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27.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, già John O. Butler GmbH
(Causa C-308/11) (1)
(Direttiva 2001/83/CE - Medicinali per uso umano - Articolo 1, punto 2, lettera b) - Nozione di «medicinale per funzione» - Definizione della nozione di «azione farmacologica»)
(2012/C 331/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Convenuto: Sunstar Deutschland GmbH, già John O. Butler GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136, pag. 34) — Qualificazione di un prodotto come medicinale — Collutorio contenente clorexedina allo 0,12% — Nozione di «azione farmacologica»
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che, per definire la nozione di «azione farmacologica» ai termini di tale disposizione, è possibile prendere in considerazione la definizione di tale nozione figurante nel documento orientativo elaborato congiuntamente dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri relativo alla delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva 76/768 sui prodotti cosmetici rispetto all’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 sui medicinali. |
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2) |
L’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che, per poter considerare che una sostanza eserciti un’«azione farmacologica» ai termini di tale disposizione, non è necessario che si produca un’interazione tra le molecole che la compongono e un componente cellulare del corpo dell’utilizzatore, ma è sufficiente un’interazione tra detta sostanza e un qualsiasi componente cellulare presente nel corpo dell’utilizzatore. |