3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/42


Ordinanza della Corte (Decima Sezione Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a./Comune di Pavia

(Causa C-564/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) - Servizi - Attività di studio e consulenza tecnico-scientifica per la redazione degli atti costituenti un Piano di Governo di un Territorio comunale - Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un’università - Ente pubblico qualificabile come operatore economico)

2013/C 225/71

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese

Convenuto: Comune di Pavia

Nei confronti di: Università degli Studi di Pavia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e degli articoli 2 e 28, nonché dell'allegato II, categorie n. 8 e n. 12, della direttiva2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Attribuzione dell'appalto effettuata con inosservanza delle procedure di aggiudicazione di un appalto stabilite dalla direttiva — Contratto concluso tra due amministrazioni pubbliche, nell'ambito del quale il fornitore dei servizi è un'università ed il corrispettivo non ha sostanzialmente carattere retributivo

Dispositivo

Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscano tra loro una cooperazione, nel caso in cui — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — un tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.