2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Geodis Calberson GE/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-623/11) (1)

(Agricoltura - Aiuti alimentari - Regolamento (CE) n. 111/1999 - Programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa - Aggiudicatario di un appalto per il trasporto di carni bovine - Attribuzione di competenza - Clausola compromissoria)

2013/C 63/08

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Geodis Calberson GE

Convenuto: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 3) — Attribuzione di competenza nell’ipotesi di controversia tra l’aggiudicatario di un appalto per il trasporto di carne bovina e l’organismo nazionale di intervento competente quanto alla procedura di pagamento e al risarcimento del danno subito — Clausola compromissoria

Dispositivo

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa, come modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a deliberare sulle controversie relative alle condizioni in presenza delle quali l’organismo d’intervento incaricato di ricevere le offerte presentate per l’aggiudicazione di prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Federazione russa procede al pagamento dovuto all’aggiudicatario e allo svincolo della cauzione di fornitura costituita dall’aggiudicatario medesimo a favore di tale organismo, segnatamente sulle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo d’intervento nell’esecuzione di tali operazioni.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.