SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 novembre 2012 ( *1 )
«Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Trattamento — Obbligo del prestatore di servizi di trattamento di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria — Esigenze quanto al momento e al contenuto della domanda di informazioni»
Nella causa C-56/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 3 gennaio 2011, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2011, nel procedimento
Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG
contro
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits (relatore), J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2012,
considerate le osservazioni presentate:
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per Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG, da C. Bittner e F. Eckard, Rechtsanwälte; |
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per Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, da K. von Gierke e J. Forkel, Rechtsanwälte; |
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per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da B. Schima, M. Vollkommer, F. Wilman e I. Galindo Martin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 giugno 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), nonché dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998 (GU L 328, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1768/95»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Raffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG (in prosieguo: la «RWZ») e la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV») relativa alla richiesta di informazioni presentata dalla STV alla RWZ riguardo alle campagne di commercializzazione di sementi certificate 2005/2006 e 2006/2007. |
Contesto normativo
Il regolamento n. 2100/94
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Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2100/94, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al «costitutore», vale a dire alla «persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa». |
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L’articolo 13 di detto regolamento, rubricato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», prevede quanto segue: «1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta (…), richiedono l’autorizzazione del titolare:
(...) Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni. (...)». |
5 |
Il paragrafo 1 dell’articolo 14 di tale regolamento, rubricato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», dispone quanto segue: «In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali». |
6 |
L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 così recita: «Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:
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Il regolamento n. 1768/95
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L’articolo 2 del regolamento n. 1768/95 è così redatto: «1. Le condizioni di cui all’articolo 1 sono osservate [tanto] dal titolare, che rappresenta il costitutore, [quanto] dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro. 2. Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell’esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell’esigenza di proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l’effetto concreto della sua osservanza». |
8 |
L’articolo 5 di detto regolamento, che prevede la disciplina della remunerazione dovuta al titolare, così recita: «1. L’ammontare dell’equa remunerazione da corrispondere al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento [n. 2100/94] può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore. 2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona. (...) 5. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2. (...)». |
9 |
L’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, rubricato «Informazioni dell’agricoltore», ai paragrafi 3 e 4 recita quanto segue: «3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e) si riferiscono alla campagna di commercializzazione in corso e a una o più delle tre campagne precedenti, per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5. La prima campagna di commercializzazione alla quale l’informazione si riferisce dev’essere in ogni caso quella in cui è stata fatta la prima di tali richieste sulla varietà o sulle varietà e sull’agricoltore interessato, purché il titolare abbia preso le opportune misure per assicurarsi che l’agricoltore, prima o nel momento stesso dell’acquisto del materiale di moltiplicazione della varietà o delle varietà, [fosse] informato almeno dell’avvenuta presentazione della domanda di concessione di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o dell’avvenuta concessione di una tale privativa e delle condizioni relative all’impiego di tale materiale di moltiplicazione. (...) 4. Nella domanda il titolare specifica il proprio nome e indirizzo, la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento o i riferimenti alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali. Se l’agricoltore lo richiede, la domanda è fatta per iscritto il titolare presenta la documentazione comprovante la sua titolarità. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, la richiesta va presentata direttamente all’agricoltore interessato». |
