CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 21 marzo 2013 ( 1 )

Cause C‑625/11 P e C‑626/11 P

Polyelectrolyte Producers Group GEIE,

SNF SAS

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«Impugnazione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ricorso prematuro — Ricorso tardivo — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Articoli 57 e 59 — Sostanze soggette ad autorizzazione — Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate — Pubblicazione dell’elenco sul sito Internet dell’ECHA — Termini di ricorso — Dies a quo — Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento del Tribunale — Decadenza»

1. 

La Corte è chiamata a pronunciarsi, attraverso le impugnazioni proposte nelle due cause che esaminerò congiuntamente nelle presenti conclusioni, su una situazione del tutto particolare. Infatti, nell’ambito di due ricorsi di annullamento proposti dai medesimi soggetti contro un’unica «decisione» dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») che identifica una sostanza, nella fattispecie l’acrilammide, come sostanza ad altissimo rischio, il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato due ordinanze di irricevibilità, vale a dire le ordinanze del Tribunale del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T‑1/10, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata nella causa T‑1/10»), nonché PPG e SNF/ECHA (T‑268/10, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata nella causa T‑268/10») (in prosieguo, congiuntamente: le «ordinanze impugnate»), la prima delle quali respinge uno dei ricorsi in quanto prematuro e la seconda respinge l’altro ricorso in quanto tardivo.

2. 

Con due impugnazioni distinte, i ricorrenti nei due procedimenti dinanzi al Tribunale, lamentando in particolare una violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, chiedono alla Corte di annullare dette ordinanze, sostenendo che sia la dichiarazione del carattere prematuro del primo ricorso che la dichiarazione del carattere tardivo del secondo ricorso sono viziate da errori di diritto.

3. 

La disposizione pertinente nelle due cause in esame, vale a dire l’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 2 ), prevede nella fattispecie che la decisione controversa dell’ECHA sia pubblicata sul sito Internet della medesima.

4. 

La Corte sarà così indotta, da un lato, ad esaminare, anzitutto e per la prima volta, uno dei processi decisionali istituiti dal regolamento n. 1907/2006 per stabilire se gli atti adottati nell’ambito di tale processo costituiscano atti impugnabili, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dagli operatori economici interessati. Essa dovrà poi esaminare la questione se l’articolo 263 TFUE osti, come ha dichiarato il Tribunale nella causa T‑1/10, a che un ricorrente proponga un ricorso di annullamento contro un atto, adottato a conclusione di detto processo decisionale e pubblicato su Internet, non appena venga a conoscenza di tale atto e quindi anche prima che esso formi oggetto delle misure di pubblicità previste dal regolamento n. 1907/2006.

5. 

Dall’altro lato, la Corte sarà invitata a pronunciarsi, anche in questo caso per la prima volta, sulle modalità di calcolo dei termini di ricorso contro gli atti pubblicati esclusivamente su Internet o, più esattamente, per i quali è prevista non la pubblicazione, ma solo una misura di pubblicità su Internet. Più precisamente, la Corte dovrà rispondere alla questione se l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui i termini di ricorso contro gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea decorrono solo a partire dal quattordicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, sia applicabile alla pubblicazione degli atti su Internet.

I – Procedimenti dinanzi al Tribunale e ordinanze impugnate

A – Fatti

6.

I due ricorsi di annullamento oggetto delle impugnazioni traggono entrambi origine da una decisione con cui l’ECHA, in applicazione dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, ha inserito l’acrilammide, sostanza considerata ad altissimo rischio, nell’elenco delle sostanze identificate ai fini della loro successiva inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 ( 3 ).

7.

Dalle due ordinanze impugnate risulta che il Polyelectrolyte Producers Group GEIE è un gruppo che rappresenta gli interessi delle società produttrici e/o importatrici di polielettroliti, poliacrilammide e/o altri polimeri contenenti acrilammide, di cui è membro la SNF SAS ( 4 ).

8.

Il 25 agosto 2009 il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso all’ECHA un fascicolo concernente l’identificazione dell’acrilammide come sostanza cancerogena e mutagena, rispondente ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a) e b), del regolamento n. 1907/2006, destinata a comparire nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate all’iscrizione nell’allegato XIV del suddetto regolamento, contenente l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

9.

Il 27 novembre 2009 il comitato degli Stati membri cui era stato sottoposto il fascicolo in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006 ha raggiunto un accordo unanime sull’identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, in quanto essa rispondeva ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a) e b), di tale regolamento.

10.

Il 7 dicembre 2009 l’ECHA ha pubblicato un comunicato stampa che annunciava detto accordo unanime del comitato degli Stati membri nonché l’aggiornamento, nel gennaio 2010, dell’elenco di identificazione delle sostanze candidate.

11.

Il 22 dicembre 2009, il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato la decisione ED/68/2009 che prevede la pubblicazione, per il 13 gennaio 2010, dell’elenco di identificazione delle sostanze candidate aggiornato e comprendente l’acrilammide.

B – Le due controversie dinanzi al Tribunale

12.

In tale contesto, i ricorrenti hanno proposto i due ricorsi nelle cause T‑1/10 e T‑268/10.

13.

Con un primo ricorso, proposto il 4 gennaio 2010 nella causa T‑1/10, oggetto dell’impugnazione nella causa C‑626/11 P, i ricorrenti hanno chiesto l’«annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art[icolo] 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’art[icolo] 59 del regolamento medesimo» ( 5 ). Il 5 gennaio 2010 la SNF ha inoltre presentato, con atto separato, una domanda di sospensione dell’esecuzione della suddetta decisione, registrata con il numero T‑1/10 R.

