SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 marzo 2013 ( *1 )
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Norme nazionali anticumulo — Pensione di vecchiaia — Aumento dell’importo versato da uno Stato membro — Pensione di reversibilità — Riduzione dell’importo versato da un altro Stato membro»
Nella causa C-127/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’arbeidshof te Antwerpen (Belgio), con decisione del 3 marzo 2011, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2011, nel procedimento
Aldegonda van den Booren
contro
Rijksdienst voor Pensioenen,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. J.-J. Kasel (relatore) e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo belga, da L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite da P. Vanagt e E. Pools, advocaten; |
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per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e degli articoli 45 TFUE – 48 TFUE. |
2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra van den Booren e il Rijksdienst voor Pensioenen (Istituto nazionale di previdenza; in prosieguo: l’«ONP») riguardo all’applicazione delle norme anticumulo belghe al momento della determinazione dell’importo della pensione di reversibilità belga percepita dalla ricorrente. |
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
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Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71: «Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro». |
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Il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», contiene gli articoli 44-51 bis. |
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L’articolo 45 del regolamento n. 1408/71 è relativo alla presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a una prestazione. |
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L’articolo 46 del regolamento n. 1408/71 definisce, al suo paragrafo 1, le regole applicabili qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’articolo 45 di tale regolamento. Il paragrafo 2 del suddetto articolo 46 enuncia le regole applicabili se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione del suddetto articolo 45. |
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L’articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71, che contiene le disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità in virtù delle legislazioni degli Stati membri, stabilisce quanto segue: «1. Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni della stessa natura” tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona. 2. Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni di natura diversa” tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1. 3. Per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:
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L’articolo 46 ter, paragrafo 1, di tale regolamento, relativo alle disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri, così recita: «Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 2». |
La normativa belga
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L’articolo 52, paragrafo 1, del regio decreto del 21 dicembre 1967 recante la disciplina generale del regime delle pensioni di fine lavoro e di reversibilità dei lavoratori subordinati (Moniteur belge del 16 gennaio 1968), come modificato dal regio decreto del 9 luglio 1997 (Moniteur belge del 9 agosto 1997; in prosieguo: il «regio decreto del 21 dicembre 1967»), dispone quanto segue: «Qualora il coniuge superstite abbia diritto, da un lato, ad una pensione di reversibilità in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati e, dall’altro, ad una o più pensioni di fine lavoro, oppure ad una qualsiasi altra prestazione sostitutiva in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati o in base ad uno o più altri regimi pensionistici, la pensione di reversibilità può essere cumulata con le suddette pensioni di fine lavoro solo fino alla concorrenza di una somma pari al 110% dell’importo della pensione di reversibilità che sarebbe stata accordata al coniuge superstite per una carriera lavorativa completa. (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La sig.ra van den Booren, nata il 18 agosto 1920, risiede a Maastricht (Paesi Bassi). Suo marito, il sig. Bartels, deceduto il 1o marzo 1982, ha lavorato come minatore in Belgio, in particolare nel periodo dal 1951 al 1961. |
11 |
Con decisione amministrativa dell’11 luglio 1986 l’ONP ha riconosciuto alla sig.ra van den Booren una pensione di reversibilità secondo il diritto belga per un importo di EUR 1 879,03 lordi all’anno (indice 319,78), a decorrere retroattivamente dal 1o agosto 1985. A partire da questa stessa data, la ricorrente ha percepito anche una pensione di vecchiaia olandese in forza dell’Algemene Ouderdomswet (legge generale sulle pensioni di vecchiaia; in prosieguo: l’«AOW»), per un importo di EUR 827,13 mensili. |
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Con decisione del 20 maggio 2003 la pensione di vecchiaia olandese della sig.ra van den Booren è stata elevata fino all’importo di EUR 869,24 mensili (cioè EUR 10 430,88 all’anno), con effetto retroattivo e decorrenza dal 1o gennaio 2002. |
