Causa C-53/11 P
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
contro
Nike International Ltd
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 58 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regole 49 e 50 — Marchio denominativo R10 — Opposizione — Cessione — Ammissibilità del ricorso — Nozione di “persona legittimata a proporre un ricorso” — Applicabilità delle direttive dell’UAMI»
Massime della sentenza
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Cessione del marchio anteriore dopo il deposito dell’opposizione e prima dell’adozione della decisione da parte dell’Ufficio – Obbligo del cessionario di fornire la prova della cessione per giustificare la propria legittimazione ad agire – Termine
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 58 e 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 48, § 1, a) e b), e 49, § 1 e 2]
La regola 49 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, enuncia, al suo paragrafo 1, che, se il ricorso non è conforme, in particolare, all’articolo 58 del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’articolo 59 di quest’ultimo regolamento.
Orbene, detto articolo 59 prevede due termini differenti. Al fine di prevedere una possibilità effettiva di sanare le irregolarità di cui alla suddetta regola 49, paragrafo 1, occorre prendere in considerazione il termine di quattro mesi decorrente dal giorno della notifica della decisione impugnata.
Non solo tale paragrafo 1 non prevede, nella sua formulazione, la possibilità per l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di concedere un termine supplementare al ricorrente al fine di sanare un’irregolarità connessa alla prova della legittimazione ad agire, ma, inoltre, il paragrafo 2 della medesima regola 49 esclude una simile possibilità.
Infatti, quest’ultimo paragrafo dispone che, se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento n. 40/94 o ad altre disposizioni delle regole contenute nel regolamento n. 2868/95, in particolare alla regola 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo, ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. La commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibile il ricorso se questo non è regolarizzato in tempo.
Dal riferimento ad «altre norme» e «altre disposizioni», contenuto nella regola 49, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, risulta chiaramente che la commissione di ricorso dell’Ufficio non può concedere un termine supplementare nel caso di un’irregolarità connessa all’inosservanza delle disposizioni espressamente menzionate al paragrafo 1 di detta regola, segnatamente all’articolo 58 del regolamento n. 40/94.
Ne deriva che il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio deve giustificare la propria legittimazione ad agire entro il termine di quattro mesi previsto all’articolo 59 del regolamento n. 40/94, pena l’inammissibilità del ricorso. Tale soggetto ha diritto di sanare di propria iniziativa un eventuale motivo di inammissibilità entro lo stesso termine.
Pertanto, se vi è stata una cessione del segno su cui si fondava l’opposizione senza che sia stato possibile prendere in considerazione tale cessione nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell’Ufficio, spetta al cessionario fornire, dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio, la prova di essere divenuto titolare di detto segno a seguito di cessione onde giustificare la sua legittimazione ad agire entro il termine di quattro mesi previsto all’articolo 59 del regolamento n. 40/94, pena l’inammissibilità del suo ricorso.
(v. punti 48-52, 54-55)
Causa C-53/11 P
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
contro
Nike International Ltd
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 58 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regole 49 e 50 — Marchio denominativo R10 — Opposizione — Cessione — Ammissibilità del ricorso — Nozione di “persona legittimata a proporre un ricorso” — Applicabilità delle direttive dell’UAMI»
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio — Cessione del marchio anteriore dopo il deposito dell’opposizione e prima dell’adozione della decisione da parte dell’Ufficio — Obbligo del cessionario di fornire la prova della cessione per giustificare la propria legittimazione ad agire — Termine
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 58 e 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 48, § 1, a) e b), e 49, § 1 e 2]
La regola 49 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, enuncia, al suo paragrafo 1, che, se il ricorso non è conforme, in particolare, all’articolo 58 del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’articolo 59 di quest’ultimo regolamento.
Orbene, detto articolo 59 prevede due termini differenti. Al fine di prevedere una possibilità effettiva di sanare le irregolarità di cui alla suddetta regola 49, paragrafo 1, occorre prendere in considerazione il termine di quattro mesi decorrente dal giorno della notifica della decisione impugnata.
Non solo tale paragrafo 1 non prevede, nella sua formulazione, la possibilità per l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di concedere un termine supplementare al ricorrente al fine di sanare un’irregolarità connessa alla prova della legittimazione ad agire, ma, inoltre, il paragrafo 2 della medesima regola 49 esclude una simile possibilità.
Infatti, quest’ultimo paragrafo dispone che, se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento n. 40/94 o ad altre disposizioni delle regole contenute nel regolamento n. 2868/95, in particolare alla regola 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo, ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. La commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibile il ricorso se questo non è regolarizzato in tempo.
Dal riferimento ad «altre norme» e «altre disposizioni», contenuto nella regola 49, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, risulta chiaramente che la commissione di ricorso dell’Ufficio non può concedere un termine supplementare nel caso di un’irregolarità connessa all’inosservanza delle disposizioni espressamente menzionate al paragrafo 1 di detta regola, segnatamente all’articolo 58 del regolamento n. 40/94.
Ne deriva che il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio deve giustificare la propria legittimazione ad agire entro il termine di quattro mesi previsto all’articolo 59 del regolamento n. 40/94, pena l’inammissibilità del ricorso. Tale soggetto ha diritto di sanare di propria iniziativa un eventuale motivo di inammissibilità entro lo stesso termine.
Pertanto, se vi è stata una cessione del segno su cui si fondava l’opposizione senza che sia stato possibile prendere in considerazione tale cessione nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell’Ufficio, spetta al cessionario fornire, dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio, la prova di essere divenuto titolare di detto segno a seguito di cessione onde giustificare la sua legittimazione ad agire entro il termine di quattro mesi previsto all’articolo 59 del regolamento n. 40/94, pena l’inammissibilità del suo ricorso.
(v. punti 48-52, 54-55)