14.

Con ordinanza dell’11 gennaio 2010, il presidente del Tribunale ha accolto provvisoriamente la domanda di sospensione dell’esecuzione.

15.

Il 13 gennaio 2010 l’ECHA ha pubblicato un nuovo comunicato stampa che annunciava l’iscrizione di 14 sostanze nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate e riservava il caso dell’acrilammide in esecuzione dell’ordinanza di sospensione dell’11 gennaio 2010.

16.

Il 18 marzo 2010 l’ECHA ha presentato un’eccezione di irricevibilità del ricorso nella causa T‑1/10.

17.

Con ordinanza del 26 marzo 2010 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione presentata dalla SNF e ha riservato le spese.

18.

Il 30 marzo 2010 l’ECHA ha pubblicato sul suo sito Internet l’elenco di identificazione delle sostanze candidate, aggiornato e comprendente l’acrilammide.

19.

Con un secondo ricorso, proposto il 10 giugno 2010 nella causa T‑268/10, oggetto dell’impugnazione nella causa C‑625/11 P, i ricorrenti hanno chiesto l’«annullamento della decisione dell’ECHA, pubblicata in data 30 marzo 2010, che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art[icolo] 57 del regolamento n. 1907/2006 e che include l’acrilammide nell’elenco [di identificazione] delle sostanze candidate» ( 6 ).

20.

Il 5 novembre 2010 l’ECHA ha presentato un’eccezione di irricevibilità del ricorso nella causa T‑268/10. Il 18 gennaio 2011 l’ECHA ha inoltre depositato una memoria complementare alla sua eccezione di irricevibilità.

C – L’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10 (ricorso dichiarato prematuro)

21.

Con ordinanza impugnata nella causa T‑1/10 il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA e ha conseguentemente respinto il ricorso in quanto irricevibile. Inoltre esso, da un lato, ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’ECHA e, dall’altro, ha posto a carico del Regno dei Paesi Bassi e della Commissione europea le rispettive spese. Esso ha infine condannato la SNF a sopportare le spese afferenti al procedimento sommario.

22.

Nella fattispecie, il Tribunale ha considerato, sostanzialmente, che alla data di deposito del ricorso, il 4 gennaio 2010, l’acrilammide non era ancora stata inclusa nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate. È vero che, a tale data, il comitato degli Stati membri aveva raggiunto un accordo unanime sull’identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio e che il direttore esecutivo dell’ECHA aveva adottato la propria decisione di includerlo nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate. Tuttavia, l’entrata in vigore di tale decisione era prevista solo per il13 gennaio 2010 ( 7 ). Pertanto, la «decisione impugnata» dai ricorrenti alla data in cui essi hanno proposto i loro ricorsi non era intesa a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi ( 8 ). Infatti, atteso che l’elenco di identificazione delle sostanze candidate esiste esclusivamente sul sito Internet dell’ECHA, è soltanto con l’inclusione in detto elenco pubblicato sul menzionato sito Internet che l’atto di identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio mira a produrre effetti giuridici ( 9 ).

D – L’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10 (ricorso dichiarato tardivo)

23.

Con l’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10 il Tribunale ha accolto il motivo di irricevibilità sollevato in via principale dall’ECHA nella sua eccezione di irricevibilità, basato sull’inosservanza del termine di ricorso, e ha conseguentemente respinto il ricorso in quanto irricevibile. Inoltre esso, da un lato, ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ECHA e, dall’altro, ha posto a carico del Regno dei Paesi Bassi e della Commissione le rispettive spese.

24.

Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata, vale a dire la decisione che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 e la include nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate ( 10 ), era stata pubblicata dall’ECHA sul suo sito Internet il 30 marzo 2010, in adempimento dell’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 ( 11 ), e che il termine di ricorso contro detta decisione scadeva il 9 giugno 2010 ( 12 ). Essendo stato proposto il 10 giugno 2010, il ricorso era quindi stato presentato tardivamente ( 13 ) e, dal momento che i ricorrenti non avevano invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ( 14 ), doveva essere conseguentemente respinto in quanto irricevibile ( 15 ).

25.

Il Tribunale si è inoltre preoccupato di aggiungere, dopo avere rilevato la tardività del ricorso, che i ricorrenti non potevano far valere un eventuale errore scusabile ( 16 ).

II – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

26.

I ricorrenti nei due procedimenti dinanzi al Tribunale hanno proposto un’impugnazione contro le ordinanze impugnate, la prima, registrata il 6 dicembre 2011 con il numero C‑625/11 P, contro l’ordinanza pronunciata nella causa T‑268/10, che dichiara il ricorso tardivo, e la seconda, registrata con il numero C‑626/11 P, contro l’ordinanza pronunciata nella causa T‑1/10, che dichiara il ricorso prematuro.

27.

Con lettere depositate il 23 dicembre 2011, il Regno dei Paesi Bassi, intervenuto a sostegno dell’ECHA nelle due cause dinanzi al Tribunale, ha dichiarato di mantenere il proprio sostegno nell’ambito delle due impugnazioni, senza tuttavia voler aggiungere nuovi elementi per iscritto.

28.

