SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 settembre 2013 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011 — Atto del presidente del Parlamento che constata tale definitiva adozione — Articolo 314, paragrafo 9, TFUE — Redazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del bilancio annuale dell’Unione — Articolo 314, primo comma, TFUE — Principio dell’equilibrio istituzionale — Principio d’attribuzione dei poteri — Dovere di leale cooperazione — Rispetto delle forme sostanziali»

Nella causa C‑77/11,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 14 febbraio 2011,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da G. Maganza e M. Vitsentzatos, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da C. Pennera, R. Passos, D. Gauci e R. Crowe, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas e M. Berger, presidenti di sezione, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, J.‑J. Kasel (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento dell’atto 2011/125/UE, Euratom del presidente del Parlamento europeo, del 15 dicembre 2010, mediante il quale quest’ultimo dichiara conclusa la procedura di bilancio avviata in applicazione dell’articolo 314 TFUE e, di conseguenza, definitivamente adottato il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (GU 2011, L 68, pag. 1; in prosieguo: l’«atto controverso»).

Contesto normativo

2

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, TUE, «il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (...)». Simmetricamente, l’articolo 16, paragrafo 1, TUE prevede che «il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (…)».

3

L’articolo 314 TFUE stabilisce le tappe e le scadenze da rispettare nel corso della procedura di bilancio. Il Parlamento dispone adesso degli stessi poteri del Consiglio su tutti i crediti di bilancio. Per di più, quest’ultimo non può imporre un bilancio in assenza dell’accordo del Parlamento. Viceversa, come risulta dall’articolo 314, paragrafo 7, TFUE, il Parlamento dispone del potere, in determinate circostanze, ossia nel rispetto di rilevanti obblighi di votazione, di avere l’ultima parola e di concludere la procedura di bilancio senza l’accordo del Consiglio.

4

Le disposizioni dell’articolo 314 TFUE sulle quali si controverte nella cornice del presente ricorso sono, in particolare, il primo comma e il paragrafo 9.

5

Ai sensi dell’articolo 314, primo comma, TFUE, «il Parlamento (…) e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell’Unione (...)».

6

Quanto all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, esso dispone che, «quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento (…) constata che il bilancio è definitivamente adottato».

Fatti e atto controverso

7

Il 15 dicembre 2009, il Consiglio aveva ricordato al Parlamento la sua prerogativa, fondata sul trattato FUE, quale coautore dell’atto legislativo che stabilisce il bilancio, proponendo di firmare congiuntamente con il presidente del Parlamento l’atto di adozione di detto bilancio.

8

Malgrado la domanda del Consiglio, il presidente del Parlamento ha proceduto da solo, il 17 dicembre 2009, all’adozione e alla firma del bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2010.

9

Il 12 novembre 2010, nel corso della procedura di bilancio relativa all’esercizio 2011, il presidente del Consiglio ha indirizzato al presidente del Parlamento una lettera nella quale egli ha illustrato che, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il presidente del Consiglio e il presidente del Parlamento dovevano cofirmare l’atto di adozione del bilancio annuale dell’Unione, in quanto queste due istituzioni sono coautrici di tale atto. Quest’ultimo andrebbe distinto dall’atto del presidente del Parlamento che, conformemente all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, dichiara la definitiva adozione del bilancio.

10

Il 10 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la propria posizione concernente il progetto di bilancio per l’esercizio 2011. A detta posizione esso ha allegato un progetto di decisione del Parlamento e del Consiglio, recante il bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011.

11

Con lettera del 14 dicembre 2010, ricevuta dal Consiglio il 17 dicembre 2010, il presidente del Parlamento ha confermato di non poter condividere l’opinione del Consiglio, secondo la quale l’atto di adozione del bilancio dell’Unione dovesse essere firmato dai presidenti delle due istituzioni.

12

Il 15 dicembre 2010, in seguito al voto di bilancio per l’esercizio 2011 da parte del Parlamento in seduta plenaria, il presidente del Consiglio ha dichiarato che: «Il Parlamento ha (…) approvato la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio 2011 senza alcun emendamento. È chiaro che non posso che essere lieto, a nome del Consiglio, che sia stato raggiunto un accordo comune sul bilancio 2011».

