5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/13


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd

(Causa C-574/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articoli 4 e 5 - Principio attivo unico che ha dato luogo alla concessione di un simile certificato - Estensione della protezione - Medicinale contenente svariati principi attivi fra cui quello oggetto di un certificato)

2012/C 133/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenute: Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Estensione del certificato — Protezione assicurata soltanto ai farmaci che contengono solamente il principio attivo tutelato o protezione estesa ai farmaci che contengono il principio attivo combinato ad un altro principio attivo

Dispositivo

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un «prodotto» consistente in un principio attivo sia protetto da un brevetto di base e il titolare dello stesso possa avvalersi della protezione conferita da tale brevetto nei confronti di tale «prodotto» per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenete tale principio attivo combinato con uno o più principi attivi diversi, un certificato protettivo complementare rilasciato per questo stesso «prodotto» può, dopo che il brevetto di base è scaduto, consentire al suo titolare di opporsi a che un terzo commercializzi un medicinale contenente detto prodotto ai fini di un impiego del «prodotto», come medicinale, che è stato autorizzato prima della scadenza del suddetto certificato.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.