I ricorrenti e la convenuta nei procedimenti di impugnazione nonché la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali all’udienza, comune alle due cause, tenutasi il 14 dicembre 2012, durante la quale sono stati invitati a prendere posizione sulla rilevanza del punto 8 della sentenza del 19 settembre 1985, Hoogovens Groep/Commissione ( 17 ) ai fini dell’impugnazione nella causa C‑626/11 P.

29.

Nella loro impugnazione nella causa C‑625/11 P, i ricorrenti concludono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10;

annullare la decisione impugnata o,

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul loro ricorso di annullamento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e del procedimento dinanzi al Tribunale.

30.

L’ECHA chiede che la Corte voglia:

dichiarare infondata l’impugnazione;

condannare i ricorrenti alle spese.

31.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare i ricorrenti alle spese.

32.

Nella loro impugnazione nella causa C‑626/11 P, i ricorrenti concludono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10;

annullare la decisione impugnata o,

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul loro ricorso di annullamento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e del procedimento dinanzi al Tribunale.

33.

L’ECHA chiede che la Corte voglia:

dichiarare infondata l’impugnazione;

condannare i ricorrenti alle spese.

34.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare i ricorrenti alle spese.

III – Sulle impugnazioni

A – Osservazioni preliminari sulla funzione della pubblicazione degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e in particolare sull’utilizzo di Internet a tale scopo

35.

Occorre anzitutto rilevare che la validità dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006, nella parte in cui prevede che l’elenco di identificazione delle sostanze candidate è «pubblicato» e «aggiornato» sul sito Internet dell’ECHA «[n]on appena è stata assunta una decisione sull’inclusione di una sostanza [nell’elenco]», non è stata contestata nel procedimento dinanzi al Tribunale, sicché tale questione rimane esclusa dal dibattito nell’ambito della presente impugnazione.

36.

Resta il fatto, tuttavia, che tale disposizione, sulla quale, come si vedrà, sono incentrate le questioni poste dalle due impugnazioni, in quanto definisce l’evento sulla cui base il Tribunale ha dichiarato irricevibili i due ricorsi, solleva un certo numero di questioni che, a mio avviso e quanto meno in una certa misura, non possono essere ignorate.

37.

A tal riguardo si deve ricordare che la funzione della pubblicazione di un atto delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, che discende dal principio di certezza del diritto, consiste anzitutto nel portare a conoscenza degli interessati, con precisione ed esattezza, la portata degli obblighi che esso pone a loro carico ( 18 ) ed eventualmente il momento a partire dal quale questi ultimi iniziano, di norma ( 19 ), a produrre effetti giuridici, proprio per consentire agli interessati di regolarsi di conseguenza ( 20 ) e di avvalersi, se del caso e con piena cognizione di causa, del loro diritto di ricorso contro tale atto.

38.

Inoltre, la pubblicazione, che risponde a requisiti di forma il cui rispetto è esso stesso soggetto al controllo del Corte ( 21 ), consente anche di stabilire con certezza la data a partire dalla quale si presume che gli interessati abbiano avuto conoscenza del contenuto degli atti che possono riguardarli e quindi, salvo eccezioni ( 22 ), la data a partire dalla quale possono essere calcolati con certezza e vanno quindi calcolati i termini entro i quali i ricorsi contro tali atti sono preclusi nell’interesse della certezza delle situazioni giuridiche, ancorché detta pubblicazione non costituisca una condizione della loro applicabilità.

39.

Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impone altresì, a mio avviso, di valutare le condizioni di ricevibilità dei ricorsi, in caso di dubbio o di difficoltà, in modo da favorire il loro esame nel merito e quindi un accesso alla giustizia propriamente detto, sempre con riserva dei diritti e degli interessi delle altre parti nel procedimento. Tale approccio deve pertanto indurre il giudice adito con un ricorso ad astenersi dall’interpretare con eccessivo rigore le disposizioni relative ai termini di ricorso e, comunque, ad escludere un’interpretazione ostile alla ricevibilità del ricorso ( 23 ).

40.

D’altro canto, è per questo motivo che, secondo costante giurisprudenza, i termini di ricorso contro un atto decorrono, di regola, dalla data di pubblicazione del medesimo, anche quando il ricorrente sia venuto a conoscenza del suo contenuto prima della pubblicazione, sicché la data in cui si è avuta conoscenza di un atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinata rispetto a quella della pubblicazione o della notifica di tale atto ( 24 ).

41.

Ciò precisato, occorre ora esaminare la formalità specifica della «pubblicità» delle «decisioni» relative all’inclusione delle sostanze nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate, attraverso l’aggiornamento di tale elenco sul sito Internet dell’ECHA previsto dall’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006, che deve essere necessariamente confrontata con il contenuto dell’«avviso legale» inserito dall’ECHA su detto sito Internet. Secondo ciò che il menzionato avviso legale definisce «clausola di esclusione della responsabilità», l’ECHA dichiara, in particolare, che «non si assume (…) alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute [sul suo sito Internet]», precisando che essa non «può garantire che un documento disponibile on-line riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente» ( 25 ). Risulta quanto meno arduo non tenere conto di detta «clausola» nella valutazione della portata e degli effetti di tale formalità specifica di pubblicità.

42.

L’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 potrebbe essere interpretato nel senso che prevede una certa «pubblicità» al contenuto di una «decisione», peraltro non identificata in modo sufficientemente preciso. Tuttavia, detta disposizione, in mancanza di qualsiasi disposizione relativa a tale pubblicità su Internet ( 26 ) che consenta, in particolare, di garantire con certezza le date della messa on‑line ( 27 ) nonché l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità delle informazioni messe on‑line ( 28 ), non può essere equiparata ad una vera e propria «pubblicazione» con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano ( 29 ).

