CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 19 luglio 2012 ( 1 )
Causa C-26/11
Belgische Petroleum Unie VZW e altri
contro
Stato belga
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]
«Carburanti — Obbligo di immettere in commercio bioetanolo — direttiva 98/70/CE — Qualità della benzina e del combustibile diesel — Direttiva 2003/30/CE — Biocarburanti — Criteri di sostenibilità — Direttiva 98/34/CE — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione»
I – Introduzione
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1. |
I carburanti prodotti con materie prime provenienti dal settore agricolo, i cosiddetti biocarburanti, possono proteggere il clima in quanto la loro combustione libera soltanto biossido di carbonio che, in precedenza, i vegetali impiegati per la sua produzione hanno sottratto all’atmosfera. Poiché le materie prime possono essere prodotte nelle coltivazioni europee, il loro utilizzo garantisce all’agricoltura europea una fonte di entrata aggiuntiva e riduce la dipendenza dagli oli minerali. Pertanto, la direttiva 2003/30/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sui biocarburanti») mirava a promuovere un maggior utilizzo di biocarburanti. |
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2. |
Nel frattempo, il legislatore europeo ha tuttavia riconosciuto che l’utilizzo di biocarburanti comporta anche alcuni svantaggi. Con la direttiva 2009/28/CE ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva sulla promozione») e con la direttiva 2009/30/CE ( 4 ) esso ha quindi ribadito l’obiettivo dell’impiego di biocarburanti, collegandolo però contemporaneamente ai cosiddetti criteri di sostenibilità. Essi devono impedire che in sede di produzione di biocarburanti vengano causati determinati danni all’ambiente, in particolare a carico dei terreni aventi un elevato valore in termini di biodiversità o grandi quantità di carbonio immagazzinato. |
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3. |
Poco dopo l’adozione delle due direttive da ultimo citate, il Belgio introduceva una cosiddetta percentuale obbligatoria di biocarburanti. Essa obbliga le imprese nel settore dei combustibili a immettere sul mercato una certa quantità di biocarburanti pari al 4 % della quantità complessiva di carburanti convenzionali commercializzati. Si tratta ora di chiarire se questa normativa sia compatibile con la direttiva 98/70/CE ( 5 ) relativa alla qualità dei combustibili (in prosieguo: la «direttiva combustibili»). Tale questione non è interessante soltanto per lo Stato membro coinvolto, ossia il Belgio, ma anche per la maggior parte degli altri Stati membri in cui esistono normative analoghe ( 6 ). |
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4. |
La tempistica dell’introduzione della percentuale obbligatoria di biocarburanti in Belgio solleva inoltre alcune questioni quanto alla efficacia ratione temporis delle direttive. Occorre altresì chiarire se il Belgio abbia consultato adeguatamente la Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE ( 7 ) in merito alle disposizioni di legge belghe controverse. |
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
1. Sulla direttiva combustibili
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5. |
La prima questione si riferisce, in particolare, alla direttiva combustibili, modificata dalla direttiva 2009/30. Ai sensi del suo articolo 5, quest’ultima è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 25 giugno 2009 e, a norma del suo articolo 4, doveva essere recepita entro il 31 dicembre 2010. |
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6. |
L’articolo 3 della direttiva combustibili nella sua nuova formulazione disciplina la qualità della benzina. Il tenore massimo di etanolo ammesso è oggetto del paragrafo 3: «Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l’immissione sul mercato di benzina con (...) un tenore massimo di etanolo del 5 % fino al 2013 (...). Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all’appropriato uso delle diverse miscele della benzina». |
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7. |
Anche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e dell’allegato I della vecchia versione della direttiva combustibili ( 8 ) era ammesso un tenore massimo di etanolo del 5 %. |
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8. |
La qualità del combustibile diesel è disciplinata all’articolo 4 della direttiva combustibili come riformulata: «1. Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all’allegato II. Nonostante le prescrizioni dell’allegato II, gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti, in particolare al tenore di FAME, del combustibile diesel. 2. (…)». |
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9. |
La versione della direttiva combustibili in vigore fino al 25 giugno 2009 non conteneva alcuna norma sul tenore di estere metilico di acidi grassi nel combustibile diesel. |
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10. |
L’articolo 5, che non è stato oggetto di modifica da parte della direttiva 2009/30, prevede la libera circolazione dei combustibili: «Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della presente direttiva». |
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11. |
L’articolo 6 della direttiva combustibili, anch’esso non oggetto di modifica, consente agli Stati membri di prevedere, a determinate condizioni, requisiti più rigorosi per determinate zone del loro territorio, nel caso in cui l’inquinamento atmosferico o delle acque sotterranee costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l’ambiente. Simili misure necessitano dell’autorizzazione della Commissione. In base al ventesimo considerando della direttiva combustibili, detta procedura rappresenta una deroga alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34. |
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12. |
In sede di modifica della direttiva combustibili con la direttiva 2009/30 sono state inserite ulteriori disposizioni in relazione all’utilizzo di biocarburanti. L’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva combustibili obbliga gli Stati membri a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei combustibili: «Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10 % con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera b). La riduzione prevede le seguenti fasi:
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13. |
L’articolo 7 ter della direttiva combustibili disciplina l’impiego di biocarburanti nell’ambito del raggiungimento di detti obiettivi: «1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, l’energia prodotta da biocarburanti è presa in considerazione ai fini dell’articolo 7 bis solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. (…) 2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno al 35 %. (…)». |
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14. |
