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20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz
(Causa C-425/11) (1)
(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Lavoratori autonomi frontalieri - Cittadini di uno Stato membro dell’Unione - Redditi di lavoro percepiti in tale Stato membro - Trasferimento del luogo di residenza in Svizzera - Diniego di un’agevolazione fiscale in detto Stato membro a motivo del trasferimento della residenza)
2013/C 114/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Katja Ettwein
Convenuto: Finanzamt Konstanz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità, con decisione del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002 (GU L 114, pag. 6), e, segnatamente, degli articoli 1, 2, 11, 16 e 21 del medesimo nonché degli articoli 9, 13 e 15 del suo allegato I — Fiscalità diretta dei frontalieri — Normativa di uno Stato membro che consente l’imposizione congiunta dei coniugi (Ehegattensplitting) nel caso in cui risiedano in uno Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo, mentre l’esclude in caso di residenza nella Confederazione svizzera
Dispositivo
L’articolo 1, lettera a), dell’Accordo concluso tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, nonché gli articoli 9, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, dell’allegato I di tale Accordo devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi l’agevolazione dell’imposizione congiunta in base al regime dello «splitting», previsto dalla normativa medesima, a coniugi cittadini di tale Stato e soggetti in questo stesso Stato all’imposta sui redditi per la totalità dei loro redditi imponibili, per il solo motivo che la loro residenza sia situata sul territorio della Confederazione svizzera.