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Tale aumento era dovuto al fatto che, alla fine del 2002, il legislatore olandese aveva colmato il vuoto normativo in cui si trovavano alcune donne coniugate residenti nei Paesi Bassi, il cui coniuge non era assicurato in base all’AOW in quanto aveva esercitato un’attività professionale all’estero durante il periodo dal 1o gennaio 1957 al 1o gennaio 1980. |
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Il 23 gennaio 2004 il Bureau voor Belgische Zaken (Ufficio per gli affari belgi) trasmetteva all’ONP copia della decisione del 20 maggio 2003. |
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Con lettera raccomandata del 12 agosto 2004, l’ONP comunicava alla sig.ra van den Booren che la decisione dell’11 luglio 1986 era stata modificata nel senso che, a seguito dell’aumento della sua pensione di vecchiaia olandese con decorrenza dal 1o gennaio 2002, la sua pensione di reversibilità belga, che alla stessa data ammontava a EUR 2 845,49 lordi, era stata diminuita a EUR 1866,18 lordi all’anno (indice: 107,30). Con la stessa lettera, l’ONP chiedeva inoltre alla sig.ra van den Booren la restituzione delle somme indebitamente versate per il periodo tra il 1o marzo e il 31 luglio 2004, per un importo totale di EUR 506,46. |
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La sig.ra van den Booren ha proposto ricorso contro la decisione di modificare la sua pensione di reversibilità, nonché contro la richiesta di restituzione, dinanzi all’arbeidsrechtbank te Tongeren (giudice del lavoro di Tongres), il quale, con decisione del 21 ottobre 2009, ha dichiarato tale ricorso non fondato. Con riguardo, più specificamente, all’argomento sollevato dalla sig.ra van den Booren e tratto dall’articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71, tale giudice ha ritenuto che non sussistesse violazione di tale articolo. Dal momento che la pensione di vecchiaia olandese doveva essere considerata come prestazione sostitutiva della pensione di fine lavoro, sarebbe stato d’uopo procedere, ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71, ad una diminuzione della pensione di reversibilità belga (v. sentenza del 7 marzo 2002, Insalaca, C-107/00, Racc. pag. I-2403). |
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Peraltro, tale giudice non ha rilevato neppure la sussistenza di una violazione della libertà fondamentale di circolazione dei lavoratori. Le sentenze invocate a tal proposito dalla sig.ra van den Booren (sentenze del 5 ottobre 1994, van Munster, C-165/91, Racc. pag. I-4661, e del 26 settembre 2000, Engelbrecht, C-262/97, Racc. pag. I-7321) riguarderebbero situazioni diverse. Secondo tale giudice, l’articolo 52, paragrafo 1, del regio decreto del 21 dicembre 1967 si applica indistintamente sia ai cittadini belgi rimasti sempre in Belgio sia ai lavoratori migranti, e l’applicazione della regola contenuta in tale articolo 52 non comporta alcuna diminuzione del reddito complessivo della sig.ra van den Booren. |
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Il 27 novembre 2009 la sig.ra van den Booren ha proposto appello contro tale decisione dinanzi all’arbeidshof te Antwerpen. Ella sostiene che l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regio decreto del 21 dicembre 1967 viola l’articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71 e, in ogni caso, comporterebbe una restrizione al diritto di libera circolazione delle persone, sancito dagli articoli 39 CE – 42 CE. La sig.ra van den Booren rinvia in proposito alle citate sentenze van Munster ed Engelbrecht, in base alle quali spetta al giudice nazionale interpretare la legge nazionale in modo conforme alle esigenze del diritto dell’Unione e disapplicarla quando essa conduce, in combinazione con la legislazione di un altro Stato membro, a un risultato contrario alle suddette esigenze. |
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È in base a quanto sopra che l’arbeidshof te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
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Nelle sue osservazioni scritte il governo belga ha negato, in via preliminare, la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto il giudice del rinvio non avrebbe indicato in modo adeguato né il contesto normativo e fattuale del caso, né la necessità di sollevare le questioni pregiudiziali. |
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Va ricordato a tale proposito che spetta soltanto ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C-169/07, Racc. pag. I-1721, punto 24 nonché giurisprudenza citata, e del 1o luglio 2010, Sbarigia, C-393/08, Racc. pag. I-6337, punto 19). |
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Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è quindi possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto o in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché Sbarigia, cit., punto 20). |
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Ciò posto, non è però questo il caso della controversia di cui al procedimento principale. Infatti, occorre constatare che la decisione di rinvio descrive a sufficienza il contesto normativo e fattuale della controversia di cui al procedimento principale che permette alla Corte di rispondere utilmente alle questioni sollevate. |