L’articolo 7 bis, paragrafi 3-5, della direttiva combustibili impedisce di considerare i biocarburanti prodotti con materie prime ottenute da determinati terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità o con un elevato stock di carbonio o su torbiere sottoposte a tal fine a drenaggio. A norma dell’articolo 7 ter, paragrafo 6, occorre tener contro di determinate disposizioni del diritto dell’Unione in materia di agricoltura. |
2. Sulla direttiva sui biocarburanti
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15. |
La direttiva sui biocarburanti dell’anno 2003 è stata la prima normativa volta ad incentivare l’impiego di biocarburanti. L’articolo 3 contiene gli obiettivi stabiliti relativi all’utilizzo di biocarburanti nel settore dei trasporti:
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3. Sulla direttiva sulla promozione
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16. |
La direttiva sui biocarburanti è stata sostituita dalla direttiva sulla promozione ( 9 ) del 2009. Essa contiene norme dettagliate in materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili e sulla considerazione di detta energia nel quadro del contrasto ai cambiamenti climatici. In parte, queste norme corrispondono alle modifiche apportate contemporaneamente alla direttiva combustibili. |
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17. |
L’articolo 3, paragrafo 4, prima frase, della direttiva sulla promozione prevede una quota obbligatoria per l’utilizzo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti: «Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro». |
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18. |
L’articolo 17 della direttiva sulla promozione contiene gli stessi criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter della direttiva combustibili. |
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19. |
Inoltre, l’articolo 26, paragrafi 2 e 3, della direttiva sulla promozione abroga in due fasi la direttiva sui biocarburanti: «2. L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e gli articoli 5 e 6 della direttiva 2003/30/CE sono abrogati a decorrere dal 1o aprile 2010. 3. Le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2012». |
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20. |
La direttiva sulla promozione entrava in vigore, a norma dell’articolo 28, come la direttiva 2009/30, il 25 giugno 2009 e doveva essere recepita, in base all’articolo 27, paragrafo 1, essenzialmente entro il 5 dicembre 2010. |
4. Sulla direttiva 98/34
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21. |
Ai sensi della direttiva 98/34 gli Stati membri devono consultare la Commissione prima di emanare determinate disposizioni che possono incidere sul mercato interno. |
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22. |
L’articolo 1 della direttiva 98/34 contiene le definizioni essenziali: «Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(…)
(…)
(…) (…)». |
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23. |
L’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34 contiene l’obbligo di informazione: «Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto». |
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24. |
L’articolo 10 della direttiva 98/34 contiene delle deroghe all’obbligo di informazione. Degna di nota è la deroga sancita al paragrafo 1, primo trattino: «1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
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B – Diritto belga
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25. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti, controversa nel procedimento principale, è sancita dalla legge del 22 luglio 2009, recante l’obbligo di miscelare biocarburante con combustibili fossili immessi in consumo ( 10 ). |
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26. |
L’articolo 2, punti 5-8, di detta legge definisce i diversi biocarburanti:
Sua Maestà stabilisce con regio decreto deliberato nel Consiglio dei ministri i mezzi di prova e, se del caso, il calendario e le modalità di calcolo dei succitati criteri». |
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27. |
Gli articoli 4 e 5 fissano una percentuale obbligatoria di biocarburanti, che deve essere attuata mediante miscelazione con i carburanti tradizionali: «Art. 4. § 1. Ogni società petrolifera registrata che immette in consumo prodotti di benzina o diesel è tenuta ad immettere in consumo nello stesso anno civile anche una quantità di biocombustibili sostenibili, con le modalità che seguono:
§ 2. (…)» «Art. 5. L’immissione in consumo di biocarburanti sostenibili, ai sensi dell’articolo 4, avviene mediante miscelazione con i prodotti di benzina e diesel da immettere in consumo, nel rispetto delle norme di prodotto NBN EN 590 per i prodotti diesel e NBN EN 228 per i prodotti di benzina». |
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28. |
Ai sensi dell’articolo 13, la legge restava in vigore in una prima fase dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2011; tuttavia, la sua validità è stata prorogata fino al 30 giugno 2013 con un regio decreto del 23 giugno 2011 ( 11 ). |
III – Domanda di pronuncia pregiudiziale
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29. |
Varie imprese belghe del settore dei combustibili (in prosieguo: «Belgische Petroleum Unie e a.») hanno impugnato dinanzi alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) belga la percentuale obbligatoria di biocarburanti. Nell’ambito del presente procedimento, la Cour constitutionnelle ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
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30. |
Hanno presentato osservazioni scritte Belgische Petroleum Unie e a., Belgian Bioethanol Association VZW e a. (in prosieguo: «Belgian Bioethanol e a.»), il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea. Ad eccezione dei Paesi Bassi, le parti hanno svolto osservazioni orali anche in occasione dell’udienza del 7 giugno 2012. |
IV – Analisi giuridica
A – Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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31. |
Belgian Bioethanol e a. dubitano della ricevibilità della domanda pregiudiziale, in quanto questa non avrebbe alcun rapporto con la controversia pendente dinanzi alla Cour constitutionnelle belga. Nel procedimento principale si discute della contestata violazione della libertà di commercio e di industria garantita dal diritto belga. Non sarebbe stata dedotta una violazione delle citate disposizioni di diritto dell’Unione. |
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32. |
Tuttavia, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, sottoposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 12 ). |
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33. |