43.

Affinché un sito Internet possa essere considerato conforme ad un obbligo di pubblicazione in senso stretto, esso deve potersi fondare su basi tecniche tali da garantire che una clausola di esclusione della responsabilità come quella del sito Internet dell’ECHA non sia affatto necessaria, almeno per una parte del contenuto di detto sito ( 30 ).

44.

Occorre peraltro sottolineare che il fatto che l’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 preveda tale pubblicità delle decisioni sull’inclusione di una sostanza nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate non implica necessariamente che sia esclusa qualsiasi misura di pubblicazione delle suddette decisioni, anche su Internet. Il consiglio di amministrazione dell’ECHA potrebbe benissimo, senza contravvenire alla citata disposizione, prevedere, nel regolamento interno dell’ECHA e nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti dall’articolo 78 del regolamento n. 1907/2006, un obbligo di pubblicare, in senso stretto, le menzionate decisioni.

45.

Per concludere le presenti osservazioni preliminari, tengo a sottolineare, che, dal momento che la validità di una modalità di pubblicazione come quella prevista dall’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 non è contestata nella presente causa, le impugnazioni non devono essere esaminate in base a considerazioni di tale natura. Tuttavia, e tenuto conto dell’importanza che rivestono detta pubblicazione e la data in cui essa è intervenuta nelle due controversie, ritengo che tali considerazioni debbano essere incluse nell’esame complessivo delle due impugnazioni.

B – L’impugnazione nella causa C‑626/11 P (ordinanza impugnata nella causa T‑1/10, che dichiara il ricorso prematuro)

1. Sintesi degli argomenti delle parti

46.

I ricorrenti sollevano, sostanzialmente, un unico motivo basato su un errore di interpretazione del regolamento n. 1907/2006, che avrebbe portato ad una violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

47.

Più precisamente, essi addebitano al Tribunale di avere dichiarato che l’unico atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi nell’ambito della procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 era l’«inclusione» effettiva dell’acrilammide nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate pubblicato sul sito Internet dell’ECHA, e non la sua identificazione come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, quale concretizzata e portata a loro conoscenza con il comunicato stampa pubblicato dall’ECHA il 7 dicembre 2009.

48.

L’ECHA, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, asserisce per contro che il Tribunale ha giustamente dichiarato che la decisione del comitato degli Stati membri che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio era solo una decisione preparatoria non destinata a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e che soltanto la pubblicazione dell’elenco di identificazione aggiornato delle sostanze candidate sul sito Internet dell’ECHA è idonea a produrre tali effetti.

2. Analisi

49.

Occorre sottolineare preliminarmente che, nell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il solo motivo che, alla data in cui esso è stato proposto, la decisione impugnata non mirava a produrre effetti nei confronti di terzi ( 31 ). Il Tribunale ha infatti considerato, come risulta in particolare dal punto 45 di tale ordinanza, che detta decisione non poteva produrre effetti prima dell’entrata in vigore, prevista per il 13 gennaio 2010, della decisione del direttore esecutivo dell’ECHA, conseguente all’accordo unanime del comitato degli Stati membri, di includere l’acrilammide nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate pubblicata sul sito Internet dell’ECHA.

50.

La motivazione dell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10 è viziata da vari errori di diritto.

51.

A tal riguardo, occorre anzitutto rammentare che la Corte ha dichiarato che l’articolo 33, paragrafo 3, CA ( 32 ), che stabiliva le formalità, ossia notificazione o pubblicazione, a partire dalle quali decorreva il termine dei ricorsi d’annullamento, non ostava a che il ricorrente adisse la Corte non appena la decisione considerata fosse stata adottata, senza attenderne la notifica o la pubblicazione.

52.

Nulla nell’articolo 263, sesto comma, TFUE, osta all’applicazione di tale giurisprudenza al caso di specie.

53.

Al contrario, dall’insieme della giurisprudenza della Corte risulta che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva impone di riconoscere ad ogni cittadino il diritto di proporre un ricorso d’annullamento contro un atto, sempre che tale atto miri a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e possa quindi riguardarlo e l’interessato soddisfi le altre condizioni di ricevibilità del ricorso, non appena venga a conoscenza dell’autore, del contenuto e della motivazione dell’atto in questione, senza che possa essergli opposto il carattere prematuro del ricorso, anche qualora l’atto debba ancora essere pubblicato o notificato e quindi anche prima dell’espletamento di tali eventuali formalità.

54.

Infatti, come risulta da una costante giurisprudenza, l’azione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione che miri a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi ( 33 ), vale a dire effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sui loro interessi modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica ( 34 ), e tali effetti devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi attinenti alla sostanza stessa del provvedimento ( 35 ), tenendo conto, ove necessario, del contesto in cui esso è stato adottato ( 36 ).

55.

Pertanto, se, tenuto conto del suo contenuto e delle circostanze in cui è intervenuto, un provvedimento mira, in modo chiaro e definitivo ( 37 ), a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, esso costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a prescindere dalla sua pubblicazione o notifica.

56.

La pubblicazione di un atto, come risulta da una giurisprudenza parimenti costante della Corte, costituisce un presupposto della sua opponibilità ( 38 ), che fa quindi scattare i termini di ricorso contro l’atto stesso. Pur facendo decorrere i termini di ricorso alla cui scadenza l’atto diviene definitivo, la pubblicazione non condiziona la costituzione del diritto di ricorso contro tale atto.

