Causa C-75/11

Commissione europea

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Cittadinanza dell’Unione — Diritto di circolazione e di soggiorno — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Discriminazione in base alla nazionalità — Articolo 18 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24 — Deroga — Portata — Stato membro in cui il beneficio di tariffe di trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari in detto Stato»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012

  1. Previdenza sociale – Competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali – Limiti – Rispetto del diritto dell’Unione – Norme del Trattato in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione – Divieto di discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità

    (Art. 18 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa nazionale che istituisce tariffe di trasporto ridotte per gli studenti – Riduzione subordinata alla concessione ai genitori degli assegni familiari di tale Stato membro – Discriminazione indiretta in base alla nazionalità – Inammissibilità – Giustificazione – Presupposti

    (Artt. 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24)

  3. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Deroga – Insussistenza dell’obbligo, per lo Stato membro ospitante, di concedere aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio – Limiti – Vendita di titoli di trasporto a tariffa ridotta agli studenti – Esclusione dalla deroga

    (Art. 18 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46-49)

  2.  Riservando, in linea di principio, il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari nazionali, uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

    Infatti, subordinare la riduzione delle tariffe di trasporto alla concessione di assegni familiari nello Stato membro ospitante crea una disparità di trattamento tra gli studenti nazionali che seguano i loro studi in tale Stato membro e gli studenti di altri Stati membri che seguano ivi anch’essi i loro studi, considerato che tale requisito viene soddisfatto più agevolmente dagli studenti nazionali in quanto i loro genitori percepiscono, in linea generale, tali assegni. Tale disparità di trattamento è contraria ai principi sottesi allo status di cittadino dell’Unione, vale a dire la garanzia di uno stesso trattamento giuridico nell’esercizio della propria libertà di circolazione.

    Una simile discriminazione indiretta in base alla nazionalità può risultare giustificata solamente qualora sia fondata su considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. A tale riguardo, è legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi, prima della concessione del suddetto beneficio agli studenti che si integrano in tale Stato, dell’esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato. Pertanto, un regime nazionale che esiga che uno studente dimostri l’esistenza di un collegamento siffatto potrebbe rispondere, in linea di principio, ad un obiettivo legittimo che può giustificare restrizioni.

    Tuttavia, da un lato, la prova richiesta per poter far valere l’esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo e, dall’altro, il reale collegamento non dev’essere fissato in modo uniforme per tutte le prestazioni, bensì dev’essere stabilito in funzione degli elementi costitutivi delle prestazione de qua, in particolare la sua natura e le sue finalità. Nel caso di una riduzione sulle tariffe di trasporto per studenti, l’esistenza di un collegamento reale tra lo studente che segua i propri studi e lo Stato membro ospitante potrebbe effettivamente essere verificato, segnatamente, con l’accertamento che la persona di cui trattasi sia iscritta in un istituto privato o pubblico, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante.

    (v. punti 50-52, 59-66 e dispositivo)

  3.  Quale deroga al principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 18 TFUE, di cui l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, costituisce solamente espressione specifica, il paragrafo 2 del medesimo articolo 24 dev’essere interpretato restrittivamente. Anche se le riduzioni delle tariffe di trasporto concesse agli studenti interessati costituiscono per i medesimi aiuti al loro mantenimento, esse non possono essere considerate alla stregua degli aiuti di mantenimento agli studi «consistenti in borse di studio o prestiti per studenti» che ricadono nella deroga al principio di parità di trattamento prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 e che possono non essere concessi a determinate categorie di cittadini dell’Unione soggiornanti sul territorio dello Stato membro ospitante ai sensi della medesima direttiva.

    (v. punti 54, 55)


Causa C-75/11

Commissione europea

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Cittadinanza dell’Unione — Diritto di circolazione e di soggiorno — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Discriminazione in base alla nazionalità — Articolo 18 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24 — Deroga — Portata — Stato membro in cui il beneficio di tariffe di trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari in detto Stato»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012

  1. Previdenza sociale — Competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali — Limiti — Rispetto del diritto dell’Unione — Norme del Trattato in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione — Divieto di discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità

    (Art. 18 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24)

  2. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Normativa nazionale che istituisce tariffe di trasporto ridotte per gli studenti — Riduzione subordinata alla concessione ai genitori degli assegni familiari di tale Stato membro — Discriminazione indiretta in base alla nazionalità — Inammissibilità — Giustificazione — Presupposti

    (Artt. 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24)

  3. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Principio della parità di trattamento — Deroga — Insussistenza dell’obbligo, per lo Stato membro ospitante, di concedere aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio — Limiti — Vendita di titoli di trasporto a tariffa ridotta agli studenti — Esclusione dalla deroga

    (Art. 18 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46-49)

  2.  Riservando, in linea di principio, il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari nazionali, uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

    Infatti, subordinare la riduzione delle tariffe di trasporto alla concessione di assegni familiari nello Stato membro ospitante crea una disparità di trattamento tra gli studenti nazionali che seguano i loro studi in tale Stato membro e gli studenti di altri Stati membri che seguano ivi anch’essi i loro studi, considerato che tale requisito viene soddisfatto più agevolmente dagli studenti nazionali in quanto i loro genitori percepiscono, in linea generale, tali assegni. Tale disparità di trattamento è contraria ai principi sottesi allo status di cittadino dell’Unione, vale a dire la garanzia di uno stesso trattamento giuridico nell’esercizio della propria libertà di circolazione.

    Una simile discriminazione indiretta in base alla nazionalità può risultare giustificata solamente qualora sia fondata su considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. A tale riguardo, è legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi, prima della concessione del suddetto beneficio agli studenti che si integrano in tale Stato, dell’esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato. Pertanto, un regime nazionale che esiga che uno studente dimostri l’esistenza di un collegamento siffatto potrebbe rispondere, in linea di principio, ad un obiettivo legittimo che può giustificare restrizioni.

    Tuttavia, da un lato, la prova richiesta per poter far valere l’esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo e, dall’altro, il reale collegamento non dev’essere fissato in modo uniforme per tutte le prestazioni, bensì dev’essere stabilito in funzione degli elementi costitutivi delle prestazione de qua, in particolare la sua natura e le sue finalità. Nel caso di una riduzione sulle tariffe di trasporto per studenti, l’esistenza di un collegamento reale tra lo studente che segua i propri studi e lo Stato membro ospitante potrebbe effettivamente essere verificato, segnatamente, con l’accertamento che la persona di cui trattasi sia iscritta in un istituto privato o pubblico, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante.

    (v. punti 50-52, 59-66 e dispositivo)

  3.  Quale deroga al principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 18 TFUE, di cui l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, costituisce solamente espressione specifica, il paragrafo 2 del medesimo articolo 24 dev’essere interpretato restrittivamente. Anche se le riduzioni delle tariffe di trasporto concesse agli studenti interessati costituiscono per i medesimi aiuti al loro mantenimento, esse non possono essere considerate alla stregua degli aiuti di mantenimento agli studi «consistenti in borse di studio o prestiti per studenti» che ricadono nella deroga al principio di parità di trattamento prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 e che possono non essere concessi a determinate categorie di cittadini dell’Unione soggiornanti sul territorio dello Stato membro ospitante ai sensi della medesima direttiva.

    (v. punti 54, 55)