La Cour constitutionnelle ritiene che, se la percentuale obbligatoria di biocarburanti belga violasse le citate disposizioni di diritto dell’Unione, sussisterebbe una violazione della libertà di commercio e di industria. Non è dunque possibile stabilire che la domanda non ha evidentemente alcun rapporto con l’oggetto del procedimento principale. Essa è pertanto ricevibile. |
B – Sulla direttiva combustibili
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34. |
Con la prima questione la Cour constitutionnelle desidera in particolare sapere se la percentuale obbligatoria di biocarburanti sia compatibile con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva combustibili. Se è vero che la domanda si riferisce soltanto all’obbligo, sancito all’articolo 4 della legge belga controversa, di immettere in commercio una certa percentuale di biocarburanti, nel contempo occorre tuttavia tener conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 5 della legge, questo deve avvenire attraverso la miscelazione con i carburanti tradizionali. |
1. Sugli articoli 3 e 4 della direttiva combustibili
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35. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti sarebbe in ogni caso inammissibile, qualora la miscela di carburanti che ne deriva non fosse compatibile con le specifiche stabilite per benzina e diesel a norma degli articoli 3 e 4 della direttiva combustibili. |
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36. |
Ai fini della nuova versione della direttiva combustibili, ciò non risulta problematico. L’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, si riferiscono rispettivamente a un tenore massimo di etanolo nella benzina (5 %) e di estere metilico di acidi grassi nel diesel (7 %). La disciplina belga, che prevede l’immissione in commercio di volta in volta del 4 % di carburante biologico tramite la miscelazione con il combustibile tradizionale, non impone il superamento di detta soglia. Pertanto non sussiste alcun contrasto. |
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37. |
La situazione sarebbe diversa sulla base della precedente versione della direttiva combustibili. Benché l’articolo 3, paragrafo 2. lettera b), e l’allegato I ammettessero anch’essi un tenore di etanolo fino al 5 % nella benzina, non era tuttavia prevista una miscelazione di estere metilico di acidi grassi nel diesel. |
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38. |
Quando la percentuale obbligatoria di biocarburanti è entrata in vigore in Belgio, il 1o luglio 2009, la direttiva 2009/30 aveva però già modificato la direttiva combustibili e, in particolare, gli articoli 3 e 4 applicabili al caso. Dette modifiche sono entrate in vigore immediatamente con la nuova direttiva indipendentemente dal termine di recepimento ( 13 ). Non esistono specifiche disposizioni transitorie che prevedano il mantenimento in vigore delle precedenti disposizioni per determinate fattispecie. Ne consegue che gli articoli 3 e 4 della precedente versione non possono più essere presi in considerazione come valore di riferimento della percentuale obbligatoria di biocarburanti vigente in Belgio. |
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39. |
Pertanto, in base alla nuova versione della direttiva combustibili, si deve concludere che la percentuale obbligatoria di biocarburanti è compatibile con gli articoli 3 e 4 di detta direttiva. |
2. Sull’articolo 5 della direttiva combustibili
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40. |
Tuttavia, le parti discutono prevalentemente dell’articolo 5 della direttiva combustibili, che non è stato toccato dalle modifiche apportate alla direttiva combustibili nell’anno 2009. In base ad esso, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni di detta direttiva. Belgische Petroleum Unie e a. sostengono che l’obbligo di aggiungere biocarburanti limiterebbe l’immissione in commercio di carburanti. Esso integrerebbe, infatti, un’ulteriore condizione per l’immissione in commercio di carburanti già conformi alle indicazioni della direttiva. |
a) Sull’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva combustibili
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41. |
Questa posizione si richiama ai divieti di restrizione delle libertà fondamentali che operano già quando la misura è idonea a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi all’interno dell’Unione europea ( 14 ) o impedire, ostacolare o a scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali ( 15 ). Ad un primo esame, difatti, non sembra difficile ammettere che il legislatore, nell’introdurre all’articolo 5 della direttiva combustibili il divieto di restrizione, intendesse rifarsi a tali noti divieti di restrizione. È anche chiaro che questa disposizione – come il resto del diritto secondario – deve essere interpretata in caso di dubbio conformemente ai diritti fondamentali. |
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42. |
Questo non comporta tuttavia che l’articolo 5 della direttiva combustibili vada letto come una libertà fondamentale e che osti, di conseguenza, a qualsivoglia limitazione dell’immissione in commercio di carburanti conformi alla normativa, il che in base al tenore letterale delle disposizioni varrebbe anche per fattispecie puramente interne. Le libertà fondamentali del diritto dell’Unione ( 16 ) hanno infatti un obiettivo del tutto diverso dal divieto di restrizione di cui all’articolo 5. Ciò emerge in particolare dal contesto della disposizione e dagli obiettivi della direttiva combustibili. |
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43. |
La direttiva combustibili non mira ad attuare un’armonizzazione completa del mercato dei carburanti. In base al suo primo considerando si tratta piuttosto di uniformare le specifiche dei carburanti, vale a dire le norme relative alla composizione e alle caratteristiche dei carburanti, per evitare che i diversi standard ostacolino gli scambi. Pertanto, è ragionevole riferire il divieto di restrizione solo alle norme relative alle specifiche dei carburanti. |
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44. |
In tal senso depone inoltre l’unica deroga esplicitamente prevista, vale a dire l’articolo 6 della direttiva combustibili, che si riferisce unicamente alla previsione di specifiche ecologiche più severe. Il legislatore, se con l’articolo 5 avesse inteso introdurre un divieto generale di restrizione, avrebbe previsto anche una corrispondente disciplina complessiva delle deroghe. Questa avrebbe ricompreso anche potenziali restrizioni non rientranti nell’articolo 6, ad esempio, le regolamentazioni dei prezzi, le normative in materia di sicurezza della distribuzione dei carburanti o le disposizioni in materia di pubblicità di carburanti. |
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45. |
Altre disposizioni di diritto derivato, come ad esempio in materia di tassazione dei prodotti petroliferi ( 17 ), confermano la portata limitata del divieto di restrizione sancito dalla direttiva combustibili. In caso di interpretazione estensiva del divieto di restrizione, anche una simile imposta necessiterebbe di una giustificazione, ma il rapporto tra imposta e divieto di restrizione non è mai stato tematizzato. |
