29.3.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-530/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale - Nozione di «costo non eccessivamente oneroso» di un procedimento giurisdizionale)

2014/C 93/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e L. Armati, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, M. Holt e J. Maurici, agenti)

Sostenuto da: Regno di Danimarca (rappresentante: C.H. Vang, agente), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e A. Joyce, agenti, assistite da E. Barrington e G. Gilmore, barristers)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4 della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) — Obbligo di eliminare o di ridurre gli ostacoli finanziari all’accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di «costo non eccessivamente oneroso» di un procedimento giurisdizionale

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo trasposto correttamente gli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, nella parte in cui tali articoli prevedono che il costo dei procedimenti giurisdizionali indicati non debba essere eccessivamente oneroso, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. Il Regno di Danimarca e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.