13

Lo stesso giorno, il presidente del Consiglio ha indirizzato al presidente del Parlamento una lettera in cui si congratulava per il voto positivo del Parlamento sul progetto di bilancio per l’esercizio 2011 e ricordava che il Trattato FUE dispone che il bilancio è stabilito dal Parlamento e dal Consiglio. Egli ha allegato a tale lettera un progetto di decisione del Parlamento e del Consiglio, recante il bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011, firmato da lui e destinato ad essere firmato anche dal presidente del Parlamento.

14

Sempre il 15 dicembre 2010, è stato adottato l’atto controverso. L’articolo unico di tale atto, firmato dal solo presidente del Parlamento, dispone che: «La procedura di cui all’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è conclusa e il bilancio generale dell’Unione (…) per l’esercizio 2011 è definitivamente adottato».

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

15

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare l’atto controverso;

dichiarare definitivi gli effetti del bilancio dell’Unione per l’esercizio 2011 finché detto bilancio non sia stabilito mediante un atto legislativo conforme ai trattati; e

condannare il Parlamento alle spese.

16

Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

respingere il ricorso del Consiglio; e

condannare il Consiglio alle spese.

17

Con ordinanza del 29 giugno 2011 il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento del Regno di Spagna a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

18

A sostegno del suo ricorso, il Consiglio afferma che il Trattato di Lisbona avrebbe notevolmente modificato la procedura di bilancio, facendo del Parlamento e del Consiglio due attori di pari livello, segnatamente mediante l’abrogazione della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie e assoggettando a un’unica lettura il progetto di bilancio da parte delle due istituzioni interessate.

19

Agli occhi del Consiglio, il principale mutamento avvenuto discende dall’articolo 314, primo comma, TFUE. Questa disposizione, letta congiuntamente ad altre dei trattati, imporrebbe adesso, alla fine della procedura, l’adozione congiunta di un atto legislativo recante la firma dei presidenti delle due istituzioni interessate.

20

Di conseguenza, la prassi vigente sotto il Trattato che istituiva la Comunità europea, secondo la quale il presidente del Parlamento dava atto da solo della conclusione della procedura di bilancio, non sarebbe più valida.

21

Il Consiglio formula quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo riguarda la mancanza di un atto legislativo che stabilisca il bilancio annuale dell’Unione, cofirmato dai presidenti delle due istituzioni interessate, che violerebbe gli articoli 288 TFUE, 289 TFUE, 296 TFUE e 314 TFUE. Il secondo motivo riguarda la violazione del principio dell’equilibrio istituzionale stabilito dall’articolo 314 TFUE. Il terzo motivo lamenta la violazione del principio di attribuzione dei poteri e del dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE. Il quarto motivo, dedotto in subordine, riguarda la violazione delle forme sostanziali.

22

In primo luogo, il Consiglio ritiene che il bilancio annuale dell’Unione, così come i bilanci di rettifica, debbano essere stabiliti adesso mediante un atto legislativo comune, in applicazione della riforma derivante dal Trattato di Lisbona. Così facendo, il Consiglio giudica obsoleta la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 3 luglio 1986, Consiglio/Parlamento (34/86, Racc. pag. 2155), e segnatamente il punto 8 di tale sentenza, dove la Corte ha dichiarato che è il presidente del Parlamento che constata formalmente la conclusione del procedimento e la conseguente adozione definitiva del bilancio, e che in tal modo conferisce forza obbligatoria al bilancio nei confronti tanto delle istituzioni, quanto degli Stati membri.

23

Per il Consiglio, dall’articolo 314 TFUE si evince chiaramente che il Parlamento e il Consiglio, redigendo il bilancio, statuiscono adesso «secondo una procedura legislativa speciale». Quest’ultima, secondo l’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, dovrebbe sfociare nell’adozione di un atto legislativo. Quest’atto dovrebbe avere la forma di un regolamento, di una direttiva oppure di una decisione, conformemente agli articoli 288 TFUE e 289, paragrafo 2, TFUE.

