17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Ungheria) — Mecsek-Gabona Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-273/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico - Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione - Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente)

2012/C 355/09

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Mecsek-Gabona Kft

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Presupposti per l’esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo dell’acquirente di garantire il trasporto del bene di cui può disporre come proprietario sin dal momento del carico — Obbligo del soggetto passivo di provare che il bene è stato trasportato in un altro Stato membro e che, a seguito di tale trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Dispositivo

1)

L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato le misure cui poteva ragionevolmente ricorrere per evitare la propria partecipazione a detta evasione.

2)

L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.