17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions en matière d’impôts
(Causa C-380/11) (1)
(Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Normativa tributaria - Imposta sul patrimonio - Condizioni di concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio - Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio a seguito del trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro - Restrizione - Giustificazione - Motivi imperativi d’interesse generale)
2012/C 355/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrente: DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C
Convenuto: Administration des contributions en matière d’impôts
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif — Interpretazione dell’articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Normativa nazionale che subordina la concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio alla condizione di rimanere assoggettato a detta imposta nello Stato membro interessato per i cinque anni d’imposta successivi — Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio in seguito al trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esso osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d’imposta successivi.