Causa C-79/11

Maurizio Giovanardi e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Direttiva 2004/80/CE — Indennizzo delle vittime di reato — Responsabilità delle persone giuridiche — Risarcimento nell’ambito del procedimento penale»

Massime della sentenza

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione – Esclusione – Sottoposizione al giudice del rinvio di tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione – Inclusione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Posizione della vittima nel procedimento penale – Decisione quadro 2001/220 – Obiettivo

    [Decisione quadro del Consiglio 2001/220, quarto considerando e art. 1, c)]

  3. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Posizione della vittima nel procedimento penale – Decisione quadro 2001/220 – Diritto di risarcimento nell’ambito del procedimento penale – Regime nazionale che esclude il diritto di chiedere tale risarcimento alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo – Ammissibilità

    [Decisione quadro del Consiglio 2001/220, artt. 1, a), e 9, § 1]

  1.  Si rimanda al testo della decisione.

    (v. punto 36)

  2.  Sebbene occorra offrire alle vittime della criminalità un livello elevato di protezione, la decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, è unicamente volta all’elaborazione, nell’ambito del procedimento penale quale definito all’articolo 1, lettera c), di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità.

    (v. punto 44)

  3.  Dalla formulazione letterale stessa dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, risulta che quest’ultima, in linea di principio, garantisce alla vittima il diritto al risarcimento nell’ambito del procedimento penale per «atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro» e che sono«direttamente» all’origine dei pregiudizi. Orbene, le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica non possono essere considerate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della citata decisione quadro, come le vittime di un reato che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell’ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica.

    Conseguentemente l’articolo 9, paragrafo 1, della summenzionata decisione quadro deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

    (v. punti 46, 48-49 e dispositivo)


Causa C-79/11

Maurizio Giovanardi e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Direttiva 2004/80/CE — Indennizzo delle vittime di reato — Responsabilità delle persone giuridiche — Risarcimento nell’ambito del procedimento penale»

Massime della sentenza

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione — Esclusione — Sottoposizione al giudice del rinvio di tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione — Inclusione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale — Posizione della vittima nel procedimento penale — Decisione quadro 2001/220 — Obiettivo

    [Decisione quadro del Consiglio 2001/220, quarto considerando e art. 1, c)]

  3. Cooperazione giudiziaria in materia penale — Posizione della vittima nel procedimento penale — Decisione quadro 2001/220 — Diritto di risarcimento nell’ambito del procedimento penale — Regime nazionale che esclude il diritto di chiedere tale risarcimento alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo — Ammissibilità

    [Decisione quadro del Consiglio 2001/220, artt. 1, a), e 9, § 1]

  1.  Si rimanda al testo della decisione.

    (v. punto 36)

  2.  Sebbene occorra offrire alle vittime della criminalità un livello elevato di protezione, la decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, è unicamente volta all’elaborazione, nell’ambito del procedimento penale quale definito all’articolo 1, lettera c), di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità.

    (v. punto 44)

  3.  Dalla formulazione letterale stessa dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, risulta che quest’ultima, in linea di principio, garantisce alla vittima il diritto al risarcimento nell’ambito del procedimento penale per «atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro» e che sono«direttamente» all’origine dei pregiudizi. Orbene, le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica non possono essere considerate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della citata decisione quadro, come le vittime di un reato che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell’ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica.

    Conseguentemente l’articolo 9, paragrafo 1, della summenzionata decisione quadro deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

    (v. punti 46, 48-49 e dispositivo)