Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 novembre 2011 – LG Electronics / UAMI

(causa C‑88/11 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Segno denominativo ‘KOMPRESSOR PLUS’ – Diniego di registrazione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. c) – Carattere descrittivo – Esame di un motivo di prova nuovo da parte del Tribunale – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza – Contestazione dinanzi al Tribunale – Presentazione di documenti per avvalorare l’esattezza di un fatto notorio (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1) (v. punti 26-30)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 36-37)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2010, LG Electronics / UAMI, T‑497/09, recante rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 settembre 2009, procedimento R 397/2009-1, concernente una domanda di registrazione del segno denominativo KOMPRESSOR PLUS come marchio comunitario - Carattere descrittivo del marchio - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) - Esame dei fatti nuovi da parte del Tribunale - Snaturamento degli elementi di prova.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La LG Electronics Inc. è condannata alle spese.