19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/2


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2013 — Regione Puglia/Repubblica italiana, Commissione europea

(Causa C-586/11 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - FESR - Decisione di riduzione del contributo finanziario - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ente regionale - Atto riguardante direttamente tale ente - Irricevibilità)

2013/C 304/03

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (rappresentanti: F. Brunelli e A. Aloia, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 settembre 2011, Regione Puglia/Commissione (T-84/10), con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento parziale della decisione C(2009) 10350 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione C(2000) 2349 della Commissione, dell’8 agosto 2000, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell’obiettivo n. 1 — Mancanza della fase orale del procedimento — Art. 263, quarto comma, TFUE — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità — Motivazione insufficiente

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Regione Puglia è condannata alle spese.

3)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.