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L’articolo 9 di detto regolamento, rubricato «Informazioni del servizio di trattamento», così dispone: «1. Gli elementi informativi specifici che il [fornitore del] servizio di trattamento è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino del regolamento [n. 2100/94] possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e il [fornitore del servizio di trattamento interessat[i]. 2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, il [fornitore del] servizio di trattamento è tenuto a fornire, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o dagli Stati membri, al titolare che ne faccia richiesta, una dichiarazione in merito all’informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), c), d) ed e) si riferiscono alla campagna di commercializzazione in corso e a una o più delle tre campagne precedenti, per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5; la prima campagna di commercializzazione alla quale le informazioni si riferiscono è tuttavia quella in cui è stata fatta la prima richiesta riguardo alla varietà o alle varietà e al [fornitore del] servizio che ha effettuato il trattamento. 4. Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis. (...)». |
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L’articolo 14 del regolamento n. 1768/95, relativo al controllo da parte del titolare dell’adempimento degli obblighi dell’agricoltore, prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue: «Ai fini del controllo, da parte del titolare, del rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 del regolamento [n. 2100/94], richiamato nel presente regolamento, per quanto concerne l’adempimento degli obblighi dell’agricoltore, questi, su richiesta del titolare,
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La RWZ è una cooperativa centrale agricola che propone agli agricoltori la realizzazione di operazioni di trattamento di sementi con le quali il fornitore procede al condizionamento del prodotto di un raccolto in vista del magazzinaggio e del futuro impianto. |
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Detto servizio è rivolto, da un lato, ai titolari di ritrovati vegetali, rappresentati in particolare dalla STV, che hanno proceduto, nell’ambito di colture a contratto, alla moltiplicazione di sementi certificate in vista della loro commercializzazione. |
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Dall’altro, detto servizio è rivolto agli agricoltori che procedono all’impianto di sementi ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94. |
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Dalla decisione di rinvio emerge che la RWZ ha provveduto, per conto di vari agricoltori, ad effettuare operazioni di trattamento per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007 nell’ambito di colture a contratto eseguite per conto dei titolari di ritrovati vegetali rappresentati dalla STV. |
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Sul fondamento delle dichiarazioni di coltura a contratto pervenutele dagli agricoltori interessati, la STV ha inviato alla RWZ due serie di richieste di informazioni riguardanti operazioni di trattamento cui quest’ultima ha proceduto:
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A tali richieste ‐ intese a chiarire se la RWZ avesse realizzato operazioni di trattamento sulle varietà protette in questione, chi avesse disposto tali operazioni e in quali quantità ‐ erano allegati elenchi riassuntivi da cui risultava, oltre alla varietà protetta e alla campagna di commercializzazione interessate, il nome e il recapito dell’agricoltore che aveva effettuato la coltura del prodotto del raccolto, ma non contenevano alcuna copia delle dichiarazioni di coltura né di altre prove. |
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La RWZ non ha accolto tali richieste, invocando tre ordini di motivi a giustificazione del suo diniego. In primo luogo, ha ritenuto che ogni richiesta di informazioni dovesse contenere gli elementi indicativi del fatto che essa avrebbe proceduto ad operazioni di trattamento rientranti nell’obbligo di informazione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94. In secondo luogo, ha ritenuto che fossero giuridicamente pertinenti soltanto le richieste di informazioni presentate durante la campagna alla quale le informazioni si riferivano. In terzo luogo, ha considerato che non fosse possibile ricavare alcun elemento indicativo di un’eventuale coltura di sementi da operazioni di trattamento che avvengono nell’ambito di una coltura a contratto per conto del titolare. |
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La STV, proposto ricorso contro la RWZ, è risultata vittoriosa dinanzi al giudice di primo grado, il quale ha ritenuto, da un lato, che alla presentazione di richieste di informazioni non si applicasse alcun termine di decadenza e, dall’altro, che le dichiarazioni di coltura a contratto costituissero elementi sufficienti a far sorgere l’obbligo di informazione gravante sul fornitore, in quanto l’agricoltore che procede ad una coltura in base ad un contratto di moltiplicazione ha la concreta possibilità di effettuare una coltura delle sementi in questione. Contro tale sentenza la RWZ ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. |