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46. |
Riassumendo, si può affermare che l’articolo 5 della direttiva combustibili osta unicamente a norme che si riferiscono direttamente alle specifiche di carburanti. |
b) Sull’applicazione del divieto di restrizione a norma dell’articolo 5 della direttiva combustibili
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47. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti controversa vigente in Belgio non comporta, dal punto di vista formale, alcune specifiche aggiuntive per i carburanti. Il Belgio, Belgian Bioethanol Association e la Commissione sottolineano correttamente che l’obbligo di immissione nel mercato di biocarburanti mediante miscelazione non si riferisce a ogni singolo litro di carburante. I produttori possono scegliere da sé se miscelare ogni litro con il 4 % di biocarburanti o se vendere determinate parti senza miscelazione e altre parti con quote di biocarburanti corrispondentemente maggiori. |
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48. |
In definitiva, la normativa belga integra tuttavia una specifica aggiuntiva per i carburanti, poiché le imprese nel settore dei combustibili devono comunque miscelare quote considerevoli del carburante da loro immesso in commercio con biocarburanti. Il fatto che esse possano miscelare quote diverse di biocarburante a determinati quantitativi di carburante, a condizione che immettano in commercio quantitativi sufficienti di biocarburante, senza superare le quote massime stabilite dalla direttiva combustibili, non modifica la natura dell’obbligo: quantità rilevanti dei carburanti immessi sul mercato devono essere miscelate con biocarburanti. |
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49. |
I Paesi Bassi indicano modalità alternative per immettere in commercio i corrispondenti quantitativi di biocarburanti; tali modalità non rilevano tuttavia nel procedimento principale. Ai sensi dell’articolo 5 della legge belga, i biocarburanti vengono infatti immessi in commercio mediante miscelazione con la benzina o il diesel. |
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50. |
Anche la Cour constitutionnelle belga è peraltro pervenuta ad un risultato analogo – come già in precedenza il Consiglio di Stato belga nel corso dell’iter legislativo ( 18 ) –, stabilendo che la normativa belga sarebbe una «norma di prodotto» ai sensi delle disposizioni in materia di ripartizione delle competenze a livello interstatale ( 19 ). |
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51. |
Questa specifica aggiuntiva per i carburanti limita l’immissione in commercio di carburanti che rispettano la direttiva combustibili. L’immissione in commercio di questi carburanti viene ostacolata se le imprese nel settore dei carburanti sono obbligate a commercializzare un 4 % di biocarburanti. L’adempimento di questo obbligo potrebbe comportare costi maggiori o rischi aggiuntivi. |
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52. |
In linea di principio, quindi, la percentuale obbligatoria di biocarburanti limita l’immissione in commercio di carburanti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva combustibili. |
c) Sulle possibili deroghe al divieto di restrizione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva combustibili
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53. |
Resta tuttavia da esaminare se la percentuale obbligatoria di biocarburanti rientri in una deroga al divieto di restrizione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva combustibili. Le deroghe possono derivare dalle disposizioni di detta direttiva o di altre direttive. |
i) Sugli articoli 3 e 4 della direttiva combustibili
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54. |
L’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva combustibili non possono essere presi in considerazione come eccezioni all’articolo 5. Benché, in base ad esse, gli Stati membri siano tenuti ad ammettere determinate miscelazioni, non risulta che essi siano stati autorizzati a imporre una miscelazione di biocarburanti. |
ii) Sull’articolo 6 della direttiva combustibili
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55. |
Allo stesso modo non risulta che la deroga di cui all’articolo 6 della direttiva combustibili sia applicabile per specifiche ecologiche più severe per i carburanti. Manca, infatti, l’autorizzazione della Commissione a tal fine necessaria. Le osservazioni della Commissione del 15 agosto 2007, più volte richiamate nel corso del procedimento e relative a un progetto legislativo belga precedente ( 20 ), erano state rese, non in base all’articolo 6, bensì nell’ambito della direttiva 98/34. Esse non contenevano alcuna autorizzazione da parte della Commissione della percentuale obbligatoria belga di biocarburanti. |
iii) Sugli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva combustibili
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56. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti potrebbe tuttavia basarsi sull’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva combustibili. In base ad essa gli Stati membri obbligano i fornitori di energia a ridurre di determinate percentuali le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei carburanti forniti. Il nono considerando della direttiva 2009/30, che ha introdotto detto obiettivo nella direttiva combustibili, osserva che esso andrebbe conseguito almeno in parte utilizzando biocarburanti. L’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva combustibili esige di conseguenza che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti sia pari almeno al 35 %, o successivamente al 50 % e infine al 60 %. Obbligare le imprese nel settore dei combustibili ad utilizzare biocarburanti non può pertanto contrastare con la direttiva combustibili e in particolare con il suo articolo 5. |
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57. |
All’atto dell’introduzione in Belgio della percentuale obbligatoria di biocarburanti, il termine per il recepimento delle disposizioni non era ancora scaduto. Tuttavia la direttiva produce effetti giuridici nei confronti degli Stati membri a partire dalla sua entrata in vigore ( 21 ) e può essere naturalmente recepita anche in anticipo ( 22 ). Il Belgio può pertanto richiamarsi all’articolo 7 bis, paragrafo 2, prima del decorso del termine di recepimento. |
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58. |
Come tuttavia correttamente osservato da Belgische Petroleum Unie e a., ai fini dell’adempimento di detto obbligo ai sensi dell’articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva combustibili, i biocarburanti possono essere presi in considerazione solo se sono stati prodotti tenendo conto dei criteri di sostenibilità indicati nell’articolo 7 ter, paragrafi 3-6. Questi criteri vietano, tra l’altro, di utilizzare determinati terreni con un elevato valore ambientale e impongono – nel produrre biocarburanti o le relative materie prime all’interno dell’Unione – di rispettare la disciplina dell’Unione in materia di ambiente agricolo. |
