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8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 379/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Cause riunite da C-302/11 a C-305/11) (1)
(Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Autorità nazionale della concorrenza - Procedura di stabilizzazione - Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato - Determinazione dell’anzianità - Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione)
2012/C 379/15
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nei procedimenti principali
Ricorrenti: Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione delle clausole 4 e 5 dell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Normativa nazionale che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che già lavorano presso di esse con contratti a tempo determinato, in deroga al principio dell’assunzione dei dipendenti pubblici tramite concorso pubblico — Mancata presa in considerazione dell’anzianità acquisita sulla base del precedente contratto a tempo determinato, anche in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro senza interruzioni
Dispositivo
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.