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A fronte di dubbi in ordine all’interpretazione da dare agli articoli 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 nonché 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1768/95, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1768/95 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento riguardo a talune varietà protette viene meno qualora la richiesta di informazioni presentata dal titolare di tali varietà pervenga al fornitore medesimo successivamente alla scadenza della campagna di commercializzazione cui si riferisce la suddetta richiesta. |
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Come risulta dal disposto stesso dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1768/95, l’obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), dell’articolo medesimo grava sul fornitore di servizi di trattamento qualora tali informazioni si riferiscano alla campagna di commercializzazione nel corso della quale la richiesta è stata presentata. |
23 |
Pertanto, in linea di principio, una richiesta relativa ad una data campagna di commercializzazione che pervenga al suddetto fornitore successivamente alla scadenza della campagna stessa non può far sorgere un obbligo di informazione a suo carico. |
24 |
Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1768/95 precisa che le informazioni richieste possono parimenti riferirsi a una o più campagne precedenti per le quali il titolare non abbia ancora presentato una richiesta. A tale riguardo, detta disposizione specifica che la prima campagna alla quale le informazioni si riferiscono deve essere quella in cui è stata fatta la prima richiesta riguardo alla varietà o alle varietà e al fornitore di servizi di trattamento di cui trattasi. |
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Pertanto, dal tenore stesso di detta disposizione si evince che il titolare può presentare una richiesta di informazioni a un fornitore di servizi di trattamento riguardo a una o più campagne di commercializzazione che precedono quella in corso, sempreché abbia indirizzato una prima domanda relativa alla varietà e al fornitore interessati nel corso della prima di tali campagne precedenti. |
26 |
Tale interpretazione è avvalorata dalla finalità stessa del regolamento n. 1768/95 che, a termini dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, è inteso a salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95, infatti, precisa che è necessario mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi interessi al fine di tutelarli. |
27 |
In tale contesto, occorre rilevare che, a differenza di numerose versioni linguistiche, la versione in lingua francese dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1768/95 omette di limitare la facoltà di richiedere informazioni al massimo alle tre campagne che precedono la campagna di commercializzazione in corso. |
28 |
Orbene, da una parte, contrariamente a quanto sostiene la STV, sarebbe in contrasto con la finalità del regolamento n. 1768/95, quale ricordata supra al punto 26, ritenere che non sussista alcun limite temporale all’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento. |
29 |
Dall’altra, occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, che sancisce l’obbligo di informazione gravante sull’agricoltore, limita espressamente la facoltà del costitutore di richiedere informazioni a quelle relative, al massimo, alle tre campagne che precedono la campagna di commercializzazione in corso. Atteso che l’obbligo di informazione gravante sull’agricoltore è pressoché identico a quello gravante sul fornitore di servizi di trattamento, non vi è ragione alcuna di procedere a una distinzione quanto ai periodi che possono essere oggetto delle richieste dei titolari in funzione del loro destinatario. |
30 |
In tal senso, l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1768/95, così interpretato, consente di garantire nel migliore dei modi gli interessi dei costitutori, da una parte, in quanto dispongono di una certa flessibilità nel deposito delle loro richieste di informazioni, e quelli dei fornitori di servizi di trattamento, dall’altra, che devono conservare le informazioni richieste solo per un periodo limitato, e dopo esserne stati previamente avvisati. |
31 |
Nella specie, dalla decisione di rinvio risulta che la STV ha inviato alla RWZ due serie di richieste di informazioni, quanto alla campagna di commercializzazione 2005/2006, il 30 giugno, il 7 agosto e il 15 settembre 2006 nonché il 30 aprile 2007 e, quanto alla campagna di commercializzazione 2006/2007, il 25 e il 29 giugno 2007, il 23 novembre 2007 nonché il 29 maggio 2008. |
32 |
Tenendo presente che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95, la campagna di commercializzazione inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno dell’anno civile, e che le indicazioni risultanti dalla decisione di rinvio non consentono di determinare riguardo a quali varietà protette le richieste sono state presentate dalla STV né se si tratta di prime richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, di tale regolamento, spetta al giudice del rinvio determinare quali tra tali richieste sono state presentate entro i termini fissati. |
33 |