24

Per di più, dalla parità dei poteri attribuiti alle due istituzioni il Consiglio deduce che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di una procedura legislativa speciale di tipo particolare, in quanto essa coinvolge due attori principali.

25

Il Consiglio ricorda che, analogamente alla procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 294 TFUE, l’articolo 314 TFUE prevede espressamente per il bilancio annuale dell’Unione l’accordo delle due istituzioni su un testo comune, predisposto in seno al comitato di conciliazione.

26

In applicazione dell’articolo 297, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, gli atti adottati in applicazione di una procedura legislativa speciale dovrebbero essere firmati, in linea di principio, dal presidente dell’istituzione che li ha adottati. Poiché, per quanto concerne il bilancio annuale dell’Unione, si tratterebbe di un’opera comune, l’atto finale dovrebbe pertanto obbligatoriamente recare la firma dei presidenti delle due istituzioni interessate.

27

Da ciò deriverebbe che l’atto del presidente del Parlamento che dichiara l’adozione definitiva del bilancio annuale dell’Unione non può costituire un atto legislativo sotto la vigenza del trattato FUE.

28

In secondo luogo, il Consiglio ritiene che il presidente del Parlamento, firmando da solo il bilancio per l’esercizio 2011, abbia violato il nuovo equilibrio istituzionale sancito dall’articolo 314 TFUE. In altri termini, il presidente del Parlamento avrebbe agito ultra vires.

29

In terzo luogo, il Consiglio ricorda gli sforzi da esso compiuti per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il presidente del Parlamento, ignorando tali sforzi, sarebbe venuto meno al suo dovere di leale cooperazione, che deve presiedere ai rapporti tra istituzioni, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

30

In quarto luogo, il Consiglio ritiene che l’atto controverso debba essere annullato per violazione delle forme sostanziali. Infatti, il Consiglio sostiene che tale atto sarebbe stato emanato in mancanza di un accordo sul tipo di atto che debba constatare l’adozione definitiva del bilancio annuale dell’Unione.

31

Ad ogni modo, e nell’attesa che si ponga fine all’illegittimità accertata, il Consiglio chiede alla Corte di confermare gli effetti del bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2011 per l’anno in corso, conformemente all’articolo 264, secondo comma, TFUE.

32

Il Regno di Spagna condivide pienamente gli argomenti del Consiglio.

33

Il Parlamento riconosce che la procedura di bilancio vede il Parlamento e il Consiglio operare insieme nell’intento di giungere a un accordo. Tale sarebbe stato il caso per il bilancio annuale dell’Unione riguardante l’esercizio 2011. Tuttavia, questa cooperazione non sfocerebbe alla fine, così come in una procedura legislativa ordinaria, in un atto autonomo sotto forma di regolamento, direttiva o decisione.

34

Il Parlamento ricorda che il Consiglio ammette esso stesso che l’accordo sul progetto di bilancio tra le due istituzioni interessate non può produrre di per sé effetti giuridici.

35

Pertanto, al fine di consentire al bilancio di produrre effetti giuridici vincolanti sia per le istituzioni che per gli Stati membri, occorrerebbe l’intervento del presidente del Parlamento, come si evince dall’articolo 314, paragrafo 9, TFUE. Questo intervento costituirebbe un atto supplementare, come ricordato dall’avvocato generale Mancini nelle conclusioni da lui presentate nella causa sfociata nella citata sentenza Consiglio/Parlamento.

36

Secondo il Parlamento, l’atto del suo presidente si baserebbe su un potere che appartiene specificamente al presidente di tale istituzione, poggiando su una valutazione della regolarità della procedura di bilancio in fase di conclusione. Si tratterebbe di un atto autonomo che non sarebbe espressione di una maggioranza parlamentare e che sarebbe assimilabile a una verifica, da parte del presidente del Parlamento, della conformità della procedura di bilancio al trattato FUE.