57.

Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che l’atto con cui una sostanza viene identificata come sostanza ad altissimo rischio, adottato secondo la procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, comporta obblighi giuridici, in particolare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 7, paragrafo 2, 31, paragrafi 1, lettera c), e 3, lettera b), nonché 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1907/2006 ( 39 ). Esso ha riconosciuto, dall’altro, che l’organo dell’ECHA incaricato di includere una sostanza nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate non dispone di alcun margine di discrezionalità con riguardo a tale inclusione, se vi è l’accordo unanime del comitato degli Stati membri ( 40 ).

58.

Nondimeno, il Tribunale ha concluso che l’atto con cui una sostanza viene identificata come sostanza ad altissimo rischio non mira a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi prima dell’inclusione di detta sostanza nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate pubblicata sul sito Internet dell’ECHA ( 41 ) e, più precisamente, prima dell’entrata in vigore della decisione del direttore dell’ECHA che dispone la pubblicazione dell’elenco di identificazione delle sostanze candidate ( 42 ). Il Tribunale ha quindi formalmente concluso che il termine per «la presentazione di un ricorso avverso l’atto di identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio (…) può decorrere soltanto a partire dalla pubblicazione dell’elenco [di identificazione delle] sostanze candidate contenente detta sostanza».

59.

È quindi la data effettiva di pubblicazione dell’elenco di identificazione delle sostanze candidate sul sito Internet dell’ECHA, e più precisamente la data in cui detto elenco viene aggiornato, quella che coincide con la data di entrata in vigore di detta decisione, che è stata considerata dal Tribunale quale punto di partenza obbligatorio dei termini di ricorso nel caso di specie ( 43 ) e sulla cui base esso ha concluso per il carattere prematuro del ricorso.

60.

Così facendo, il Tribunale è incorso in un errore sia quanto alla portata e agli effetti della pubblicazione degli atti di diritto dell’Unione, sia quanto all’interpretazione della nozione di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

61.

Pertanto, concludendo che il ricorso di annullamento contro la decisione dell’ECHA di iscrivere l’acrilammide nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate era prematuro, in quanto proposto prima della pubblicazione di detto elenco sul sito Internet dell’ECHA, il Tribunale è incorso in un errore nell’interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.

62.

Occorre aggiungere che, come peraltro avevano fatto valere sia il Regno dei Paesi Bassi che la Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale, è la decisione del direttore esecutivo dell’ECHA di includere una sostanza nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate che deve essere considerata l’atto definitivo che conclude la procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

63.

La pubblicazione dell’elenco di identificazione aggiornato delle sostanze candidate sul sito Internet dell’ECHA è solo l’operazione materiale che consente di portare la decisione definitiva dell’ECHA a conoscenza degli interessati ( 44 ), anche se tale operazione è ciò che nella fattispecie determina l’opponibilità di detta decisione nei loro confronti e fissa la data dalla quale iniziano a decorrere i termini di decadenza per i ricorsi contro la medesima.

64.

Infine, in mancanza di qualsiasi altra forma ufficiale di informazione sull’inclusione di una sostanza nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate, quale la pubblicazione della decisione del direttore esecutivo dell’ECHA o la sua notifica alle parti interessate che hanno trasmesso osservazioni menzionate all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, a maggior ragione risulta giustificata la ricevibilità del ricorso proposto da queste ultime non appena venute a conoscenza di tale inclusione.

65.

L’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10 deve quindi essere annullata e la causa rinviata al Tribunale affinché statuisca sugli altri motivi e argomenti sollevati dalle parti e in particolare sugli altri motivi di irricevibilità sollevati dall’ECHA nella sua eccezione di irricevibilità. A tal riguardo occorre sottolineare che, qualora il Tribunale dovesse concludere per la ricevibilità del ricorso, tale conclusione comporterebbe automaticamente l’irricevibilità, per litispendenza, del ricorso proposto nella causa T‑268/10, oggetto dell’impugnazione nella causa C‑625/11 P che mi accingo ad esaminare, nell’ipotesi in cui tale impugnazione venisse accolta e la causa fosse rinviata dinanzi al Tribunale.

C – L’impugnazione nella causa C‑625/11 P (ordinanza impugnata nella causa T‑268/10, che dichiara il ricorso tardivo)

1. Sintesi degli argomenti delle parti

66.

I ricorrenti sollevano, sostanzialmente, un unico motivo secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di interpretazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura e della giurisprudenza relativa ai termini di ricorso, che avrebbe portato ad una violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Essi sostengono che il termine di 14 giorni previsto da tale disposizione deve essere applicato ad ogni atto pubblicato, quale che sia la modalità di pubblicazione, e non solo agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

67.

L’ECHA, pienamente sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, ritiene invece che il termine di 14 giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale non sia applicabile in caso di pubblicazione di un atto su Internet. Poiché le disposizioni di diritto dell’Unione relative ai termini di ricorso devono essere interpretate restrittivamente, l’ambito di applicazione di detta disposizione può essere ampliato solo mediante una modifica del regolamento di procedura, salvo violare il principio di certezza del diritto. A tale proposito, l’ECHA insiste anche sulla differenza tra la pubblicazione su Internet e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

68.

