22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Déborah Prete/Office national de l'emploi

(Causa C-367/11) (1)

(Libera circolazione delle persone - Articolo 39 CE - Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro - Parità di trattamento - Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione - Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni)

2012/C 399/08

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Déborah Prete

Convenuto: Office national de l'emploi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione degli artt. 12, 17, 18 e 39 CE (divenuti artt. 18, 20, 21 e 45 TFUE) — Indennità di disoccupazione giovanile a favore di giovani in cerca del loro primo impiego — Erogazione subordinata al compimento di almeno sei anni di studi in un istituto di insegnamento dello Stato membro in questione — Rifiuto di ammettere al godimento dell'indennità un cittadino di un altro Stato membro che ha effettuato studi secondari in quest'altro Stato, per il solo fatto di non adempiere la condizione precitata — Elementi da prendere in considerazione per valutare il nesso del giovane col mercato del lavoro nazionale

Dispositivo

L’articolo 39 CE osta ad una disposizione nazionale come quella in esame nel procedimento principale, che subordina il diritto all’indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l’interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l’esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l’esistenza di un tale collegamento.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.