37

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Parlamento respinge l’argomento del Consiglio, secondo il quale l’articolo 314 TFUE implicherebbe un atto legislativo comune nella fase conclusiva della procedura, al fine di conferire forza vincolante al bilancio annuale dell’Unione.

38

Se gli autori del Trattato di Lisbona avessero voluto modificare i poteri del presidente del Parlamento nella fase conclusiva della procedura, essi non avrebbero mantenuto, nell’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, una disposizione identica a quella dell’articolo 272, paragrafo 7, CE.

39

Secondo il Parlamento, il carattere specifico del bilancio concerne la sua natura puramente contabile, contenendo solo previsioni sulle entrate e sui crediti che, per diventare autorizzazioni di spesa, esigono, al momento opportuno, l’adozione di un atto di base. In considerazione di tale specificità, il Parlamento ritiene che il bilancio annuale dell’Unione sia adottato secondo una procedura sui generis che tiene conto della necessità di formalizzare l’adozione di quest’ultimo prima della fine dell’anno, per evitare il «regime dei dodicesimi provvisori».

40

Su questa base, il trattato FUE non prevederebbe che l’atto di adozione del bilancio riporti la firma dei presidenti delle due istituzioni interessate.

41

Nel ricordare la specificità della procedura di bilancio rispetto a una procedura legislativa ordinaria, il Parlamento respinge la tesi secondo cui nessuna istituzione avrebbe l’ultima parola rispetto all’altra, dato che il progetto da adottare costituisce oggetto di una codecisione.

42

A questo proposito, il Parlamento ricorda i termini dell’articolo 314, paragrafo 7, TFUE, il quale prevede l’ipotesi in cui il presidente del Parlamento sia indotto a dichiarare adottato il bilancio annuale dell’Unione, pur avendo il Consiglio respinto il progetto comune concordato in esito ai negoziati svoltisi in seno al comitato di conciliazione.

43

Convinto di aver agito conformemente alla lettera e allo spirito del trattato FUE, il Parlamento ritiene di non avere per nulla violato il principio di attribuzione dei poteri. Ciò sarebbe avvenuto, invece, qualora esso si fosse arreso alla volontà del Consiglio, mirante a concludere la procedura di bilancio con l’adozione di un atto legislativo autonomo, proprio della procedura legislativa ordinaria.

44

Infine, il Parlamento respinge l’affermazione secondo la quale esso non avrebbe rispettato il dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in considerazione del fatto che il presidente di quest’istituzione, alla vigilia del voto in Parlamento sul bilancio per l’esercizio 2011, ossia il 14 dicembre 2010, aveva informato il Consiglio in merito alla propria posizione.

45

Parimenti il Parlamento, convinto di aver rispettato, sin dalla formulazione del progetto comune, i termini dell’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, respinge le censure ad esso rivolte dal Consiglio in merito a una presunta violazione delle forme sostanziali.

Giudizio della Corte

46

Occorre anzitutto ricordare che la procedura diretta alla redazione del bilancio dell’Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 314 TFUE. L’articolo 314, primo comma, TFUE precisa che il bilancio è adottato secondo una procedura legislativa speciale.

47

L’argomento del Consiglio alla base dei suoi primi tre motivi, il quale assimila la procedura di bilancio a una procedura legislativa ordinaria, quale prevista dall’articolo 294 TFUE, dev’essere sin da ora respinto. Infatti, le varie disposizioni di cui all’articolo 314 TFUE istituiscono una procedura legislativa speciale per l’adozione del bilancio dell’Unione, adeguata alla specificità di quest’ultimo, la quale si conclude con l’atto previsto dal paragrafo 9 di detto articolo. Ai sensi di quest’ultima disposizione, «quando la procedura [diretta alla redazione del bilancio dell’Unione] è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato».

48

Occorre poi constatare che l’atto controverso si fonda sull’articolo 314 TFUE e, segnatamente, sul paragrafo 9 di quest’ultimo.

49

Orbene, dallo stesso dettato dell’articolo 314, paragrafo 9, TFUE si evince che l’atto fondato su questa disposizione conclude la procedura di redazione del bilancio dell’Unione ed è firmato dal solo presidente del Parlamento.

