Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni — Casse di previdenza professionali — Normativa nazionale che subordina l’investimento degli attivi delle stesse in quote di fondi comuni di investimento stabiliti in un altro Stato membro all’autorizzazione a commercializzare tali quote nel territorio nazionale — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

(Art. 63, § 1, TFUE)

Massima

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente ad una cassa di previdenza professionale, o all’organismo d’investimento collettivo creato da quest’ultima per la gestione del suo patrimonio, di investire tale patrimonio in quote di un fondo comune d’investimento stabilito in un altro Stato membro soltanto se tale fondo sia stato autorizzato a commercializzare le sue quote sul territorio nazionale.

Infatti, la libera circolazione dei capitali può essere limitata da una normativa nazionale solamente laddove sia giustificata da uno dei motivi indicati all’articolo 65 TFUE ovvero da motivi imperativi di interesse generale. L’interesse di garantire la stabilità e la sicurezza degli attivi gestiti da un organismo di investimento collettivo creato da una cassa di previdenza professionale, segnatamente mediante l’adozione di regole prudenziali, costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, una normativa la quale esige che un fondo comune d’investimento stabilito in un altro Stato membro si sottoponga alla procedura di autorizzazione alla commercializzazione di sue quote sul territorio nazionale va ben oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di controllo perseguito.

(v. punti 28, 31-32, 38 e dispositivo)


Causa C-39/11

VBV - Vorsorgekasse AG

contro

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Casse di previdenza professionali — Investimento degli attivi — Fondi comuni di investimento stabiliti in un altro Stato membro — Investimento in tali fondi consentito soltanto se questi ultimi sono autorizzati a commercializzare le loro quote sul territorio nazionale»

Massime della sentenza

Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Casse di previdenza professionali – Normativa nazionale che subordina l’investimento degli attivi delle stesse in quote di fondi comuni di investimento stabiliti in un altro Stato membro all’autorizzazione a commercializzare tali quote nel territorio nazionale – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

(Art. 63, § 1, TFUE)

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente ad una cassa di previdenza professionale, o all’organismo d’investimento collettivo creato da quest’ultima per la gestione del suo patrimonio, di investire tale patrimonio in quote di un fondo comune d’investimento stabilito in un altro Stato membro soltanto se tale fondo sia stato autorizzato a commercializzare le sue quote sul territorio nazionale.

Infatti, la libera circolazione dei capitali può essere limitata da una normativa nazionale solamente laddove sia giustificata da uno dei motivi indicati all’articolo 65 TFUE ovvero da motivi imperativi di interesse generale. L’interesse di garantire la stabilità e la sicurezza degli attivi gestiti da un organismo di investimento collettivo creato da una cassa di previdenza professionale, segnatamente mediante l’adozione di regole prudenziali, costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, una normativa la quale esige che un fondo comune d’investimento stabilito in un altro Stato membro si sottoponga alla procedura di autorizzazione alla commercializzazione di sue quote sul territorio nazionale va ben oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di controllo perseguito.

(v. punti 28, 31-32, 38 e dispositivo)