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59. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti prevista in Belgio rientra pertanto nell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva combustibili soltanto se viene garantito che i biocarburanti o le materie prime utilizzate siano stati prodotti nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3-6. |
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60. |
Il fatto che le norme di diritto belga garantiscano detti criteri non è oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale e non può neppure essere verificato sulla base delle informazioni contenute nella domanda. Tale questione deve pertanto essere esaminata ancora dalla Cour constitutionnelle. Non è però evidente che la definizione di biocarburanti sostenibili all’articolo 2, punto 8, della legge belga del 22 luglio 2009 sia, a tal fine, sufficiente. |
iv) Sulla direttiva sulla promozione
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61. |
Per la direttiva sulla promozione vale, in linea di principio, quanto riferito in merito agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva combustibili. La percentuale obbligatoria di biocarburanti è uno strumento che contribuisce al raggiungimento delle quote di impiego di energie rinnovabili nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulla promozione. A tal fine, si può tuttavia tener conto soltanto dei carburanti biologici prodotti nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Un’applicazione di detta direttiva non cambierebbe quindi in alcun modo il risultato dell’esame della direttiva combustibili. |
v) Sull’articolo 3 della direttiva sui biocarburanti
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62. |
Laddove non venisse garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità, si potrebbe sempre considerare di fondare la percentuale obbligatoria di biocarburanti sull’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sui biocarburanti del 2003. In base ad esso gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, mediante la previsione di obiettivi indicativi nazionali, venga raggiunta entro il 31 dicembre 2010 una percentuale minima di biocarburanti del 5,75 % per tutta la benzina e il diesel per il settore dei trasporti immessa in commercio sui mercati nazionali. |
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63. |
Come stabilito dalla Corte, la direttiva sui biocarburanti non prescrive agli Stati membri i mezzi da impiegare per conseguire tali obiettivi indicativi, lasciandoli invece liberi, sotto tale profilo, di scegliere gli strumenti di cui avvalersi, in modo tale che detti Stati godano di un’ampia discrezionalità. In base ad essa, uno strumento adeguato è, in particolare, la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere ( 23 ). Ne consegue che il divieto di restrizione di cui all’articolo 5 della direttiva combustibili non può, in linea di principio, ostare a una simile percentuale. |
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64. |
Il ventunesimo considerando della direttiva sui biocarburanti ricorda tuttavia che le politiche nazionali di promozione dell’uso dei biocarburanti non dovrebbero vietare la libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ecologiche armonizzate stabilite nella normativa dell’Unione. La direttiva sui biocarburanti deve pertanto essere interpretata nel senso che le misure per la sua attuazione non possono danneggiare la libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 34 TFUE ( 24 ). Esse non possono pertanto introdurre alcuna limitazione illegittima del commercio di carburanti. |
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65. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti, come illustrato, ostacola l’immissione in commercio di carburanti tradizionali conformi alle specifiche della direttiva combustibili ( 25 ). Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale sembra muovere dal presupposto che le disposizioni belghe controverse limitino la libera circolazione delle merci ( 26 ), vale a dire che la percentuale si applichi ai carburanti importati quanto a quelli immessi in commercio nel territorio nazionale. Anche se fosse colpita soltanto la produzione nazionale di carburanti, la percentuale obbligatoria di biocarburanti potrebbe comunque, quantomeno in modo indiretto, limitare l’importazione di petrolio grezzo o di altri prodotti grezzi per la produzione di carburante. Sarebbe infatti meno conveniente impiegare tali materiali per la produzione di carburanti per il mercato interno. |
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66. |
Misure nazionali atte ad ostacolare gli scambi intracomunitari possono tuttavia essere giustificate da esigenze imperative di tutela dell’ambiente purché siano proporzionate all’obiettivo perseguito ( 27 ). |
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67. |
Se il legislatore dell’Unione ha già emanato disposizioni in materia, esse fondano una simile giustificazione, ma devono anche essere rispettate ( 28 ). |
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68. |
Come mostra la sentenza Plantanol ( 29 ) sulla direttiva sui biocarburanti, gli Stati membri potevano in una prima fase ritenere che una percentuale obbligatoria di biocarburanti, all’interno delle soglie fissate, fosse giustificata da esigenze imperative di tutela dell’ambiente, senza ulteriori limitazioni. |
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69. |
L’articolo 7 ter, paragrafi 3-6, della direttiva combustibili, introdotto nel frattempo, e l’articolo 17 della direttiva sulla promozione che sostituisce la direttiva sui biocarburanti mostrano tuttavia che l’Unione nel frattempo non riconosce più automaticamente l’impiego di biocarburanti come esigenza imperativa di tutela dell’ambiente. A tenore dell’undicesimo considerando della direttiva 2009/30 e del sessantanovesimo considerando della direttiva sulla promozione, occorre impedire che la produzione di materie prime per la fabbricazione di biocarburanti distrugga i terreni ricchi di biodiversità. In base al dodicesimo e al quattordicesimo considerando della direttiva 2009/30, nonché al settantesimo e settantaduesimo considerando della direttiva sulla promozione, lo stesso vale per le superfici con elevate quantità di carbonio nel suolo o nella vegetazione, poiché le conseguenze negative del rilascio di tale carbonio potrebbero superare i vantaggi derivanti dall’impiego di biocarburanti. |
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70. |