50

Da ciò discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio e dal Regno di Spagna, la procedura di bilancio prevista dall’articolo 314 TFUE non si conclude con un atto firmato congiuntamente dai presidenti del Parlamento e del Consiglio. È l’atto fondato sull’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, mediante il quale il presidente del Parlamento constata, dopo aver verificato la regolarità della procedura, che il bilancio è definitivamente adottato, che costituisce la fase finale della procedura di adozione del bilancio dell’Unione e che conferisce forza vincolante quest’ultimo.

51

La Corte ha difatti dichiarato che l’atto fondato sull’articolo 203, paragrafo 7, del Trattato CEE, i cui termini corrispondono a quelli dell’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, da un lato, è adottato dal presidente del Parlamento in qualità di organo di questa istituzione e dev’essere quindi attribuito a quest’ultima e, dall’altro, conferisce forza obbligatoria al bilancio nei confronti tanto delle istituzioni, quanto degli Stati membri (v. sentenza Consiglio/Parlamento, cit., punto 8).

52

Il Consiglio e il Regno di Spagna sostengono tuttavia che l’introduzione, da parte del Trattato di Lisbona, della disposizione contenuta nell’articolo 314, primo comma, TFUE, secondo la quale «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell’Unione», inciderebbe sugli effetti giuridici che la citata sentenza Consiglio/Parlamento ha riconosciuto all’atto del presidente del Parlamento che constata la definitiva adozione del bilancio. Infatti, in forza di detta disposizione, il bilancio dovrebbe essere adottato definitivamente con un atto del Parlamento e del Consiglio, cofirmato dai presidenti di dette istituzioni. L’atto adottato in base all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE sarebbe solo un atto di natura dichiarativa, adottato dal presidente del Parlamento.

53

Quest’argomento non può essere accolto.

54

La disposizione di cui all’articolo 314, primo comma, TFUE, nell’affermare che il Parlamento e il Consiglio stabiliscono il bilancio dell’Unione, ricorda che, conformemente agli articoli 14, paragrafo 1, TUE e 16, paragrafo 1, TUE, la funzione di bilancio è esercitata congiuntamente da queste due istituzioni.

55

Tuttavia, l’articolo 314, primo comma, TFUE precisa che il bilancio è stabilito «in conformità delle disposizioni in appresso». Ebbene, nessuna disposizione dell’articolo 314 TFUE prevede l’adozione, alla fine della procedura di bilancio, di un atto che sarebbe cofirmato dei presidenti del Parlamento e del Consiglio.

56

Pertanto, è il presidente del Parlamento, in qualità di organo di tale istituzione, il quale, adottando l’atto fondato sull’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, conferisce forza vincolante al bilancio dell’Unione al termine di una procedura contrassegnata dall’azione congiunta del Parlamento e del Consiglio (v. sentenza Consiglio/Parlamento, cit., punto 8).

57

Il Consiglio e il Regno di Spagna sostengono inoltre che l’atto controverso, che è stato adottato in conformità a una procedura legislativa speciale, sarebbe illegittimo dal momento che esso non ha assunto, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 288 TFUE e 289, paragrafo 2, TFUE, la forma di regolamento, direttiva o decisione.

58

Anche quest’argomento dev’essere respinto.

59

Infatti, si deve ricordare che l’articolo 314 TFUE prevede una procedura legislativa speciale adeguata alla natura del bilancio, il quale costituisce un documento sostanzialmente contabile, contenente le previsioni per l’Unione di tutte le entrate e le spese da effettuare per un certo periodo. Questo documento è allegato, dopo la verifica, da parte del presidente del Parlamento, della conformità della procedura con le disposizioni del trattato FUE, all’atto mediante il quale quest’ultimo constata, sul fondamento dell’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, la definitiva adozione del bilancio.

60

Anche se l’atto fondato sull’articolo 314, paragrafo 9, TFUE è il risultato di una procedura legislativa speciale, quest’ultimo non assume, a causa della natura del bilancio, la forma di un vero e proprio atto legislativo, ai sensi degli articoli 288 TFUE e 289, paragrafo 2, TFUE, ma costituisce comunque un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto conferisce forza vincolante al bilancio dell’Unione.