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Inoltre, va rilevato che il governo belga è stato in grado di assumere posizione in relazione alle questioni sollevate, come emerge dalle sue osservazioni scritte presentate ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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Ne consegue che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. |
Nel merito
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In via preliminare va ricordato che, anche se non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni di diritto dell’Unione, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi rientranti nel diritto dell’Unione che gli consentano di valutare la compatibilità di queste norme con la normativa dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 15 dicembre 1993, Hünermund e a., C-292/92, Racc. pag. I-6787, punto 8). |
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Occorre pertanto intendere le due questioni pregiudiziali, che è opportuno analizzare congiuntamente, come dirette a chiarire, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 1408/71, e più in particolare il suo articolo 46 bis, debbano essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che prevede una clausola in forza della quale una pensione di reversibilità percepita in tale Stato membro viene ridotta a seguito dell’aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro e se, in caso di risposta negativa, il diritto primario dell’Unione, e più specificamente l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 45 TFUE – 48 TFUE, si oppongano all’applicazione di una simile normativa nazionale. |
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Innanzitutto è bene ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una norma nazionale deve essere qualificata come clausola di riduzione, ai sensi del regolamento n. 1408/71, se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l’importo della pensione alla quale l’interessato può avere diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (sentenza Insalaca, cit., punto 16). |
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A questo proposito risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 che le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto in tale regolamento, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico del suddetto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni previdenziali, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro (sentenza Insalaca, cit., punto 22). |
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Una deroga al principio sancito all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 è prevista all’articolo 46 ter, paragrafo 1, dello stesso regolamento, ai sensi del quale, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, le clausole di riduzione previste da una legislazione nazionale non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, dello stesso regolamento (sentenza Insalaca, cit., punto 23). |
31 |
A questo proposito, secondo costante giurisprudenza, le prestazioni previdenziali debbono essere considerate della stessa natura, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 1408/71, qualora il loro oggetto e il loro scopo nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (sentenze del 6 ottobre 1987, Stefanutti, 197/85, Racc. pag. 3855, punto 12; dell’11 agosto 1995, Schmidt, C-98/94, Racc. pag. I-2559, punto 24, e Insalaca, cit., punto 24). |
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L’articolo 46 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 precisa che il cumulo di prestazioni della stessa natura si definisce come il cumulo di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità «calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona». Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71, prestazioni calcolate o corrisposte sulla base di carriere maturate da due soggetti diversi non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura ai sensi del suddetto paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenze Stefanutti, cit., punto 13, e del 12 febbraio 1998, Cordelle, C-366/96, Racc. pag. I-583, punti 20 e 21). |
33 |
Orbene, nel momento in cui risulta accertato, tenuto conto delle osservazioni scritte presentate alla Corte, che la pensione di reversibilità belga percepita dalla sig.ra van den Booren è stata calcolata sulla base della carriera professionale del suo defunto marito e che la pensione di vecchiaia olandese le viene erogata a titolo personale, queste due prestazioni non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura che rientrano nella deroga prevista dall’articolo 46 ter, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71. |
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Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71 non osta all’applicazione di una norma anticumulo nazionale come quella posta all’attenzione dal giudice del rinvio, fatto salvo il rispetto dei limiti imposti dal regolamento n. 1408/71. |
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A questo proposito, il regolamento n. 1408/71, segnatamente all’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera d), prevede che, nel caso in cui una norma anticumulo sia applicabile in base alla legislazione di un solo Stato membro, poiché l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di un altro Stato membro, la prestazione dovuta in base alla legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione dell’altro Stato membro (sentenza Cordelle, cit., punto 14). |
