24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-392/11) (1)

(IVA - Esenzione della locazione di immobili - Locazione di superfici commerciali - Servizi collegati a tale locazione - Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA - Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti)

2012/C 366/24

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Field Fisher Waterhouse LLP

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione a favore di altre attività — Portata dell’esenzione dall’IVA della locazione di immobili — Inclusione della commissione per taluni servizi di gestione e di manutenzione dell’immobile e delle parti comuni — Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA come prestazione unica o come prestazioni indipendenti — Interpretazione della sentenza della Corte dell’11 giugno 2009, nella causa C-572/07, RLRE Tellmer Property

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi, costituisce un indizio che milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’elemento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possano, in linea di principio, essere fornite da un terzo, non permette di concludere che queste ultime non possano costituire, nelle circostanze del procedimento principale, una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e con riguardo alle circostanze particolari di detta controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.