61

Il Consiglio asserisce ancora che l’atto controverso violerebbe le prerogative ad esso attribuite dall’articolo 296, primo comma, TFUE. Questa disposizione enuncia che, «qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità». Esso afferma a tal riguardo che, in mancanza di precisazioni nell’articolo 314 TFUE, relativamente al tipo di atto mediante il quale il bilancio dell’Unione è adottato, il Parlamento avrebbe dovuto concordare una soluzione al riguardo con il Consiglio. I parametri fissati dall’articolo 296, primo comma, TFUE porterebbero a concludere che l’atto che stabilisce il bilancio debba essere un atto cofirmato dai presidenti delle due istituzioni interessate.

62

Nemmeno quest’argomento può essere accolto.

63

Infatti, l’articolo 296, primo comma, TFUE non è applicabile nell’ambito della procedura di bilancio prevista dall’articolo 314 TFUE dal momento che quest’ultimo articolo, e segnatamente il paragrafo 9 dello stesso, prevede espressamente che detta procedura si conclude con l’adozione di un atto del Parlamento, firmato dal presidente di tale istituzione.

64

Peraltro, il Consiglio sostiene che il presidente del Parlamento, adottando l’atto controverso, sarebbe venuto meno al dovere di leale cooperazione che deve governare i rapporti tra le istituzioni. In particolare, esso rimprovera al presidente del Parlamento di non aver partecipato alle sue iniziative volte a ricercare una soluzione conforme ai trattati, reciprocamente accettabile e rispettosa nel contempo dei poteri delle istituzioni e delle prerogative del presidente del Parlamento. Esso rimprovera inoltre al presidente del Parlamento di non aver informato il presidente del Consiglio, il giorno della votazione del bilancio in seduta plenaria, ossia il 15 dicembre 2010, pur essendo quest’ultimo presente all’atto del voto, del tenore della sua lettera del 14 dicembre 2010.

65

Nemmeno quest’argomento può essere accolto.

66

Infatti, dalla documentazione agli atti, e segnatamente dalla dichiarazione riprodotta nel punto 12 della presente sentenza, risulta chiaramente che, il 15 dicembre 2010, è stato raggiunto un accordo tra il Parlamento e il Consiglio in merito al contenuto del bilancio per l’esercizio 2011. La circostanza che tra queste due istituzioni fosse in corso una controversia riguardo all’ufficializzazione di questo accordo non impediva al presidente del Parlamento di dichiarare, il 15 dicembre 2010, che la procedura avviata in applicazione dell’articolo 314 TFUE si era conclusa e che il bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011 era definitivamente adottato.

67

Posto che, conformemente all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, solo il presidente del Parlamento è legittimato a firmare l’atto controverso, la questione di una violazione del dovere di leale cooperazione da parte di detto presidente non si pone nemmeno.

68

Da quanto sopra esposto risulta che i primi tre motivi devono essere respinti.

69

Infine, il Consiglio e il Regno di Spagna sostengono, in via subordinata, che l’atto controverso debba essere annullato per violazione delle forme sostanziali, in quanto, a partire dal momento in cui il presidente del Parlamento era consapevole del disaccordo tra il Parlamento e il Consiglio sul tipo di atto cui fare ricorso per l’adozione del bilancio, detto presidente non poteva dichiarare conclusa la procedura di bilancio per l’esercizio 2011.

70

Tuttavia, dal momento che, il 15 dicembre 2010, era stato raggiunto un accordo tra il Parlamento e il Consiglio sul contenuto del bilancio per l’esercizio 2011, il presidente del Parlamento poteva adottare quel giorno stesso l’atto controverso, in modo pienamente conforme alle disposizioni dell’articolo 314 TFUE.

71

Pertanto, neanche quest’ultimo motivo può essere accolto.

72

Da tutto quanto sin qui esposto consegue che il ricorso dev’essere respinto.

Sulle spese

73

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. In applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Regno di Spagna, intervenuto nella controversia, sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.