16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 46/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-310/11) (1)

(Fiscalità - IVA - Seconda direttiva 67/228/CEE - Articolo 8, lettera a) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Cessione di beni - Base imponibile - Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente - Acquisti effettuati da clienti terzi - Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta - Effetto diretto)

2013/C 46/10

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Grattan plc

Convenuto: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione dell’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71, pag. 1303) — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente che interviene quale intermediario nella cessione di beni al consumatore finale — Commissione che si presenta nella forma di un pagamento in contanti oppure nella forma di un credito sugli importi dovuti alla società per beni acquistati dall’agente per il suo uso personale — Riduzione retroattiva della base imponibile delle cessioni di beni effettuate prima del 1o gennaio 1978 in forza dell’effetto diretto dell’articolo 8, lettera a), della direttiva e/o dell’applicazione dei principi di neutralità fiscale o di parità di trattamento

Dispositivo

L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.