Queste conoscenze messe di recente in evidenza circa i rischi dell’incentivazione dei biocarburanti avevano il loro peso già prima dell’adozione di entrambe le direttive nel 2009, ma, in ogni caso, al più tardi a partire da tale momento dovevano essere note agli Stati membri. Pertanto, esse devono essere prese in considerazione nel valutare la giustificazione delle limitazioni poste alla libertà di circolazione delle merci in ragione della tutela dell’ambiente. |
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71. |
I termini fissati per il recepimento delle direttive riconoscono tuttavia che serve tempo per adeguare il diritto interno. Ai fini della valutazione di normative preesistenti i criteri di sostenibilità rilevano pertanto solo dopo il decorso del termine per il recepimento di tali direttive, vale a dire il 30 dicembre 2010, termine per il recepimento delle modifiche apportate alla direttiva combustibili. |
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72. |
Questo tuttavia non vale per nuove limitazioni, come la percentuale obbligatoria di biocarburanti prevista in Belgio, emanate soltanto dopo l’entrata in vigore della direttiva sulla promozione e della direttiva 2009/30. |
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73. |
È vero che in quel momento gli Stati membri non erano tenuti ad adottare le misure necessarie per il recepimento delle direttive prima del decorso del termine a tal fine previsto. Dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché dalle direttive stesse si evince tuttavia che essi, in pendenza di tale termine, dovevano astenersi dall’emanare norme tali da mettere in seria discussione il raggiungimento dell’obiettivo previsto da tale direttiva ( 30 ). |
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74. |
Non si può escludere che questo «divieto di vanificare i risultati» ( 31 ) ostasse alla previsione ex novo di una percentuale obbligatoria di biocarburanti senza tener conto dei criteri di sostenibilità. È possibile, infatti, che l’aumentata richiesta di biocarburanti abbia comportato, in sede di produzione delle materie prime, già danni irrimediabili, che dovevano essere impediti grazie ai criteri di sostenibilità. |
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75. |
Tuttavia, non occorre verificare in modo definitivo se operi il divieto di vanificare i risultati. Ai nostri fini non si tratta infatti di verificare se la direttiva sulla promozione e la direttiva 2009/30 ostino alla previsione in Belgio di una percentuale obbligatoria di biocarburanti, bensì se la limitazione della libera circolazione delle merci determinata dalla previsione in Belgio della percentuale obbligatoria di biocarburanti possa dirsi giustificata da esigenze imperative di tutela dell’ambiente e quindi se la direttiva sui biocarburanti ammetta una deroga al divieto di limitazione di cui all’articolo 5 della direttiva combustibili. Nell’interpretare questo motivo di giustificazione occorre senz’altro tener conto delle valutazioni del legislatore dell’Unione contenute in atti validi. Nel farlo non è necessario né ricorrere al divieto di vanificare i risultati, né attendere il decorso del termine di recepimento ( 32 ). |
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76. |
Ne consegue che il Belgio può avvalersi della giustificazione sulla base della direttiva sui biocarburanti solo se la percentuale obbligatoria di biocarburanti rispetta i criteri di sostenibilità. |
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77. |
Qualora la Corte non dovesse condividere la mia opinione, vale a dire che nell’applicare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sui biocarburanti è necessario tener conto dei criteri di sostenibilità, occorre osservare che ogni giustificazione basata su detta direttiva doveva venir meno il 1o gennaio 2012, poiché con tale data è stata abrogata dall’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva sulla promozione. |
vi) Sull’articolo 193 TFUE
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78. |
Il Belgio deduce inoltre che l’articolo 193 TFUE permette agli Stati membri di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore dell’ambiente. Una percentuale obbligatoria di biocarburanti che non rispetti i criteri di sostenibilità non integra però una misura di tutela più stringente, ma indebolisce invece la tutela dell’ambiente rispetto al livello di tutela offerto dall’Unione. |
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79. |
In ogni caso, l’articolo 193 TFUE vale soltanto in relazione alle misure di tutela dell’ambiente dell’Unione basate sull’articolo 192 TFUE. In base al novantacinquesimo considerando della direttiva sulla promozione e al ventitreesimo considerando della direttiva 2009/30, i criteri di sostenibilità si fondano sulla competenza in materia di mercato interno ai sensi dell’articolo 114 TFUE. In questo caso, misure di tutela più rigorose sono lecite solo secondo l’articolo 114, paragrafi 5-7, TFUE. Nel caso di specie, le condizioni poste da tali disposizioni non sono soddisfatte già per il solo fatto che il Belgio non ha formulato una richiesta corrispondente alla Commissione. |
vii) Conclusione parziale
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80. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti prevista in Belgio è quindi compatibile con la direttiva combustibili solo se rispetta i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3-6. |
3. Sulle disposizioni di diritto primario invocate
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81. |
Non è necessario esaminare separatamente le disposizioni di diritto primario invocate in via subordinata dalla Cour constitutionnelle, vale a dire l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 26, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 34-36 TFUE. Se la percentuale obbligatoria di biocarburanti prevista in Belgio rispetta i criteri di sostenibilità, essa è anche compatibile con il mercato interno, poiché mira all’attuazione di un obbligo di diritto secondario che non viene messo in discussione. Se invece non rispetta i criteri di sostenibilità, essa è illecita in base al diritto secondario. |
4. Sulla risposta alla prima questione
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82. |
Occorre quindi rispondere alla prima questione affermando che gli articoli 3, 4, 5, 7 bis e 7 ter della direttiva combustibili vanno interpretati nel senso che non ostano a una disposizione di legge emanata dopo il 25 giugno 2009, in base alla quale ogni società petrolifera registrata che immette in commercio prodotti di benzina e/o diesel è tenuta ad immettere in consumo, nello stesso anno civile, anche una quantità di biocombustibili sostenibili, mescolandola a benzina o a diesel, ossia bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, sino ad almeno il 4 % vol dei prodotti di benzina immessi in commercio, ed estere metilico di acidi grassi, sino ad almeno il 4 % vol dei prodotti diesel immessi in commercio, se nel produrre detti carburanti vanno rispettati i criteri di sostenibilità dell’articolo 7 ter di detta direttiva. |
