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5.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 133/12 |
Ordinanza della Corte del 7 febbraio 2012 — Total SA, Elf Aquitaine SA/Commissione europea
(Causa C-421/11 P) (1)
(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intesa - Mercato dei metacrilati - Nozione di «impresa» - Presunzione di influenza determinante - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Estensione dell’autorità di giudicato - Coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente - Indivisibilità dell’ammenda - Competenza di piena giurisdizione)
2012/C 133/21
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Total SA, Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e B. Gencarelli, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T-206/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C(2006) 2098 def. della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Violazione del principio di buona amministrazione
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Total SA e l’Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese. |