1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/16


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Lecce — Italia) — procedimento penale a carico di Abdoul Khadre Mbaye

(Causa C-522/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Normativa nazionale che sanziona penalmente il soggiorno irregolare)

2013/C 156/25

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Lecce

Imputato nella causa principale

Abdoul Khadre Mbaye

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ufficio del Giudice di Pace di Lecce — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nonché degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Normativa nazionale che prevede un’ammenda da 5 000 a 10 000 euro per lo straniero che ha fatto ingresso o ha soggiornato illegalmente nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di soggiorno irregolare — Ammissibilità, in sostituzione dell’ammenda, dell’espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni

Dispositivo

1)

I cittadini di paesi terzi imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa.

2)

La direttiva 2008/115 non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un’ammenda sostituibile con la pena dell’espulsione, ma tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.