C – Sulla consultazione della Commissione
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83. |
Con la seconda questione la Cour constitutionnelle desidera sapere se il Belgio doveva interpellare la Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 in merito alle norme controverse relative all’introduzione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti, prima dell’entrata in vigore di tali norme. |
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84. |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. |
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85. |
Secondo giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione. L’utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possono costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse generale ( 33 ). |
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86. |
Poiché l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, costituisce un mezzo essenziale per l’attuazione di detto controllo dell’Unione, l’efficacia di quest’ultimo è ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che queste non possano essere opposte ai soggetti ( 34 ). |
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87. |
La Cour constitutionnelle chiede quindi se la percentuale obbligatoria di biocarburanti prevista in Belgio costituisce una regola tecnica soggetta a notifica ai sensi della direttiva 98/34. |
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88. |
Secondo la giurisprudenza, dall’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 emerge, a tal riguardo, che la nozione di «regola tecnica» si scompone in tre categorie, cioè, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva citata, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito dall’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e, in terzo luogo, il divieto di fabbricazione, commercializzazione o utilizzazione di un prodotto, di cui all’articolo 1, punto 11, della direttiva stessa ( 35 ). |
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89. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti non comporta alcun divieto e, nel caso di specie, si può pertanto non prendere posizione sulla questione se il fatto che non ogni litro di carburante deve essere miscelato con biocombustibile escluda la presenza di una specificazione tecnica. In ogni caso, infatti, si tratta di «altr[i] requisit[i]» ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34. |
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90. |
La giurisprudenza ritiene che sia così quando le disposizioni controverse sono in grado di influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto in questione o la sua commercializzazione ( 36 ). Poiché la percentuale obbligatoria di biocarburanti viene attuata mediante la miscelazione di biocarburante con la benzina e il diesel, essa influenza la composizione e la commercializzazione di detti prodotti. |
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91. |
L’articolo 10, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 98/34 dedotto dalla Cour constitutionnelle belga non fa venir meno l’obbligo di consultazione. Tale deroga opera, infatti, soltanto per misure con cui gli Stati membri adempiono agli atti vincolanti dell’Unione che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi. |
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92. |
La percentuale obbligatoria di biocarburanti non corrisponde tuttavia a nessuna specificazione dell’Unione, ma attua invece un obbligo di diritto dell’Unione che accorda agli Stati membri un notevole margine di discrezionalità. In linea di principio, la consultazione della Commissione è necessaria per evitare errori nell’esercizio di questa discrezionalità. |
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93. |
La Commissione osserva, correttamente, che nel procedimento principale non era tuttavia necessario ricorrere alla consultazione. |
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94. |
La Corte ha infatti stabilito che le modifiche del progetto di regole tecniche già notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, le quali rispetto al progetto notificato comportano solo un’attenuazione delle condizioni d’uso del prodotto di cui trattasi, riducendo quindi l’eventuale impatto della regola tecnica sugli scambi commerciali, non costituiscono una modifica importante in relazione all’obiettivo fissato dalla direttiva 98/34 e di cui si è dato conto al paragrafo 85. Simili modifiche non sono dunque assoggettate all’obbligo di previa notifica ( 37 ). |
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95. |
Secondo quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il Belgio ha consultato la Commissione in relazione ad un precedente progetto di legge in base al quale la benzina avrebbe dovuto contenere il 7 % di etanolo e il diesel il 5 % di estere metilico di acidi grassi ( 38 ). A tal riguardo, la Commissione aveva sostenuto che l’articolo 3 della direttiva combustibili ammette benzina con un tenore massimo di etanolo del 5 %, che l’articolo 4 non prevede per il diesel alcun tenore di estere metilico di acidi grassi e che l’articolo 5 osterebbe a disposizioni che impongono una percentuale obbligatoria di biocarburanti per ogni litro di carburante. |
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96. |
La controversa percentuale obbligatoria di biocarburanti prevista in Belgio è stata strutturata alla luce di dette osservazioni e delle modifiche apportate nel frattempo agli articoli 3 e 4 della direttiva combustibili. Le percentuali restano al di sotto del tenore massimo previsto per la benzina e il diesel. Esse non si riferiscono neppure necessariamente ad ogni litro di benzina. |
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97. |
Pertanto, si tratta solo di alleggerimenti della disciplina precedente che non necessitavano di una nuova consultazione della Commissione. |
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98. |
Occorre quindi rispondere alla seconda questione nel senso che il progetto di una norma in base alla quale ogni società petrolifera registrata che immette in commercio prodotti di benzina e/o diesel sia tenuta ad immettere in commercio, nello stesso anno civile, anche una determinata quantità di biocombustibili sostenibili, mescolandola a benzina o diesel, in linea di principio deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, della direttiva 98/34 quale altro requisito. Tuttavia, questo obbligo di notifica viene meno laddove questo progetto costituisca solo un alleggerimento di un progetto già comunicato. |
V – Conclusione
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99. |
Propongo, pertanto, alla Corte di statuire come segue in merito alle domande di pronuncia pregiudiziale:
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( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42).
