedeva quindi una certa quantità di zucchero C disponeva di un’opzione relativamente a quest’ultimo zucchero. |
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53 |
Infatti, da un lato, come prevedeva l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base, egli poteva esportare tale zucchero C anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in questione. Se non era dimostrato che l’esportazione di detto zucchero era stata effettuata entro il termine richiesto, il produttore era tenuto a pagare l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, di tale regolamento. |
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54 |
Dall’altro lato, in forza dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, il produttore poteva decidere di riportare tale quantità di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva, circostanza della quale lo Stato membro interessato doveva essere informato entro il 1o febbraio. Se una determinata quantità di zucchero che era stata in tal modo riportata veniva smerciata sul mercato interno durante il periodo di magazzinaggio prescritto, veniva riscosso un importo anche sulla quantità di zucchero smerciata. |
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55 |
Ne consegue che, al 1o gennaio o al 1o febbraio, rispettivamente, lo status delle eccedenze che costituivano zucchero C doveva essere constatato con certezza. |
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56 |
Orbene, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 che consentisse di attribuire tali eccedenze di zucchero alla campagna di commercializzazione durante la quale esse sono state constatate avrebbe arrecato pregiudizio all’obiettivo del regime dello zucchero C, che consisteva nell’evitare che tale zucchero fosse smerciato sul mercato interno. |
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57 |
Se infatti fosse stato possibile prendere in considerazione lo zucchero C, alla stregua dello zucchero A e B, all’atto della determinazione della produzione definitiva della campagna di commercializzazione durante la quale la divergenza era stata constatata, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82, i produttori non sarebbero affatto stati incentivati a esportare tali eccedenze di zucchero o a dichiararle e a riportarle alla campagna di commercializzazione successiva. Quindi, non sarebbe stato escluso che i produttori conservassero indefinitamente le stesse eccedenze di zucchero, che avrebbero potuto essere costantemente imputate alla campagna di commercializzazione durante la quale erano state constatate, pur trattandosi, in realtà, di un riporto di zucchero a titolo di una campagna precedente. |
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58 |
Orbene, una situazione del genere avrebbe non soltanto impedito un controllo effettivo della commercializzazione dello zucchero C, ma avrebbe altresì violato l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che prevedeva che i quantitativi di zucchero di cui era ammesso il riporto potevano essere limitati. |
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59 |
Per quanto attiene all’argomento dello Hauptzollamt Aachen secondo cui l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 si applicava unicamente se il produttore non era a conoscenza dell’esistenza dell’eccedenza nel momento in cui dichiarava la sua produzione definitiva di zucchero, oltre alle difficoltà riscontrate per dimostrare l’esistenza di tale circostanza, si deve rammentare che un operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente, nel valutare i vantaggi che il commercio dello zucchero può procurare, deve tenere conto dei rischi connessi alla produzione di tale merce, in particolare della difficoltà di individuare con certezza il quantitativo di zucchero prodotto, e accettare tali rischi come facenti parte dei normali inconvenienti propri di tale produzione. |
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60 |
Occorre inoltre precisare che il regime applicabile allo zucchero C, previsto dalla normativa di cui trattasi, si basa su criteri oggettivi e si applica indipendentemente da qualsiasi intento fraudolento del produttore. In tal senso, gli importi previsti in caso di mancata esportazione dello zucchero C entro il termine richiesto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base o per l’immissione di tale zucchero sul mercato interno, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, dovevano essere riscossi senza prendere in considerazione un eventuale comportamento fraudolento del produttore. |
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61 |
Da quanto precede discende che l’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 non può essere esteso allo zucchero C. |
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62 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1443/82 dev’essere interpretato nel senso che non si applica nella situazione in cui un’eccedenza di zucchero è stata constatata dalle autorità nazionali nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore, qualora tale eccedenza costituisca zucchero C. |
Sulle spese
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63 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) n. 392/94 della Commissione, del 23 febbraio 1994, dev’essere interpretato nel senso che non si applica nella situazione in cui un’eccedenza di zucchero è stata constatata dalle autorità nazionali nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore, qualora tale eccedenza costituisca zucchero C. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.