20.4.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz

(Causa C-425/11) (1)

(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Lavoratori autonomi frontalieri - Cittadini di uno Stato membro dell’Unione - Redditi di lavoro percepiti in tale Stato membro - Trasferimento del luogo di residenza in Svizzera - Diniego di un’agevolazione fiscale in detto Stato membro a motivo del trasferimento della residenza)

2013/C 114/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Katja Ettwein

Convenuto: Finanzamt Konstanz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità, con decisione del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002 (GU L 114, pag. 6), e, segnatamente, degli articoli 1, 2, 11, 16 e 21 del medesimo nonché degli articoli 9, 13 e 15 del suo allegato I — Fiscalità diretta dei frontalieri — Normativa di uno Stato membro che consente l’imposizione congiunta dei coniugi (Ehegattensplitting) nel caso in cui risiedano in uno Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo, mentre l’esclude in caso di residenza nella Confederazione svizzera

Dispositivo

L’articolo 1, lettera a), dell’Accordo concluso tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, nonché gli articoli 9, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, dell’allegato I di tale Accordo devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi l’agevolazione dell’imposizione congiunta in base al regime dello «splitting», previsto dalla normativa medesima, a coniugi cittadini di tale Stato e soggetti in questo stesso Stato all’imposta sui redditi per la totalità dei loro redditi imponibili, per il solo motivo che la loro residenza sia situata sul territorio della Confederazione svizzera.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.