La Commissione, dal canto suo, sottolinea che i ricorrenti si limitano, nelle loro impugnazioni, a denunciare il trattamento discriminatorio o arbitrario di cui sarebbero stati oggetto. Orbene, come rilevato dal Tribunale al punto 38 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10, il termine di prescrizione applicato nella fattispecie ai ricorrenti, che non tiene conto del termine di quattordici giorni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si applica indistintamente a tutti coloro che si trovino nella loro medesima situazione.

2. Analisi

69.

Occorre sottolineare preliminarmente che il Tribunale, con l’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10, ha respinto il ricorso in quanto irricevibile per decadenza, a motivo del fatto che il termine di 14 giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura non era applicabile, al di là della sua formulazione, agli atti che, al pari di quello impugnato nel caso di specie, non vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, bensì esclusivamente su Internet ( 45 ), precisato che nella fattispecie non poteva essere riconosciuto alcun errore scusabile ( 46 ).

70.

Anche la motivazione dell’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10 è viziata da errori di diritto.

71.

Si deve rilevare che il regolamento di procedura del Tribunale, così come il regolamento di procedura della Corte ( 47 ), non contiene disposizioni equivalenti a quelle del suo articolo 102, paragrafo 1, per quanto riguarda specificamente la pubblicazione su Internet degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

72.

Più in generale, è giocoforza rilevare che la normativa dell’Unione concernente i termini di ricorso non contiene alcuna disposizione relativa alla pubblicazione su Internet degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, sicché spetta alla Corte colmare tale lacuna garantendo il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ( 48 ), nel rispetto dei principi generali del diritto nonché, attualmente, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione ( 49 ), interpretato alla luce degli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

73.

A tale proposito, è vero che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta ( 50 ), come la Corte ha avuto occasione di ricordare ( 51 ), che il diritto ad un giudizio, di cui il diritto ad adire un giudice costituisce un aspetto specifico, non è assoluto e si presta a limitazioni, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, tra le quali rientra la fissazione di un termine di decadenza ( 52 ).

74.

Tuttavia, si deve ricordare altresì che, sebbene gli amministrati debbano attendersi che saranno applicate le norme in materia di ricevibilità, queste ultime devono perseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionate, e non possono quindi limitare il loro diritto di adire un giudice in modo o in misura tale da lederne la sostanza ( 53 ). L’applicazione di tali norme non deve impedire loro di avvalersi di un mezzo di ricorso disponibile ( 54 ).

75.

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se il Tribunale potesse legittimamente rifiutarsi di tenere conto del termine di 14 giorni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura e dichiarare quindi i ricorrenti decaduti dal diritto di proporre ricorso, senza concedere loro il beneficio dell’errore scusabile.

a) Sulla questione se il termine di 14 giorni si applichi agli atti pubblicati su Internet

76.

A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che il tenore letterale dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale non è privo di ambiguità, in quanto esso inizia menzionando la pubblicazione degli atti in generale e successivamente, in fine, fa riferimento solo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

77.

Si potrebbe quindi ritenere, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, che tale disposizione non disciplini specificamente il calcolo dei termini di ricorso contro gli «atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», bensì, in generale, il calcolo dei termini di ricorso contro gli atti pubblicati, in contrapposizione segnatamente agli atti notificati. La precisazione relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sarebbe per così dire contingente, costituirebbe il residuo di un’epoca in cui Internet non esisteva e la pubblicazione di un atto poteva essere concepita solo nell’ambito di un’edizione necessariamente cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

78.

Tuttavia, la sola analisi testuale, intrinseca, di tale disposizione del regolamento di procedura del Tribunale non può essere considerata sufficiente per fornire una risposta alla questione di principio sollevata dalla presente causa e detta disposizione deve essere interpretata, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, tenendo conto del contesto in cui essa si colloca e dei suoi obiettivi ( 55 ).

79.

Nella fattispecie, il termine di 14 giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale trae origine dall’esigenza di garantire che tutti i cittadini dell’Unione europea dispongano del medesimo termine di ricorso contro gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a partire non dalla data dell’edizione ufficiale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come riportata su ciascun numero della medesima, ma dalla data in cui si può ragionevolmente presumere che la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia effettivamente disponibile, in quanto regolarmente pervenuta, in tutti gli Stati membri dell’Unione. La Corte ha peraltro avuto occasione di dichiarare che la pubblicazione di una versione elettronica di detta Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non poteva essere considerata una forma di messa a disposizione della normativa comunitaria sufficiente ad assicurarne l’opponibilità ( 56 ).

80.

Il suddetto termine di 14 giorni era quindi inteso a garantire, in considerazione della funzione stessa della pubblicazione sopra ricordata, la parità di trattamento fra tutti i cittadini dell’Unione. Esso costituisce pertanto, in qualche modo, un termine forfettario di latenza che garantisce il rispetto del principio generale di uguaglianza del diritto dell’Unione nel settore del contenzioso di annullamento.

81.

Di conseguenza, la mera circostanza che sia prevista la pubblicazione di un atto su Internet non autorizza, di per sé, ad «ignorare» il termine di 14 giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Al contrario, e in mancanza di una norma espressa relativa alla pubblicazione su Internet degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, detta disposizione va interpretata nel senso che il termine in questione deve essere considerato applicabile, nel rispetto del principio generale di uguaglianza e qualora a ciò non ostino motivi inoppugnabili ( 57 ), al calcolo dei termini di ricorso contro tutti gli atti pubblicati delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, quale che sia la modalità di pubblicazione considerata.

b) Sull’errore scusabile

82.

