9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italia) — Daniele Biasci e a./Ministero dell'Interno, Questura di Livorno

(Cause riunite C-660/11 e C-8/12) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Articoli 43 CE e 49 CE - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse - Presupposti per l’autorizzazione - Obbligo di possedere un’autorizzazione di polizia e una concessione - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione - Divieto - Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d’azzardo)

2013/C 325/07

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti

 

(Causa C-660/11)

Ricorrenti: Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele Livi

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Livorno

Con l’intervento di: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA

 

(Causa C-8/12)

Ricorrenti: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani

Convenuti: Ministero dell’Interno, Questura di Prato, Questura di Firenze

Con l’intervento di: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA, Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta ltd.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l'esercizio di tale attività al rilascio di un'autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza da parte della Pubblica Amministrazione nazionale — Irrilevanza attribuita alle autorizzazioni e licenze rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni straniere — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE (divenuti articoli 49 TFUE e 56 TFUE)

Dispositivo

1)

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.

2)

Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.

Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nei procedimenti principali, in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di una tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto schema di convenzione.

3)

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.