27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Cido Grupa SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-471/11) (1)

(Adesione di nuovi Stati membri - Misure transitorie - Prodotti agricoli - Zucchero - Regolamento (CE) n. 60/2004 - Aliquota e base imponibile della tassa sulle eccedenze)

(2012/C 331/16)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Cido Grupa SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione degli articoli 4, punto 1, e 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8) — Calcolo dell’importo da pagare sulle eccedenze di zucchero detenute dagli operatori — Nozione di «quantitativo di cui trattasi» e «prodotto in questione» con riferimento allo sciroppo di zucchero

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, come modificato dal regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, deve essere interpretato nel senso che la tassa dovuta su un’eccedenza di sciroppo di zucchero (voce NC 2106 90 59) ha per base imponibile il quantitativo di zucchero bianco (voce NC 1701 99 10) effettivamente presente in tale prodotto e per aliquota quella del dazio all’importazione dello zucchero bianco, maggiorato di EUR 1,21/100 kg.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.