In ogni caso, e al di là di siffatta interpretazione pro actione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, spettava a quest’ultimo valutare l’eventuale errore scusabile dei ricorrenti tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

83.

Infatti, se è vero che la nozione di «errore scusabile» riguarda circostanze eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto ( 58 ), la Corte si è tuttavia preoccupata di precisare ( 59 ) che l’errore scusabile non può essere limitato a quest’unica ipotesi e può risultare da qualsiasi tipo di circostanze eccezionali ( 60 ).

84.

Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato che l’errore dei ricorrenti «derivava quindi da un’errata interpretazione o dell’art[icolo] 102, [paragrafo] 2, del regolamento di procedura [del Tribunale], o dell’art[icolo] 101, [paragrafo] 1, di detto regolamento», disposizioni che non sollevano alcuna difficoltà interpretativa.

85.

Orbene, se è vero che la Corte, nell’ordinanza citata dal Tribunale ( 61 ), ha dichiarato che la regolamentazione relativa ai termini di ricorso non presentava difficoltà interpretative particolari, tuttavia essa si riferiva solo alle modalità di calcolo di detti termini. Non si poteva dedurre da quest’unica ordinanza che la questione del calcolo dei termini di ricorso contro gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione pubblicati esclusivamente su Internet fosse perfettamente chiara e non lasciasse spazio ad alcun ragionevole dubbio.

86.

Al contrario, la mancanza di una disposizione espressa e di una giurisprudenza specifica sulle modalità di calcolo dei termini di ricorso contro gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione pubblicati esclusivamente su Internet avrebbe dovuto indurre il Tribunale a prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie al fine di valutare, alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, le condizioni per l’accertamento di un errore scusabile.

87.

L’ambiguità della formulazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, unitamente alla circostanza che la diligenza con cui i ricorrenti avevano ritenuto di doversi avvalere del loro diritto è stata sanzionata con un’ordinanza pronunciata lo stesso giorno che dichiara l’irricevibilità del loro ricorso in quanto prematuro, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad ammettere l’errore scusabile nel caso di specie.

88.

Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 263, sesto comma, TFUE e 102, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura concludendo che il ricorso di annullamento contro la decisione dell’ECHA di iscrivere l’acrilammide nell’elenco di identificazione delle sostanze candidate era tardivo e che tale tardività non era dovuta ad un errore scusabile.

89.

L’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10 deve quindi essere annullata e la causa rinviata al Tribunale affinché statuisca sugli altri motivi e argomenti sollevati dalle parti, tenendo a mente tuttavia che il relativo ricorso dovrà essere respinto in quanto irricevibile per litispendenza qualora dovesse essere dichiarato ricevibile il ricorso nella causa T‑1/10 rinviata dinanzi al Tribunale.

IV – Conclusione

90.

Pertanto, suggerisco alla Corte di dichiarare quanto segue.

Nella causa C‑625/11 P:

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ ECHA (T‑268/10), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.

Nella causa C‑626/11 P:

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ ECHA (T‑1/10), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1907/2006»).

( 3 ) In prosieguo: l’«elenco di identificazione delle sostanze candidate».

( 4 ) In prosieguo: la «SNF».

( 5 ) Punto 8 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10.

( 6 ) Punto 11 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10.

( 7 ) Punto 45 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10.

( 8 ) Ibidem (punti 41 e 46).

( 9 ) Ibidem (punto 50).

( 10 ) Punto 11 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10.

( 11 ) Ibidem (punto 31).

( 12 ) Ibidem (punto 39).

( 13 ) Ibidem (punto 40).

( 14 ) Ibidem (punto 42).

( 15 ) Ibidem (punto 43).

( 16 ) Ibidem (punto 41).

( 17 ) 172/83 e 226/83, Racc. pag. 2831.

( 18 ) V. sentenze del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (C-108/01, Racc. pag. I-5121, punto 95), nonché dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux (C-161/06, Racc. pag. I-10841, punto 38).

( 19 ) Sulle eccezioni al principio di irretroattività, v., in particolare, sentenze del 25 gennaio 1979, Racke (98/78, Racc. pag. 69, punti 19 e 20), nonché del 9 gennaio 1990, SAFA (C-337/88, Racc. pag. I-1, punto 13).

( 20 ) V. sentenza del 10 marzo 2009, Heinrich (C-345/06, Racc. pag. I-1659, punti da 42 a 44).

( 21 ) A tale proposito v., in particolare, per quanto riguarda le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sentenze Racke, cit. (punto 15), e SAFA, cit. (punto 12); per un caso di pubblicazione su Internet, v. sentenza del 19 settembre 2002, Commissione/Belgio (C-221/01, Racc. pag. I-7835, punti 44 e 45).

( 22 ) V. sentenze del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione (C‑335/09 P), e Polonia/Commissione (C‑336/09 P).

( 23 ) V., su tale principio, ben noto, segnatamente in Spagna, come principio pro actione, in particolare, Sáez Lara, C., «Tutela judicial efectiva y proceso de trabajo», in Casas Baamonde, M.E. e Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., Comentarios a la Constitución española, Wolters Kluwer 2008, pag. 603.

( 24 ) V. sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio (C-122/95, Racc. pag. I-973, punti da 35 a 39), e ordinanza del 25 novembre 2008, TEA/Commissione (C‑500/07 P, punti da 21 a 23).