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Pertanto, in applicazione di questa norma, la pensione di reversibilità belga dell’interessata può essere ridotta soltanto entro il limite dell’importo della pensione di vecchiaia olandese (sentenza Cordelle, cit., punto 15). |
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Ciò posto, è quindi d’uopo concludere su questo punto nel senso che l’articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71 non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che prevede una clausola in forza della quale una pensione di reversibilità percepita in tale Stato viene ridotta a seguito dell’aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo in particolare il rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 3, lettera d), di tale articolo 46 bis. |
38 |
Tuttavia, l’interpretazione del regolamento n. 1408/71 così fornita va intesa nel senso che lascia impregiudicata la soluzione che discenderebbe dall’eventuale applicazione di disposizioni del diritto primario. Infatti, la circostanza che un provvedimento nazionale possa essere conforme a una disposizione di un atto di diritto derivato, nel caso di specie il regolamento n. 1408/71, non produce necessariamente l’effetto di sottrarre tale provvedimento alle disposizioni del Trattato (sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Racc. pag. I-6095, punto 66 e giurisprudenza citata). |
39 |
È in questo contesto che il giudice del rinvio si interroga più in particolare sull’esistenza, nel caso di cui è investito, di un ostacolo al diritto alla libera circolazione, come quello accertato dalla Corte nelle citate sentenze van Munster ed Engelbrecht. |
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Orbene, innanzitutto, è opportuno ricordare che le citate sentenze van Munster ed Engelbrecht riguardavano un caso di diminuzione della pensione belga di uno dei coniugi a causa dell’applicazione dell’aliquota per persona sola al posto dell’aliquota per coniugati a seguito dell’attribuzione all’altro coniuge di una pensione o di altra prestazione sostitutiva e non, come nella controversia di cui al procedimento principale, quello di un cumulo in capo alla stessa persona di una pensione di reversibilità belga e di una pensione di vecchiaia olandese. |
41 |
Pertanto, la soluzione accolta in tali sentenze non può essere applicata ad una situazione come quella di cui al procedimento principale. |
42 |
Peraltro, se è vero che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni di concessione delle prestazioni in materia di previdenza sociale, gli Stati membri, nell’esercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenza von Chamier-Glisczinski, cit., punto 63 e giurisprudenza citata). |
43 |
A questo proposito, riguardo alle disposizioni di diritto primario alle quali fa riferimento il giudice del rinvio, è sufficiente ricordare che l’articolo 45 TFUE attua il principio fondamentale secondo cui l’attività dell’Unione comporta, in particolare, l’abolizione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone (sentenza del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C-18/95, Racc. pag. I-345, punto 36 e giurisprudenza citata). |
44 |
Di conseguenza, il diritto dell’Unione osta a qualsiasi provvedimento nazionale che, seppur applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini comunitari, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (sentenza del 1o aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone, C-212/06, Racc. pag. I-1683, punto 45 nonché giurisprudenza citata). |
45 |
Secondo giurisprudenza costante, provvedimenti nazionali di questo tipo possono essere giustificati solo qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza Governo della Comunità francese e Governo vallone, cit., punto 55 e giurisprudenza citata). |
46 |
Pertanto, spetta al giudice nazionale valutare la compatibilità della normativa nazionale in questione con le esigenze del diritto dell’Unione, verificando se la norma anticumulo belga, che di certo si applica indistintamente ai cittadini belgi e ai cittadini degli altri Stati membri, non determini in concreto, in capo all’interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio si verificasse, nel caso di specie, se la norma nazionale in questione sia giustificata da considerazioni oggettive e se essa sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. |
47 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate nel modo seguente:
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Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
L’articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che prevede una clausola in forza della quale una pensione di reversibilità percepita in tale Stato viene ridotta a seguito dell’aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo, in particolare, il rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 3, lettera d), di tale articolo 46 bis. |
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che neanche esso osta all’applicazione di una tale normativa nazionale nella misura in cui questa non determini, in capo all’interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio si verificasse, nella misura in cui essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice del rinvio accertare. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.