Causa C-49/11

Content Services Ltd

contro

Bundesarbeitskammer

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori — Contratti a distanza — Informazione del consumatore — Informazioni fornite o ricevute — Supporto duraturo — Nozione — Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore — Diritto di recesso»

Massime della sentenza

Tutela dei consumatori – Contratti a distanza – Direttiva 97/7 – Obbligo del venditore di fornire al consumatore le informazioni pertinenti per iscritto o su altro supporto duraturo – Portata – Prassi commerciale consistente nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet del venditore – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7, art. 5, § 1)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

Conformemente a quest’ultimo articolo, infatti, il consumatore deve ricevere la conferma di tali informazioni senza doversi attivare lui stesso. Inoltre, perché sia considerato un supporto duraturo, un sito Internet deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in detta disposizione per consentirgli di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti. A tal fine, deve consentire al consumatore di conservare dette informazioni indirizzate a lui personalmente, garantire l’assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo ed offrire al consumatore la possibilità di riprodurle identiche.

(v. punti 35, 42-43, 50-51 e dispositivo)


Causa C-49/11

Content Services Ltd

contro

Bundesarbeitskammer

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori — Contratti a distanza — Informazione del consumatore — Informazioni fornite o ricevute — Supporto duraturo — Nozione — Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore — Diritto di recesso»

Massime della sentenza

Tutela dei consumatori — Contratti a distanza — Direttiva 97/7 — Obbligo del venditore di fornire al consumatore le informazioni pertinenti per iscritto o su altro supporto duraturo — Portata — Prassi commerciale consistente nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet del venditore — Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7, art. 5, § 1)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

Conformemente a quest’ultimo articolo, infatti, il consumatore deve ricevere la conferma di tali informazioni senza doversi attivare lui stesso. Inoltre, perché sia considerato un supporto duraturo, un sito Internet deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in detta disposizione per consentirgli di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti. A tal fine, deve consentire al consumatore di conservare dette informazioni indirizzate a lui personalmente, garantire l’assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo ed offrire al consumatore la possibilità di riprodurle identiche.

(v. punti 35, 42-43, 50-51 e dispositivo)