4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/2


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-563/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Diritto a detrazione - Diniego - Fattura emessa da una società considerata fittizia)

2013/C 129/03

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Forvards V

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’IVA pagata a monte — Soggetto passivo che soddisfa i requisiti posti dalla normativa nazionale per detrarre l’imposta versata per l’acquisto di prodotti e nei confronti del quale non è stata accertata alcuna pratica abusiva — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA laddove sia dimostrato che l’altra parte dell’operazione non è in grado di fornire i prodotti menzionati nella fattura formalmente regolare

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, deve essere intrepretato nel senso che esso osta a che il destinatario di una fattura si veda rifiutare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per il fatto che, in considerazione delle frodi o di irregolarità commesse dal soggetto che ha emesso la fattura, l’operazione corrispondente a quest’ultima è reputata non realmente avvenuta, salvo che sia dimostrato — alla luce di elementi oggettivi e senza che siano necessarie da parte del destinatario della fattura verifiche che non gli incombono — che tale destinatario era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che siffatta operazione rientrava in una frode, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 13 del 14 gennaio 2012.