9.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Forposta SA, ABC Direct Contact Sp. z o.o./Poczta Polska SA
(Causa C-465/11) (1)
(Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) - Direttiva 2004/17/CE - Articoli 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4 - Appalti pubblici - Settore dei servizi postali - Criteri di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto - Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale - Tutela dell’interesse pubblico - Mantenimento di una concorrenza leale)
2013/C 38/09
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Krajowa Izba Odwoławcza
Parti
Ricorrente: Forposta SA, ABC Direct Contact Sp. z o.o.
Convenuto: Poczta Polska SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajowa Izba Odwoławcza — Interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), nonché degli articoli 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4, della direttiva 2004/17 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) — Motivi che giustificano l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione all’appalto — Nozione di «errore grave nell’esercizio dell’attività professionale» — Normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice ad escludere un offerente con il quale ha concluso un contratto cui ha posto fine nei tre anni precedenti la procedura di aggiudicazione, per mancata esecuzione concernente almeno il 5 % del valore dell’appalto
Dispositivo
1) |
L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale sussiste un errore grave in materia professionale, il quale conduce all’esclusione automatica dell’operatore economico in questione da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in corso, quando, per circostanze imputabili a tale medesimo operatore economico, l’amministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato un precedente contratto di aggiudicazione di un appalto pubblico con il suddetto operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora tale risoluzione, denuncia o ritiro del contratto siano avvenuti nei tre anni precedenti l’avvio della procedura in corso ed il valore dell’appalto pubblico precedente non realizzato ammonti ad almeno il 5 % del suo valore globale. |
2) |
I principi e le norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici non giustificano che, per la tutela dell’interesse pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il mantenimento di una concorrenza leale tra operatori economici, una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, imponga a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico un operatore economico in un’ipotesi come quella considerata dalla risposta alla prima questione pregiudiziale. |