Pertanto, la prima questione va risolta dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1768/95 va interpretato nel senso che l’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento riguardo a talune varietà protette sorge qualora la richiesta di informazioni relativa ad una determinata campagna di commercializzazione sia stata presentata prima della scadenza della campagna medesima. Tale obbligo, tuttavia, può sussistere riguardo alle informazioni relative fino alle tre campagne che precedono quella in corso, sempreché il titolare abbia presentato una prima richiesta, quanto alle stesse varietà, allo stesso fornitore nel corso del primo degli anni di commercializzazione precedenti oggetto della richiesta di informazioni. |
Sulla seconda e sulla terza questione
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Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 vada interpretato nel senso, da una parte, che la circostanza che un agricoltore abbia proceduto alla coltura a contratto di una varietà protetta a favore del suo titolare sia tale da costituire un elemento indicativo idoneo a far sorgere l’obbligo di informazione gravante sul fornitore che ha proceduto al trattamento delle sementi certificate di tale varietà e, dall’altra, che il titolare debba allegare alla sua richiesta di informazioni la prova degli elementi dedotti per legittimare il suo diritto all’informazione. |
35 |
Innanzi tutto, occorre sottolineare che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1768/95, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, che definisce le esigenze formali che devono essere soddisfate dalla richiesta di informazioni del titolare al fornitore di servizi di trattamento, non impone in alcun modo che a tale richiesta siano allegate le prove a sostegno degli elementi indicativi ivi esposti. L’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, prima frase, di detto regolamento prevede persino la possibilità che tale richiesta sia presentata oralmente. |
36 |
Quanto alle ipotesi di coltura a contratto, la Corte ha già avuto modo di statuire che l’acquisto di materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta del titolare da parte di un agricoltore dev’essere considerato un indizio idoneo a far sorgere l’obbligo di informazione di detto agricoltore nei confronti del titolare (v. sentenza del 10 aprile 2003, Schulin, C-305/00, Racc. pag. I-3525, punto 65). |
37 |
La circostanza che un agricoltore abbia proceduto alla coltura a contratto di una varietà protetta a favore del suo titolare, infatti, costituisce un elemento indicativo del fatto che detto agricoltore potrebbe disporre di sementi della varietà protetta per la coltura delle quali potrebbe avere l’intento di chiedere il beneficio del privilegio previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94. |
38 |
Una tale circostanza, tuttavia, non può di per sé comportare automaticamente il sorgere del diritto del titolare a ottenere informazioni da parte del fornitore di servizi di trattamento. |
39 |
Se è pur vero che dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 risulta che tale diritto trova applicazione quando un agricoltore si sia avvalso o intenda avvalersi del privilegio che gli è riconosciuto in forza di tale articolo, la Corte ha affermato che tale diritto sorge, nei confronti del fornitore di servizi di trattamento, solo ove il titolare disponga di un indizio del fatto che il fornitore ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà protetta ai fini della sua coltura (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2004, Brangewitz, C-336/02, Racc. pag. I-9801, punto 53). |
40 |
Orbene, in tale contesto, la circostanza che un agricoltore proceda alla coltura a contratto di una varietà protetta non può, di per sé, costituire un indizio del fatto che un fornitore del trattamento abbia effettuato, o preveda di effettuare, operazioni di tal genere sul prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di detta varietà ai fini della sua coltura. |
41 |
Alla luce delle circostanze della specie, potrebbe trattarsi, tutt’al più, di uno tra gli elementi che consentono di concludere nel senso della presenza di tale indizio. Spetta al giudice del rinvio valutare i fatti nella specie per determinare se ciò ricorra nella controversia principale. |
42 |
Conseguentemente, la seconda e la terza questione vanno risolte dichiarando che il combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 va interpretato nel senso che la richiesta di informazioni del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di un fornitore di servizi di trattamento non deve contenere le prove a sostegno degli elementi indicativi ivi esposti. Inoltre, il fatto che un agricoltore proceda a una coltura a contratto di una varietà protetta non può, di per sé, costituire un indizio del fatto che un fornitore di servizi di trattamento abbia effettuato, o preveda di effettuare, operazioni di tal genere sul prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di detta varietà ai fini della sua coltura. Tuttavia, tale circostanza può, in considerazione delle altre circostanze della specie, consentire di concludere nel senso della presenza di tale indizio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia sottoposta al suo esame. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.