( 25 ) Tale avviso legale, consultato alla data dell’udienza, è sempre accessibile tramite un collegamento al fondo di ogni pagina del sito (http://echa.europa.eu/fr/web/guest/legal-notice).

( 26 ) V., in proposito, sentenza Skoma-Lux, cit. (punto 48).

( 27 ) A differenza, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

( 28 ) Per fare un confronto, l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce l’autenticità della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. V. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (GU L 168, pag. 41).

( 29 ) Tali esigenze elementari sono alla base del regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69, pag. 1); v., in particolare, i considerando 8 e 10 nonché gli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1. V. altresì la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentata dalla Commissione il 4 aprile 2011 [COM(2011) 162 def.], punti 1.1 e 1.3 della motivazione, considerando 8 e articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 2, della proposta.

( 30 ) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevede in quest’ottica, che gli effetti giuridici di tale pubblicazione si fondano su una firma elettronica basata su un certificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU 2000, L 13, pag. 12).

( 31 ) V., segnatamente, punti 41 e 46 dell’ordinanza impugnata.

( 32 ) V. sentenza Hoogovens Groep/Commissione, cit. (punto 8).

( 33 ) V. sentenze del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio (22/70, Racc. pag. 263, punti 39 e 42), nonché del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, Racc. pag. 1339, punto 24).

( 34 ) V. sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, Racc. pag. 2639, punto 9).

( 35 ) V., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Planet (C‑314/11 P, punti 94 e 95).

( 36 ) V., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (C-362/08 P, Racc. pag. I-669, punto 58).

( 37 ) V. sentenza del 26 maggio 1982, Germania e Bundesanstalt für Arbeit/Commissione (44/81, Racc. pag. 1855, punti da 8 a 12).

( 38 ) V., in particolare, sentenze del 29 maggio 1974, König (185/73, Racc. pag. 607, punto 6); Racke, cit. (punto 15); Skoma-Lux, cit. (punto 37); Heinrich, cit. (punto 43), e del 12 luglio 2012, Pimix (C‑146/11, punto 33).

( 39 ) V. punto 42 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10.

( 40 ) V. punto 46 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10.

( 41 ) Ibidem (punti 45 e 50).

( 42 ) V. punti 7 e 45 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10.

( 43 ) V., in particolare, punto 50 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑1/10.

( 44 ) V., nel medesimo senso, ordinanza del 28 giugno 2011, Verein Deutsche Sprache/Consiglio (C-93/11 P, Racc. pag. I-92, punto 26).

( 45 ) V., segnatamente, punto 34 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10.

( 46 ) V., segnatamente, punto 41 dell’ordinanza impugnata nella causa T‑268/10.

( 47 ) V., in proposito, articolo 50 del nuovo regolamento di procedura della Corte, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 24 settembre 2002, che è formulato in termini sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. V. anche le analoghe disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176, pag. 7).

( 48 ) V. sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX-II, punti da 40 a 46).

( 49 ) V., in particolare, sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C-389/10 P, Racc. pag. I-13125, punto 119).

( 50 ) V., in particolare, Corte eur. D. U., sentenze Pérez de Rada Cavanilles c. Spagna del 28 ottobre 1998 (ricorso n. 28090/95, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 44), e Anastasakis c. Grecia del 6 dicembre 2011 (ricorso n. 41959/08, non ancora pubblicata nella Recueil des arrêts et décisions, § 24).

( 51 ) V. ordinanza del 16 ottobre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione (C-73/10 P, Racc. pag. I-11535, punto 53), e sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, cit. (punto 43).

( 52 ) V. ordinanze del 17 maggio 2002, Germania/Parlamento e Consiglio (C-406/01, Racc. pag. I-4561, punto 20), nonché Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, cit. (punti da 48 a 50).

( 53 ) V., in particolare, Corte eur. D. U., sentenze Brualla Gómez de la Torre c. Spagna del 19 dicembre 1997 (ricorso n. 26737/95, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, pag. 2955, § 33), e Pérez de Rada Cavanilles c. Spagna, cit. (§ 44).

( 54 ) V., segnatamente, Corte eur. D. U., sentenze S.A. «Sotiris e Nikos Koutras ATTEE» c. Grecia del 16 novembre 2000 (ricorso n. 39442/98, Recueil des arrêts et décisions 2000-XII, § 20), nonché Anastasakis c. Grecia, cit. (§ 24).

( 55 ) V. segnatamente, sentenze del 24 ottobre 1996, Eismann (C-217/94, Racc. pag. I-5287, punto 16); del 16 gennaio 2003, Maierhofer (C-315/00, Racc. pag. I-563, punto 27), e del 15 luglio 2004, Harbs (C-321/02, Racc. pag. I-7101, punto 28).

( 56 ) V. sentenza Skoma-Lux, cit. (punti da 47 a 50).

( 57 ) V. sentenza del 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione (117/78, Racc. pag. 1613, punti 10 e 11).

( 58 ) V. sentenze del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione (C-195/91 P, Racc. pag. I-5619, punto 26); del 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione (C-163/07 P, Racc. pag. I-10125, punto 36); del 14 gennaio 2010, SGAE/Commissione (C-112/09 P, Racc. pag. I-351, punto 20), e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, cit. (punto 42).

( 59 ) V. sentenza Bayer/Commissione, cit. (punto 26).

( 60 ) V. ordinanza SGAE/Commissione, cit. (punto 29).

( 61 ) V. ordinanza Germania/Parlamento e Consiglio, cit. (punto 21).