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140, pag. 88).
( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 58).
( 6 ) In base alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Energie rinnovabili: progressi verso gli obiettivi del 2020», del 31 gennaio 2011 [COM(2011) 31 def., pag. 12], venti Stati membri avevano all’epoca introdotto obblighi analoghi.
( 7 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), nella versione modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 81).
( 8 ) Direttiva 98/70 come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all’articolo 251 del trattato CE (GU L 284, pag. 1), nella versione in vigore fino al 25 giugno 2009.
( 9 ) Cit. alla nota 3.
( 10 ) Moniteur belge del 3 agosto 2009, pag. 51920.
( 11 ) Moniteur belge del 30 giugno 2011, pag. 37981.
( 12 ) Sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf (C-355/97, Racc. pag. I-4977, punto 22); del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25); dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, Racc. pag. I-7721, punto 63), e del 1o dicembre 2011, Painer (C-145/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59).
( 13 ) V., per quanto attiene al rimando alle nuove disposizioni prima del decorso del termine di recepimento, il paragrafo 57 che segue.
( 14 ) Sentenza del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia (C-110/05, Racc. pag. I-519, punto 33).
( 15 ) V., sulla libera circolazione dei lavoratori, la sentenza del 10 marzo 2011, Casteels (C-379/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22); sulla libertà di stabilimento, la sentenza dell’11 marzo 2010 Attanasio Group (C-384/08, Racc. pag. I-2055, punto 43); sulla libera prestazione dei servizi, le sentenze del 28 marzo 1996, Guiot (C-272/94, Racc. pag. I-1905, punto 10), e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C-403/08 e C-429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 85), e sulla libera circolazione dei capitali la sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 184).
( 16 ) V., ad esempio, le sentenze del 7 febbraio 1979, Knoors (115/78, Racc. pag. 399, punto 17); del 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Racc. pag. I-4165, punto 37), e del 15 aprile 2010, CIBA (C-96/08, Racc. pag. I-2911, punto 45).
( 17 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).
( 18 ) DOC 52 2037/001 della Camera dei deputati del Belgio del 9 giugno 2009, pag. 17, in particolare pag. 20 e segg. (n. 5.2.).
( 19 ) Sentenza della Cour constitutionnelle del 22 dicembre 2010, Belgische Petroleum Unie e a. (149/2010, punto B.5.2.).
( 20 ) Allegato 4 alla memoria della Commissione.
( 21 ) Sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C-212/04, Racc. pag. I-6057, punto 119).
( 22 ) V. sentenze del 15 novembre 2005, Commissione/Austria (C-320/03, Racc. pag. I-9871, punto 80), e del 14 giugno 2007, Commissione/Belgio (C-422/05, Racc. pag. I-4749, punto 52).
( 23 ) Sentenza del 10 settembre 2009, Plantanol (C-201/08, Racc. pag. I-8343, punti 35 e segg.).
( 24 ) V. sentenza del 14 dicembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (C-309/02, Racc. pag. I-11763, punto 36).
( 25 ) V. paragrafo 51 supra.
( 26 ) Cit. alla nota 19, punto B.11.
( 27 ) V. soltanto le sentenze del 20 settembre 1988, Commissione/Danimarca (302/86, Racc. pag. 4607, punto 8); del 9 luglio 1992, Commissione/Belgio (C-2/90, Racc. pag. I-4431, punto 22), e Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (cit. alla nota 24, punto 75).
( 28 ) Sentenza Commissione/Austria (cit. alla nota 22, punti 74 e segg.). V. anche sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099, punti 77 e segg.).
( 29 ) Cit. alla nota 23.
( 30 ) Sentenze del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, Racc. pag. I-7411, punto 45); del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (cit. alla nota 21, punto 121); Commissione/Belgio (cit. alla nota 22, punto 62), e del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a. (da C-165/09 a C-167/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78).
( 31 ) V. ad esempio le mie conclusioni del 18 maggio 2004, nella causa Wippel (C-313/02, Racc. pag. I-9483, paragrafo 60); del 27 ottobre 2005 nella causa Adeneler e a. (C-212/04, Racc. pag. I-6057, paragrafo 48), e del 16 dicembre 2010, nella causa Stichting Natuur en Milieu e a. (da C-165/09 a C-167/09, non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafi 83 e segg.).
( 32 ) V. anche le considerazioni in merito all’interpretazione conforme alle direttive prima della scadenza del termine per il recepimento contenute nelle mie conclusioni, cit. alla nota 31, nella causa Wippel, paragrafi 58-63, e nella causa Adeneler, paragrafi 45-53.
( 33 ) Sentenze del 15 aprile 2010, Sandström (C-433/05, Racc. pag. I-2885, punto 42), e del 9 giugno 2011, Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz (C-361/10, Racc. pag. I-5079, punto 10), e la giurisprudenza ivi citata.
( 34 ) Sentenza Sandström (cit. alla nota 33, punto 43).
( 35 ) Sentenza Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz (cit. alla nota 33, punto 11), e la giurisprudenza ivi citata.
( 36 ) Sentenza Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz (cit. alla nota 33, punto 20), e la giurisprudenza ivi citata.
( 37 ) Sentenza Sandström (cit. alla nota 33, punto 47).
( 38 ) Cit. alla nota 19, punto B.5.1.