12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) e a./Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

(Causa C-271/11) (1)

(Trasporti aerei - Regolamento n. 2042/2003 - Norme tecniche e procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile - Mantenimento della navigabilità degli aeromobili - Autorizzazione rilasciata ai membri del personale addetto ai compiti di revisione - Qualifiche richieste)

2013/C 9/25

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Techniko Epimelitirio Elladas (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon aeronafpigon michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Hlias Hliadis, Ionnis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Convenuti: Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315, pag. 1) — Compatibilità di una normativa nazionale che ripartisce il compito di ispezionare gli aeromobili tra quattro categorie distinte di ispettori (Ispettori per l'aeronavigabilità, Ispettori per le operazioni di volo, Ispettori per la sicurezza in cabina passeggeri e Ispettori per i diplomi e le licenze)

Dispositivo

1)

L’articolo 2 e la disposizione M.B.902 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno la possibilità, in sede di adozione di misure complementari di attuazione di tale regolamento, di ripartire, in seno all’autorità competente prevista dalla disposizione M.B.902, le attività di revisione della navigabilità degli aeromobili tra varie categorie specifiche di ispettori.

2)

La disposizione M.B.902, lettera b), punto 1, dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che qualsiasi persona incaricata di controllare, sotto qualsiasi aspetto, la navigabilità degli aeromobili deve avere un’esperienza quinquennale che copra tutti gli aspetti diretti a garantire il mantenimento della navigabilità di un aeromobile, e unicamente tali aspetti.

3)

La disposizione M.B.902, lettera b), punto 1, dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono determinare le condizioni in cui è stata acquisita l’esperienza di almeno cinque anni nel settore dell’aeronavigabilità, di cui deve disporre il personale incaricato della revisione della navigabilità degli aeromobili. In particolare, essi possono scegliere di prendere in considerazione l’esperienza acquisita nell’ambito di un impiego in un’officina di manutenzione di aeromobili, di riconoscere quella acquisita nel corso di un tirocinio pratico effettuato in ambito professionale durante studi di aeronautica o ancora quella connessa al pregresso esercizio di funzioni di ispettore per l’aeronavigabilità.

4)

La disposizione M.B.902, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che essa non determina alcuna differenza tra i titolari di una licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III del predetto regolamento, intitolato «Parte 66», e i titolari di un diploma d’istruzione superiore.

5)

La disposizione M.B.902, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che possono esercitare funzioni in qualità di ispettore per l’aeronavigabilità soltanto le persone che abbiano preventivamente seguito tutti i corsi di formazione e gli addestramenti richiesti da tale disposizione e che siano state oggetto di una valutazione delle loro conoscenze e delle loro competenze al termine di siffatti programmi formativi.

6)

La disposizione M.B.902, lettera b), punto 4, dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che possono esercitare funzioni in qualità di ispettore per l’aeronavigabilità soltanto le persone che abbiano preventivamente ricoperto una posizione che comporti un’adeguata responsabilità, che attesti tanto la loro idoneità ad effettuare i controlli tecnici necessari quanto quella a valutare se i risultati di siffatti controlli consentano, o meno, il rilascio di documenti che certificano la navigabilità dell’aeromobile controllato.

7)

Il regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretato nel senso che le autorità degli Stati membri non sono tenute a prevedere che le persone le quali esercitavano funzioni di revisione della navigabilità degli aeromobili alla data dell’entrata in vigore di tale regolamento continueranno automaticamente e senza procedura di selezione ad esercitare siffatte funzioni.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.