7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

(Causa C-414/11) (1)

(Politica commerciale comune - Articolo 207 TFUE - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) - Articolo 27 - Oggetto del brevetto - Articolo 70 - Protezione di oggetti esistenti)

2013/C 260/09

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Convenuta: DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Polymeles Protodikeio Athinon — Interpretazione degli articoli 27 e 70 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS»), allegato all’Accordo che istituisce l’«Organizzazione mondiale del commercio» (GU L 336, pag. 214) — Distinzione tra i settori disciplinati dal diritto comunitario e quelli di competenza degli Stati membri — Settore dei brevetti — Prodotti chimici e farmaceutici

Dispositivo

1)

L’articolo 27 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 1994), rientra nell’ambito della politica commerciale comune.

2)

L’articolo 27 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio deve essere interpretato nel senso che l’invenzione di un prodotto farmaceutico come il composto chimico attivo di un medicinale può, in assenza di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 di detto articolo, costituire oggetto di brevetto alle condizioni stabilite al paragrafo 1 del medesimo articolo.

3)

Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l’invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a norma degli articoli 27 e 70 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, e a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo, all’invenzione del prodotto farmaceutico.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.