|
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-412/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 14, paragrafo 2 - Indipendenza dell’organismo cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali)
2013/C 252/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine impartito di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificati dalla direttiva 2001/12/CE (GU L 75, pag. 1), nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Mancata garanzia dell’indipendenza delle funzioni essenziali
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |